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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25125/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/220, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine i vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 ('. 15); •,` udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata della sentenza in relazione all'omessa valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., riferita al delitto di cui all'art. 474 c.p. e l'inammissibilità nel resto, del ricorso, con declaratoria di irrevocabilità della sentenza in relazione all'art. 648, co. 2, c.p.; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermativa della sentenza del Tribunale di Teramo del 10/12/2018 che lo ha condannato, per i reati di cui agli artt. 474 e 648, co. 2, c.p., alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 250,00 di multa, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; deduce con il primo motivo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p. in relazione al reato di cui all'art.648 c.p.

Ricorda il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità esclude che possa procedersi alla riduzione della pena per il riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p., solo nel caso in cui il danno patrimoniale subìto dalla p.o. e il valore patrimoniale del bene, sia stato già oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 648 cpv. c.p., quando invece la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio circa la particolare tenuità del fatto, il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. c.p., non esclude l'applicabilità della circostanza attenuante comune il cui diniego, quindi, la Corte di merito avrebbe dovuto motivare.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in relazione all'art. 474 c.p. posto che è pacifico che l'attenuante possa applicarsi a tale fattispecie di reato, anche se si tratta di reato satellite, poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti.

La circostanza invocata per il reato più grave, andava quindi valutata anche in relazione all'art.474 c.p., per il quale era stata richiesta, potendo incidere sul quantum del rispettivo aumento di pena.

Con il terzo motivo ci si duole della illegalità della pena poiché i giudici di merito non hanno proceduto alla riduzione della pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

Si legge infatti nella sentenza di primo grado che si è pervenuti alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 250,00 di multa, partendo dalla pena base di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. alla pena suindicata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.

Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, rende adeguata motivazione in ordine alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., avendo il giudice di merito già tenuto conto del minimo valore della res ricettata ai fini della più favorevole qualificazione del fatto ex art. 648, comma 2, c.p., (Sez. un., sentenza n. 13330 del 26.4.1989, rv. 182221; Sez. 2, n. 49071 del 4.12.2012, rv. 253906).

Si ribadisce infatti che la circostanza attenuante dell'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, poiché, ove (come nel caso di specie) l'inquadramento del fatto nell'ipotesi attenuta di cui all'art. 648 cpv. c.p., sia stata giustificato proprio per" il limitato valore economico della merce detenuta" e solo da questo, la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p. risulta assorbita in quella (più favorevole, poiché comporta una maggiore riduzione di pena) speciale di cui all'art. 648, comma 2, c.p.

Fondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione.

La Corte d'appello non si è in alcun modo soffermata circa l'eventualità di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in relazione al delitto di cui all'art. 474 c.p., svolgendo considerazioni circa l'applicazione dell'elemento circostanziale esclusivamente in relazione all'art. 648 c.p.

Sul fronte ermeneutico riferito specificamente all'attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, c.p., la sentenza Sez.

U, n. 24990 del 30/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499- nell'affermare il principio dell'applicabilità della suddetta circostanza a tutti i delitti commessi per motivi di lucro, indipendentemente dal bene giuridico oggetto di tutela - ha ricordato come, prima dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1990, n. 19, l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4 c.p., era prevista nel caso di speciale tenuità del danno cagionato alla persona offesa ed era applicabile solo ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio.

La novella normativa citata ha aggiunto, nella medesima disposizione, invece, un'ulteriore diminuente, applicabile a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, alla duplice condizione che sia il lucro perseguito od effettivamente conseguito dal reo, sia l'evento dannoso o pericoloso siano caratterizzati da speciale tenuità.

Ma è la Relazione illustrativa del disegno di legge da cui trae origine il descritto intervento normativo a fornire una nuova chiave di lettura dell'attenuante, espressamente riportandola all'opportunità, per motivi di equità, di riformulare l'art. 62, n. 4 c.p., in modo simmetrico all'art. 61, n. 7 cod. pen. (che già prevedeva l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non solo per i reati contro il patrimonio, ma anche per quelli determinati da motivi di lucro), segnalando la necessità di non eccepire, come delimitazione oggettiva dell'operatività dell'attenuante, il parametro del danno patrimoniale di speciale tenuità arrecato alla persona offesa, che ne avrebbe contenuto la portata in margini eccessivamente ristretti e generalmente riferibili ai soli delitti che tutelano, esclusivamente o in via cumulativa, il patrimonio», ritenendo invece opportuno «prevedere che il danno (o il pericolo) di speciale tenuità che viene in rilievo non è quello patrimoniale bensì quello criminale», sicché, «così delineata, la diminuente viene a costituire un valido elemento a disposizione del giudice per una più equa correlazione della pena alla effettiva lesività della condotta criminosa».

È possibile affermare, pertanto, che lo scopo della diminuente in esame è quello di pervenire ad una più adeguata commisurazione della pena in concreto da infliggere, in ossequio al principio di offensività che deve sovrintendere il giudizio sul disvalore del reato in termini sanzionatori spettante al giudice, al quale solo è riservato di tradurre in indicazioni dosimetriche concrete la colpevolezza individuale (cfr. sul tema, in generale, Sez.

U, n. 33040 del 26/2/2015, iazouli, Rv. 264205).

E di tale approdo ermeneutico, per quanto sopra illustrato, la decisione impugnata non tiene conto, omettendo di fornire risposta alla specifica doglianza sollevata in appello.

Quanto al terzo motivo di ricorso, esso è infondato.

Il giudice ha determinato la pena senza procedere alla dovuta riduzione di un terzo secco per la scelta del rito abbreviato, ma tale omissione, che costituisce una violazione di legge, non essendo stata in precedenza dedotta non può essere fatta valere con ricorso per cassazione trattandosi di pena, quella irrogata, che rientra nei limiti edittali ( S.U.

Sentenza n. 47182 del 31/03/2022 , Rv. 283818) Le considerazioni sopra esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in relazione all'art. 474 c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in relazione all'art. 474 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/220, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine i vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 ('. 15); •,` udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata della sentenza in relazione all'omessa valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., riferita al delitto di cui all'art. 474 c.p. e l'inammissibilità nel resto, del ricorso, con declaratoria di irrevocabilità della sentenza in relazione all'art. 648, co. 2, c.p.; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermativa della sentenza del Tribunale di Teramo del 10/12/2018 che lo ha condannato, per i reati di cui agli artt. 474 e 648, co. 2, c.p., alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 250,00 di multa, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; deduce con il primo motivo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p. in relazione al reato di cui all'art.648 c.p. Ricorda il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità esclude che possa procedersi alla riduzione della pena per il riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p., solo nel caso in cui il danno patrimoniale subìto dalla p.o. e il valore patrimoniale del bene, sia stato già oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 648 cpv. c.p., quando invece la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio circa la particolare tenuità del fatto, il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. c.p., non esclude l'applicabilità della circostanza attenuante comune il cui diniego, quindi, la Corte di merito avrebbe dovuto motivare. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in relazione all'art. 474 c.p. posto che è pacifico che l'attenuante possa applicarsi a tale fattispecie di reato, anche se si tratta di reato satellite, poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti. La circostanza invocata per il reato più grave, andava quindi valutata anche in relazione all'art.474 c.p., per il quale era stata richiesta, potendo incidere sul quantum del rispettivo aumento di pena. Con il terzo motivo ci si duole della illegalità della pena poiché i giudici di merito non hanno proceduto alla riduzione della pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Si legge infatti nella sentenza di primo grado che si è pervenuti alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 250,00 di multa, partendo dalla pena base di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. alla pena suindicata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, rende adeguata motivazione in ordine alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., avendo il giudice di merito già tenuto conto del minimo valore della res ricettata ai fini della più favorevole qualificazione del fatto ex art. 648, comma 2, c.p., (Sez. un., sentenza n. 13330 del 26.4.1989, rv. 182221; Sez. 2, n. 49071 del 4.12.2012, rv. 253906). Si ribadisce infatti che la circostanza attenuante dell'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, poiché, ove (come nel caso di specie) l'inquadramento del fatto nell'ipotesi attenuta di cui all'art. 648 cpv. c.p., sia stata giustificato proprio per" il limitato valore economico della merce detenuta" e solo da questo, la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p. risulta assorbita in quella (più favorevole, poiché comporta una maggiore riduzione di pena) speciale di cui all'art. 648, comma 2, c.p. Fondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione. La Corte d'appello non si è in alcun modo soffermata circa l'eventualità di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in relazione al delitto di cui all'art. 474 c.p., svolgendo considerazioni circa l'applicazione dell'elemento circostanziale esclusivamente in relazione all'art. 648 c.p. Sul fronte ermeneutico riferito specificamente all'attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, c.p., la sentenza Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499- nell'affermare il principio dell'applicabilità della suddetta circostanza a tutti i delitti commessi per motivi di lucro, indipendentemente dal bene giuridico oggetto di tutela - ha ricordato come, prima dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1990, n. 19, l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4 c.p., era prevista nel caso di speciale tenuità del danno cagionato alla persona offesa ed era applicabile solo ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio. La novella normativa citata ha aggiunto, nella medesima disposizione, invece, un'ulteriore diminuente, applicabile a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, alla duplice condizione che sia il lucro perseguito od effettivamente conseguito dal reo, sia l'evento dannoso o pericoloso siano caratterizzati da speciale tenuità. Ma è la Relazione illustrativa del disegno di legge da cui trae origine il descritto intervento normativo a fornire una nuova chiave di lettura dell'attenuante, espressamente riportandola all'opportunità, per motivi di equità, di riformulare l'art. 62, n. 4 c.p., in modo simmetrico all'art. 61, n. 7 cod. pen. (che già prevedeva l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non solo per i reati contro il patrimonio, ma anche per quelli determinati da motivi di lucro), segnalando la necessità di non eccepire, come delimitazione oggettiva dell'operatività dell'attenuante, il parametro del danno patrimoniale di speciale tenuità arrecato alla persona offesa, che ne avrebbe contenuto la portata in margini eccessivamente ristretti e generalmente riferibili ai soli delitti che tutelano, esclusivamente o in via cumulativa, il patrimonio», ritenendo invece opportuno «prevedere che il danno (o il pericolo) di speciale tenuità che viene in rilievo non è quello patrimoniale bensì quello criminale», sicché, «così delineata, la diminuente viene a costituire un valido elemento a disposizione del giudice per una più equa correlazione della pena alla effettiva lesività della condotta criminosa». È possibile affermare, pertanto, che lo scopo della diminuente in esame è quello di pervenire ad una più adeguata commisurazione della pena in concreto da infliggere, in ossequio al principio di offensività che deve sovrintendere il giudizio sul disvalore del reato in termini sanzionatori spettante al giudice, al quale solo è riservato di tradurre in indicazioni dosimetriche concrete la colpevolezza individuale (cfr. sul tema, in generale, Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, iazouli, Rv. 264205). E di tale approdo ermeneutico, per quanto sopra illustrato, la decisione impugnata non tiene conto, omettendo di fornire risposta alla specifica doglianza sollevata in appello. Quanto al terzo motivo di ricorso, esso è infondato. Il giudice ha determinato la pena senza procedere alla dovuta riduzione di un terzo secco per la scelta del rito abbreviato, ma tale omissione, che costituisce una violazione di legge, non essendo stata in precedenza dedotta non può essere fatta valere con ricorso per cassazione trattandosi di pena, quella irrogata, che rientra nei limiti edittali ( S.U. Sentenza n. 47182 del 31/03/2022 , Rv. 283818) Le considerazioni sopra esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in relazione all'art. 474 c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in relazione all'art. 474 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appe
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