CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 32581/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa il 17 gennaio 2024 con la quale, previa riqualificazione del fatto contestatogli nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990, era stata confermata la penale responsabilità del ricorrente e rideterminata la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed €.3.066,00 di multa. 2. L'esponente lamenta, con unico motivo, vizio di motivazione in relazione al diniego, da parte della Corte territoriale, della richiesta di messa alla prova e di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 464 quater cod. proc. pen, e all'art. 58 della L.689 del 1981, introdotto dal d.lgs n.150 del 10 ottobre 2022. Si duole inoltre della eccessività della pena inflitta: a seguito della riqualificazione del fatto, la Corte aveva fissato la pena base di anni tre, molto maggiore del minimo edittale di sei mesi, senza tenere conto della giovane età dell'imputato e delle sue condizioni personali e sociali. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. E' principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità che l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6 - n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 - 01. Sez. 4 - , n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 - 01). Si è proposito chiarito che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizza bile in senso negativo nella stima della prognosi (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 , Quiroz, Rv. 266299 - 01). E, quanto alle pene sostitutive, si è parimenti recentemente ribadito che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; vedasi anche Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558 - 01). 3. Tanto premesso, la Corte territoriale ha rilevato che il Vasta era gravato da due precedenti specifici in materia di stupefacenti; che la condotta di cessione, per la quale aveva riportato ulteriore condanna, era stata posta in essere dopo che l'imputato era stato ristretto agli arresti domiciliari per oltre tre anni; che il predetto aveva anche violato le prescrizioni impostegli, determinando l'inasprimento della misura. I giudici di merito hanno quindi adeguatamente sottolineato la negativa personalità dell'imputato, argomentando in modo congruo il diniego del beneficio: in particolare, hanno del tutto logicamente osservato che l'accertata violazione delle prescrizioni durante il periodo in cui era stato ristretto agli arresti domiciliari non consentivano di formulare alcuna prognosi favorevole. 4. Stesse considerazioni si impongono in ordine alla dosimetria della pena.Va infatti ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754.) Nel caso di specie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla personalità dell'imputato ed al carattere professionale della attività di spaccio esercitata. Deve inoltre sottolinearsi che la pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01). 5. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 21 giugno 2024 Il ,46nsLigl/ier: