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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 05327/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi - con i quali si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (ricorso in favore di Nikolaev) e per l'omessa pronuncia sul motivo

3.5. dell'atto di appello, non rinunciato (ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA]) - devono essere dichiarato inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Ciò premesso, va rilevato che la sentenza impugnata ha dato atto che tra il Procuratore generale e gli imputati è intervenuto concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., con conseguente rinuncia a tutti i motivi di appello "esclusi quelli riguardanti la riduzione della pena".

Pertanto, inammissibile è il ricorso in favore di Nikolaev che si limita a denunciare, peraltro in modo assolutamente generico, il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Ugualmente inammissibile è il ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA], atteso che il predetto si duole della mancata motivazione del giudice di appello in ordine al ritiro della patente di guida e al divieto di espatrio per la durata di anni due.

E' vero che «In materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice» (Sez. 1, n. 10081 del 21/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278537 - 03).

Ma la sentenza oggetto del ricorso precisa (pag. 3) che "all'udienza del 24.2.23, prima dell'inizio della discussione finale, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (previa rinuncia di tutti i motivi sopra esposti tranne quelli riguardanti la riduzione della pena) ed il P.G. hanno raggiunto un concordato nei termini seguenti, e l'imputato presente si è associato".

Pertanto, anche il motivo relativo alla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado relativamente alle indicate pene accessorie (motivo all'evidenza estraneo rispetto alla "riduzione della pena") è compreso nell'ambito della rinuncia, di tal che il ricorso per Cassazione su detto profilo è manifestamente infondato.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2023 Il Consigliere s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi - con i quali si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (ricorso in favore di Nikolaev) e per l'omessa pronuncia sul motivo 3.5. dell'atto di appello, non rinunciato (ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA]) - devono essere dichiarato inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Ciò premesso, va rilevato che la sentenza impugnata ha dato atto che tra il Procuratore generale e gli imputati è intervenuto concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., con conseguente rinuncia a tutti i motivi di appello "esclusi quelli riguardanti la riduzione della pena". Pertanto, inammissibile è il ricorso in favore di Nikolaev che si limita a denunciare, peraltro in modo assolutamente generico, il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Ugualmente inammissibile è il ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA], atteso che il predetto si duole della mancata motivazione del giudice di appello in ordine al ritiro della patente di guida e al divieto di espatrio per la durata di anni due. E' vero che «In materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice» (Sez. 1, n. 10081 del 21/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278537 - 03). Ma la sentenza oggetto del ricorso precisa (pag. 3) che "all'udienza del 24.2.23, prima dell'inizio della discussione finale, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (previa rinuncia di tutti i motivi sopra esposti tranne quelli riguardanti la riduzione della pena) ed il P.G. hanno raggiunto un concordato nei termini seguenti, e l'imputato presente si è associato". Pertanto, anche il motivo relativo alla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado relativamente alle indicate pene accessorie (motivo all'evidenza estraneo rispetto alla "riduzione della pena") è compreso nell'ambito della rinuncia, di tal che il ricorso per Cassazione su detto profilo è manifestamente infondato. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il Consigliere s
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