CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 33563/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.17595/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANNIBALLE unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 615/2022 depositata il 30/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune ha stipulato con la società TUA in data 19 novembre 2014 un contratto finalizzato al consolidamento del lato meridionale del centro storico del Comune ; la società TUA ha quindi impiegato la società [OSCURATO:PERSONA] (CAP) quale subfornitore di materiali edili per lo svolgimento dei lavori. La TUA, essendo da tempo in grave crisi di liquidità, con nota del 30.12.2015 richiedeva al Comune il pagamento diretto al subappaltatore, ex art. 118 comma 3 D.lgs. 163/06, per la fornitura dei materiali, per un importo complessivo di euro 59.115,70. A fronte del rifiuto del Comune di pagare i materiali la società CAP ha agito in via monitoria ottenendo ingiunzione di pagamento. Il Comune ha proposto opposizione, allegando che la disposizione di cui al comma 3, quarto periodo, dell'art. 118 d.lgs. 163/2006 è applicabile solo ai contratti di sub-appalto strettamente intesi, e non anche ai c.d. sub-contratti di fornitura, ovvero a quei contratti aventi ad oggetto la semplice fornitura di beni e materiali non accompagnata dall'opera dell'uomo, atteso che la legge n. 180/2011 ha esteso il regime del pagamento diretto solo per i casi contemplati dal secondo periodo dell'art. 118 III comma del D.lgs. 163/2006, e non invece i casi previsti dal quarto periodo, sicché il pagamento diretto è daritenersi limitato ai soli casi di subappalto di opere, e nella sola ipotesi in cui il contratto abbia previsto espressamente ed alternativamente il pagamento da parte della committenza e gli affidatari non abbiano trasmesso alla committenza le fatture dei subfornitori. Il Tribunale ha accolto l'opposizione. La Corte d'appello, adita dalla società CAP, ha confermato la sentenza impugnata sul rilievo che nel contratto di appalto era prevista soltanto la modalità ordinaria di pagamento indiretto all'appaltatore, dietro presentazione delle fatture quietanzate, e che nella clausola 14 del contratto di appalto era sancito il divieto di pagamento diretto, disponendo tale clausola che “la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori”. La Corte distrettuale ha osservato che l'ipotesi di cui al comma 3, quarto periodo dell'art. 118 D.lgs. 163/2006 - secondo cui “ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate … (omissis) può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite” - pur avendo potuto trovare astratta applicazione, non è stata una soluzione concordata dalle parti del contratto d'appalto de quo, di talché il fornitore non ne può invocare l'applicazione concreta. Inoltre, la Corte d'appello, interpretando l'art. 118 comma 3 cit., ha osservato che non si può non ritenere applicabile l'ipotesi del pagamento diretto anche in tema di subcontratto di forniture con posa in opera, qualora ricorra l'ipotesi di crisi di liquidità dell'appaltatore. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società CAP, affidandosi a due motivi. Il Comune ha svolto difese con controricorso. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e alla pubblica udienza del 9 ottobre 2025 ha concluso per l'accoglimento. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 118 comma 3 D.lgs. 163/2006, ratione temporisvigente, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 180/2011. Parte ricorrente deduce che il ragionamento della Corte d'appello per cui non si può provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori per il fatto che ciò non era previsto in contratto, trova espressa smentita nel contenuto del comma 3, quarto periodo, dell'art. 118 cit., laddove è previsto che può provvedersi al pagamento diretto anche in deroga alle previsioni del bando di gara. Osserva che, a tutela degli interessi del subappaltatore, la norma prevede altresì che laddove vengano in evidenza situazioni di comprovata crisi dell'affidatario, che ometta o ritardi il pagamento del corrispettivo di subappalto, la committente possa provvedere, sentito l'affidatario stesso, al pagamento diretto del subappaltatore (e del sub-contraente). Il legislatore ha quindi voluto garantire la tutela della posizione dei soggetti i cui interessi economici relativi all'appalto ruotano intorno alle vicende soggettive dell'appalto stesso. Osserva inoltre che non può condividersi l'interpretazione secondo cui l'art. 118 comma 3 citato prevedrebbe una mera facoltà, in quanto l'uso del “può” nel testo della norma, evidentemente, non è in funzione “facoltizzante”, ma ha la funzione di consentire una possibilità aggiuntiva alla stazione appaltante per quella specifica ed eccezionale fattispecie.Diversamente opinando, si andrebbe conto la ratio della disposizione in esame: se, infatti, con tale norma il legislatore ha inteso garantire la tutela della posizione dei soggetti i cui interessi economici relativi all'appalto ruotano intorno alle vicende soggettive dell'appaltatore a fronte della dimostrazione della crisi finanziaria dell'appaltatore, tale tutela non può essere esclusa a discrezione della stazione appaltante. La parte deduce inoltre che è erronea l'affermazione di cui al capo 2 della sentenza impugnata, laddove subordina il pagamento diretto al recepimento in contratto, dal momento che ciò non è previsto dalla norma, anzi è prevista la possibilità di derogare anche al bando di gara. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 163 c.p.c., oltre alla violazione e falsa applicazione dell'art. 118 comma 3 D.lgs. 163/2006, ratione temporisvigente, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 legge 180/2011. La parte ricorrente lamenta che la Corte d'Appello di Firenze, nella sentenza oggi censurata, abbia accolto altresì l'appello incidentale promosso dalla controparte, condannando essa ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Coreglia della somma di euro 76.300,00, affermando che “l'avvenuta critica della sentenza basata sull'affermazione del proprio diritto al corrispettivo della fornitura effettuata a favore di TUA non implica, infatti, necessariamente l'affermazione dell'erroneità del quantum debeatur in restituzione”. Osserva che dalla documentazione in atti non è possibile comprendere quali somme il Comune abbia versato alla TUA e se vi è coincidenza con il credito vantato da CAP e quindi non vi è duplicazione del pagamento. 3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili. In primo luogo si osserva che la parte ricorrente non coglie adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non si confronta con essa. La Corte d'appello ha intrepretato l'art. 118 comma 3 del D.lgs. 163/20026 nel suo significato letterale (… può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti), osservando che si tratta di una facoltà e non di un obbligo e rilevando che in contratto le parti non si erano avvalse di tale facoltà. Di contro parte ricorrente propone una lettura della norma in esame in aperto contrasto con il testo, senza confrontarsi con l'argomento della mancata previsione in contratto, e senza considerare che la possibilità di derogare alle previsioni del bando di gara costituisce, nella lettera della legge, una facoltà e non un obbligo. La norma prevede infatti che “Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto”. Le parole “anche in deroga alle previsioni del bando”e “può provvedersi”, contrariamente a quanto deduce parte ricorrente confortano l'interpretazione resa dalla Corte di merito, poiché significano che al bando può, su questo specifico punto, derogarsi, ma occorre pur sempre un atto che espliciti la deroga, ricorrendone i presupposti di legge, e che esso promani da chi è tenuto al pagamento e non dal terzo che abbia maturato un credito nei confronti dell'appaltatore. La norma non ha quindi un contenuto precettivo, ma meramente autorizzativo e non conferisce azione diretta al subappaltatore, al subfornitore - o ad altri soggetti estranei al contratto - di agire direttamente nei confronti della stazione appaltante, segnatamente qualora il contratto non preveda il pagamento diretto. Anche le deduzioni inerenti alla tutela dei soggetti le cui vicende economiche ruotano intorno all'appalto, sono svolte senza tenere conto della ragione decisoria, avendo la Corte di merito precisato, anche in questo caso in armonia con il testo della disposizione, che la norma mira a tutelare i subappaltatori e i cottimisti e non si applica ai subfornitori. Quanto al resto, si tratta di questioni sulla interpretazione del contratto, riservate al giudice del merito. In ordine all'accertamento della entità delle somme che il Comune ha versato alla TUA, deve osservarsi, in primo luogo, che una volta revocato il decreto ingiuntivo occorre restituire le somme pagate in esecuzione di esso perché restano sine titulo, argomento che la Corte d'appello ha speso a pag. 13 della sentenza richiamando la pertinente giurisprudenza di legittimità, (Cass. n. 20868/2017, ma anche Cass. sez. VI, 21/11/2019) e che in ordine al quantum , è stato eseguito un accertamento di fatto, in questa sede insindacabile Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per spese non documentabili. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, euro 200 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p