CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 46357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce con ordinanza del 9/2/2023, depositata il 14/2/2023, ritenuto di non dover far eseguire la misura in Germania come richiesto in via principale, ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] all'affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi presso il domicilio indicato in Italia, a [OSCURATO:PERSONA], ciò in quanto il condannato aveva comunque acconsentito e manifestato la disponibilità, in via subordinata, a svolgere la misura alternativa in Italia. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, a mezzo del difensore, ha articolando due motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 47 ord. peri. e 2 e 4 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38. Nel primo motivo la difesa evidenzia che l'ordinanza impugnata sarebbe in contrasto con la normativa indicata in quanto impone al ricorrente di svolgere la misura alternativa in Italia, dove egli non conserva alcun legame sociale, familiare e lavorativo, privilec;iiando così la domanda subordinata, sebbene dagli atti emergevano tutti i presupposti per accogliere quella principale. 2.2. Vizio di motivazione, che viene ritenuta mancante o, al più, illogica, perché il Tribunale avrebbe basato la propria decisione esclusivamente sulla disponibilità di Melli a eseguire la misura in Italia, senza spiegare le ragioni in ordine alle quali egli dovrebbe essere allontanato dalla sua sfera di relazioni. Invero, Melli dimora stabilmente in Germania dal 1999, come attestato anche dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], e lì si trovano i suoi affetti, mentre in Italia mantiene soltanto la sua residenza anagrafica. 3. In data 28 luglio 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria nella quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], evidenziato che il ricorrente non ha titolo per dolersi in sede di legittimità di una scelta che egli stesso ha rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato accoglimento della richiesta di eseguire la misura alternativa in Germania, fondata sulla sola considerazione che il condannato ha manifestato, in subordine, la propria disponibilità svolgere l'affidamento in Italia. Ciò senza indicare le ragioni per le quali la scelta indicata come principale non sarebbe idonea. Le doglianze sono fondate. 1.1. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale e abituale (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338). Tale misura, infatti, comportando la cessazione dello stato detentivo rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" (per l'inapplicabilità della medesima decisione quadro alla detenzione domiciliare cfr. Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 che ha espressamente evidenziato che misura alternativa della detenzione domiciliare non può essere eseguita in altro Stato, membro dell'Unione europea, in cui il condannato ha la residenza, poiché, non facendo cessare lo stato detentivo di quest'ultimo, non rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 e non è pertanto compresa tra le ipotesi di cui all'art. 4, lett. c), digs. 15 febbraio 2016, n. 36, di attuazione della citata decisione quadro). A fronte della citata normativa è stato così superato, rispetto all'esecutato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea e che ivi intenda svolgere l'affidamento in prova, il principio per cui è <<inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale di persona dichiaratamente residente all'estero e privo di stabili rapporti con il territorio nazionale, poiché la misura in questione presuppone accertamenti preventivi da parte dei servizi territoriali sulle prospettive di rieducazione del condannato e di garanzie dal pericolo di recidiva, nonché successivi continui controlli>> (Sez. 1, n. 18225 del 25/03/2014, Valtriani, Rv. 261994). 1.2. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza non ritiene che la misura alternativa di per sé non possa essere eseguita all'estero, ma rigetta la richiesta di esecuzione della misura dell'affidamento in prova in Germania in ragione della mera disponibilità avanzata da Melli a svolgerla in Italia. Tuttavia, il soggetto richiedente aveva condizionato la possibilità di svolgere la misura in Italia al rigetto dell'istanza formulata in via principale. Vi è dunque l'interesse ad eseguire la misura in Germania, manifestato dal ricorrente sia nell'istanza sia nella memoria, con la quale egli ha dato la disponibilità a eseguire la misura in Italia solo "qualora codesto On.le Tribunale ritenesse, per qualsiasi motivo, di non concedere la misura alternativa richiesta in Germania". La richiesta di eseguire la misura alternativa in Germania, pertanto, considerati gli elementi indicati dal ricorrente circa la propria permanenza in Germania, anche confermati dai Carabinieri„ avrebbe dovuto essere oggetto di un'autonoma e preliminare valutazione. Ciò in quanto risultai evidente che Melli vanta un effettivo e concreto interesse a eseguire la misura all'estero e che tale scelta assume rilievo anche nell'ottica della finalità rieducativa della pena. Sul punto, d'altro canto, non è possibile sostenere che la discrezionalità del giudice possa spingersi, come avvenuto nel caso di specie, sino a ignorare del tutto la richiesta formulata dal ricorrente in via principale. Il provvedimento impugnato, in assenza di qualsivoglia valutazione effettiva circa l'idoneità o meno del domicilio indicato in Germania per l'esecuzione dell'affidamento in prova, deve pertanto essere annullato affinché il giudice di rinvio, pur nell'ambito della propria discrezionalità, si pronunci in merito alla richiesta principale di eseguire la misura in un altro Stato appartenente all'Unione europea, ciò considerando se e in che modo in tale Stato il condannato 7772 avrebbe potuto conservare, nel tempo dell'esecuzione della pena, i legami con la propria dimensione sociale. 1.3. L'ordinanza va dunque annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame sulla questione relativa al luogo di esecuzione della misura. P. Q.1411. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al luogo di esecuzione della misura con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d