CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2025
Cassazione n. 31599/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c.sollevato dal Tribunale di Cuneo, con ordinanza del 18/04/2025, n. registro generale 8460/2025, nella causafra: [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Asta; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro p.t.; -resistente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 132/2024 emessa dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della Tutela della Qualità e [OSCURATO:PERSONA] dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per violazione dell’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 198 del2021. L’opposizione era stata proposta davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era dichiarato incompetente, in favore di quello di Cuneo, accogliendo l’eccezione preliminare della P.A., alla quale aveva aderito controparte. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Cuneo, quest’ultimo ha chiesto d’ufficio regolamento di competenza, affinché fosse dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato note difensive. La P.A. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, è opportuno riassumere la vicenda sulla base della ricostruzione operata dal [OSCURATO:PERSONA], integrata con gli elementi risultanti dalle memorie agli atti. Con ricorso dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Asta proponevano opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 132/2024, elevata dal Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] della Tutela della Qualità e [OSCURATO:PERSONA] dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per laviolazione dell’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 198 del 2021, per avere gli istanti modificato unilateralmente il rapporto contrattuale intercorrentetra la detta società e l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo l’eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata dal Ministero resistente, cui aveva aderito la parte opponente, si eradichiarato incompetente in favore de l Tribunale di Cuneo in quanto la violazione era stata commessa nei confronti della detta impresa nella sua sede, ricadente, per l’appunto , nel circondario di quest ’ultimo Tribunale. Il Tribunale di Cuneo, davanti al quale la causa fu riassunta da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., ha di seguito proposto, nella resistenza del Ministero opposto, regolamento di competenza davanti a questa Corte con ordinanza del 18 aprile 2025, ritenendo che la violazione non attenesse a un rapporto privatistico, ma, a monte, a pratiche commerciali sleali, sicché, ai fini della competenza, rilevava il luogo in cui la società opponente aveva assunto la decisione unilaterale di modificare il prezzo, restando la comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] un mero momento esecutivo della condotta. Di conseguenza, la competenza per territorio doveva essere individuata nel Tribunale di Milano, sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché luogo di commissione dell’illecito. Nei termini di rito le parti hanno depositato note difensive, con le quali il Ministero ha chiesto venisse accertata e dichiarata la competenza del Tribunale di Cuneo, essendo stati gli atti lesivi commessi in [OSCURATO:PERSONA], sede dell’azienda in questione;[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e Dall’[OSCURATO:PERSONA] si sono rimessi alle valutazioni di questa Suprema Corte. 2)Il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Cuneo è infondato. Al riguardo, occorre , innanzitutto , evidenziare che il d.lgs. n. 198 del 2021, dalla cui applicazione è insorta la controversia in esame, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 che, nell’ambito delle forniture di prodotti agroalimentari in cui «il fornitore o l’acquirente, o entrambi, sono stabiliti nell’Unione» (art. 1, comma 2) -ma non anche degli accordi tra fornitori e consumatori - , ha introdotto diverse previsioni normative volte a contrastare pratiche commerciali scorrette tra gli operatori della filiera agroalimentare, caratterizzate da un forte squilibrio a vantaggio dell’operatore dotato di maggiore forza contrattuale (l’acquirente), individuando in proposito un elenco di pratiche commerciali comunque vietate (art. 3, comma 1), e un elenco di pratiche commerciali vietate, se non precedentemente concordate in termini chiari e univoci (art. 3, comma In questo contesto si colloca, dunque , il d.lgs. n. 198 del 2021 il quale, per quanto qui interessa, prevede, all’art. 4,comma 1, rubricato «Pratiche commerciali sleali vietate»,che « Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali», tra cui rientra «la modifica unilaterale, da parte dell’acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti», descritta alla lett.d). Il precedente art. 2 della citata normativa detta le definizioni dei termini sopra evidenziati, stabilendo che deve intendersi per «acquirente», «qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine “acquirente” può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche» (lett. b); per «fornitore», «qualsiasi produttore agricolo o persona fisicao giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le societàcooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni» (lett. i); per «contratti di cessione», «i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102, di cui essi sono soci» (lett. 2). Il d.lgs. de quo, che ha subito diverse modifiche, sia pure non rilevanti nel caso di specie, con il d.l. n. 63 del 2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, conv., con modif., dalla legge n. 101 del 2024, prescrive,all’art. 10, una serie di sanzioni, statuendo , al comma 4, con riferimento alla condotta in esame, che «salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all’acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché all’entità del danno provocato all’altro contraente. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 30.000 euro». Orbene, la Direttiva sopra descrittae il d.lgs. menzionato si riferiscono a i rapporti economici tra parte agricola e parte industriale - destinataria dei prodotti agricoli - , nella consapevolezza che la maggiore debolezza economica e strutturale della prima prende corpo nelle relazioni contrattuali intercorrenti con la seconda, delle quali conformano i contenuti, al fine di evitare che questi siano interessatida pratiche vessatorie e di promuovere e tutelare la concorrenza attraverso l’inibizione di effetti pregiudizievoli idonei a incidere sull’equilibrio del mercato e sul sistema produttivo agricolo, considerato, per la sua funzione economica e sociale, fondamentale per l’intera comunità, al pari di quanto accade nel codice delconsumo di cui al d.lgs. n. 205del 2006. Èevidente, allora, che le norme descritte dal d.lgs. n. 198 del 2021 non fanno altro che disciplinare i rapporti privatistici attraverso l’imposizione di obblighi e divieti alle imprese che, in ragione del loro potere, siano in grado di incidere sulla condotta economica di privati, così svolgendo, di fatto, una funzione integrativa dell’autonomia negoziale e concorrendo alla determinazione del regolamento del testo contrattuale, al quale fa da contraltare, in caso di violazione dei precetti imperativi da esso previsti, l’applicazione di sanzioni penali, civili e amministrative. A questofine, il d.lgs. n. 198 del 2021 ha, da una parte, previsto principi ed elementi essenziali da rispettare nella stipula di contratti di cessione (quali la forma scritta per le pattuizioni relative alla durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo e modalità di consegna e di pagamento), come sancito nell’art. 3, e, dall’altra, vietato all’acquirente le pratiche commerciali sleali descritte dall’art. 4 e considerate tali ex lege, sostanzialmente impedendo al medesimo acquirente di es igere d al venditore il rispetto di clausole contrattuali unilateralmente determinate, sia nella fase precontrattuale sia in quella contrattuale. In quest’ultimo contesto si inserisce la condotta descritta all’art. 4, comma 1, lett. d), del citato d.lgs. perché , come osservato dalla dottrina, lo squilibrio tra le due parti contrattuali si manifesta prevalentemente nel momento della determinazione del prezzo dei prodotti, andando a incidere sulla libertà contrattuale dell’imprenditore agricolo a causa dell’imposizione di condizioni unilateralmente predisposte dalla parte industriale acquirente, secondo quanto rilevato dal Libro verde sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa del 31 gennaio 2013 (si veda in tema di prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, CGUE 13 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], in C-2/18, punto 53, per la quale gli Stati membri dispongono di una competenza residua per adottare misure in materia di lotta contro le pratiche commerciali sleali, che hanno l’effetto di regolamentare il processo di libera negoziazione dei prezzi, anche se siffatte misure incidono sul principio di libera negoziazione del prezzo da pagare per la consegna di latte crudo risultante dall’art. 148 del Regolamento n. 1308/2013 e, pertanto, sul funzionamento del mercato interno nel settore interessato; sulla correlazione tra prezzo e pratiche scorrette, CGUE, 11 marzo 2021, Commissione europea c/ Ungheria in C-400/19). La norma in questione vieta, dunque, la modifica unilaterale, da parte dell’acquirente, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, ciò implicando, innanzitutto, la preesistenza di un contratto di cessione già formato e, quindi, la unilaterale prescrizione di una condizione diversa da quella previamente concordata e idonea a incidere sul sinallagma contrattuale. Posto che il d.lgs. n. 198 del 2021 prevede interventi correttivi volti ad evitare l’approfittamento della parte contrattuale più forte rispetto aquella più debole (l’impresa agricola)- concretatosi con l’unilaterale modifica delle condizioni contrattuali precedentemente pattuite, con conseguente incidenza sul sinallagma contrattuale - , onde garantire l’attuazione dei principi di chiarezza e simmetria contrattuale, alla stregua delle buone pratiche commerciali descritte all’art. 6, è palese che la condott a , intanto , può dirsi consumata in quanto sia avvenuto il contatto tra l’impresa acquirente e l’impresa agricola giacché,solo in questo modo , può prendere corpo la pratica sleale vietata ex lege, costituendo, invece, qualunque decisione assunta dagli organi deliberativi della prima, ma non esternata alla seconda, un mero atto preparatorio ininfluente sulla precedente pattuizione. Pertanto, essendosi la condotta consumata, nella specie, con la ricezione, da parte dell’impresa, della notizia dell’unilaterale modifica del prezzo trasmessa dall’impresa commerciale, è evidente che la competenza territoriale deve individuarsi nella circoscrizione del Tribunale in cui ha sede la medesima impresa, ossia, come correttamente affermato al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Cuneo. Può,allora, affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di illeciti amministrativi, il divieto, posto dall’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell’acquirente o del fornitore di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari (nella specie,il prezzo della fornitura del latte), rispondendo alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l’impresa agricola), sia, più in generale, l’equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l’industria), incide sull’autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, onde promuovere la concorrenza attraverso l’inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei a incidere sull’equilibrio del mercato e sul sistema produttivo agricolo. Ne consegue che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall’acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata”. Va,pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Cuneo, atteso che la ditta individuale fornitrice ha ricevuto la modifica unilaterale del prezzo imposta dalla ricorrente nella propria sede in [OSCURATO:PERSONA](CN). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio (Cass., Sez. 2, n. 21737 del 17 novembre 2004).