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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2022

Cassazione n. 02205/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5773/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.MESSINA n.4185/2019 depositata i l 01/07/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dagli atti di causa emerge, sinteticamente, quanto segue.

Il defunto [OSCURATO:PERSONA] Benito esercitava attività di commercio al dettaglio di libri e di articoli di cartoleria.

In data 12 novembre 2017, riceveva la notificazione di avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Messina-Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, relativamente all’anno di imposta 2000, vanamente esperita la procedura di accertamento con adesione, determinava maggiori ricavi, conseguentemente liquidando maggiori imposte dirette ed indirette e contributi previdenziali sul maggior reddito d’impresa ed irrogando le corrispondenti sanzioni.

2. La CTP di Messina, con sentenza n. 93/3/10 depositata il 4 marzo 2010, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo il difetto di motivazione dell’avviso.

3. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello dell’Ufficio, per l’effetto confermando l’avviso.

4. Avverso detta sentenza della CTR, GIANNETTO [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede testamentario del contribuente, propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità assoluta della sentenza impugnata per erroneità della motivazione e per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

2. Fermo quanto precede, va dato atto che GIANNETTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha depositato istanza di sospensione in data 10 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

3. La legge n. 130 del 2022 individua, ai commi 1 e 2, quali sono i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione soggetti a definizione agevolata come segue: «1.

Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

A norma dell'art. 5, comma 5, sono escluse dalla definizione agevolata le controversie che concernono anche solo in parte: «a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015».

L'art. 5, comma 10, prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del terminedi cui al comma 7.

L'art. 5, comma 7, prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

L’art. 5, commi 11 e 12, poi, così recita: «11.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente.

L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione».

4. La presente controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione della controversia fin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5773/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.MESSINA n.4185/2019 depositata i l 01/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dagli atti di causa emerge, sinteticamente, quanto segue. Il defunto [OSCURATO:PERSONA] Benito esercitava attività di commercio al dettaglio di libri e di articoli di cartoleria. In data 12 novembre 2017, riceveva la notificazione di avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Messina-Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, relativamente all’anno di imposta 2000, vanamente esperita la procedura di accertamento con adesione, determinava maggiori ricavi, conseguentemente liquidando maggiori imposte dirette ed indirette e contributi previdenziali sul maggior reddito d’impresa ed irrogando le corrispondenti sanzioni. 2. La CTP di Messina, con sentenza n. 93/3/10 depositata il 4 marzo 2010, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo il difetto di motivazione dell’avviso. 3. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello dell’Ufficio, per l’effetto confermando l’avviso. 4. Avverso detta sentenza della CTR, GIANNETTO [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede testamentario del contribuente, propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità assoluta della sentenza impugnata per erroneità della motivazione e per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 2. Fermo quanto precede, va dato atto che GIANNETTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha depositato istanza di sospensione in data 10 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130. 3. La legge n. 130 del 2022 individua, ai commi 1 e 2, quali sono i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione soggetti a definizione agevolata come segue: «1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289». A norma dell'art. 5, comma 5, sono escluse dalla definizione agevolata le controversie che concernono anche solo in parte: «a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». L'art. 5, comma 10, prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del terminedi cui al comma 7. L'art. 5, comma 7, prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’art. 5, commi 11 e 12, poi, così recita: «11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione». 4. La presente controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione della controversia fin
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