CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1981
Cassazione n. 01493/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1972 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 483 cod. pen, ai medesimi ascritto in riferimento alle condotte del 15 marzo e del 20 maggio 2013, riducendo la pena inflitta per le residue imputazioni; 2. Avverso la sentenza indicata ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, denunziando, con plurimi motivi, violazione di legge. 3. L'ammissibilità dell'impugnazione - nella parte in cui articola censure inerenti le modalità telematiche di consumazione della condotta in correlazione all'elemento soggettivo del reato - impone il rilievo della prescrizione del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., consumato il 28 novembre 2013, maturata - tenuto conto di giorni sessantaquattro di sospensione (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432) - il 31 luglio 2021. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consi