CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28229/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 457 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo fondato su profili di censura che devono considerarsi privi di specificità e soltanto apparenti, poiché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito; che, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione posta a base del provvedimento impugnato risulta incensurabile in questa sede, avendo i giudici di merito esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza) attraverso argomentazioni prive di manifeste illogicità e di contraddittorietà; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., oltre che riproduttivo anch'esso di doglianze già dedotte in appello, risulta manifestamente infondato poiché, tenuto conto che l'applicabilità della suddetta diminuente implica un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici, nel caso di specie, emerge come la Corte territoriale abbia ritenuto non ravvisabile un danno economico di speciale tenuità per la persona offesa con motivazione logica, non contraddittoria e, in quanto tale, insindacabile in questa sede (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i