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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11907/2026

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e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contropersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli AvvocatiBarbara Paoletti e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliata in piazza della Cancelleria n. 85;– controricorrente –Numero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 3613/13/2024, depositata il30/5/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;In data 4 febbraio 2020, nel corso dell’attività di monitoraggio sullasussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Anagrafedelle ONLUS, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dell’Agenzia delle Entratechiedeva alla Confraternita di [OSCURATO:PERSONA] della Quercia dei Macellai diRoma (d’ora in poi, anche “la contribuente”) copia del nuovo statuto ela relazione in ordine alla attività svolte.In risposta, la Confraternita - iscritta dal 1999 come ente dibeneficenza - trasmise la sola copia del nuovo statuto, modificato indata 22 aprile 2014, in precedenza mai comunicato alla DirezioneRegionale.In data 2 marzo 2021, l’Amministrazione, nell’esercizio dei poteridi controllo, riscontrata l’assenza dei requisiti previsti dalla legge, aisensi dell’art. 5 del D.M. n. 266 del 2003, procedette a notificare allaConfraternita il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe delleONLUS, con decorrenza dal 22 aprile 2014.Avverso il provvedimento di cancellazione, la contribuente presentòricorso, ritenendolo non adeguatamente motivato e privo difondamento giuridico.Nel contraddittorio con l’ufficio, la CGT di Roma rigettò il ricorso.Su appello della contribuente e nel contraddittorio con l’ufficio, laCGT-2 del Lazio riformò integralmente la sentenza di primo grado,annullando il provvedimento di cancellazione della contribuentedall’albo delle Onlus.r.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste la contribuente con controricorso.Ragioni della decisioneInnanzitutto, si deve respingere l’eccezione di inammissibilità delricorso spiegata dalla contribuente: il ricorso si appalesa, infatti,rispettoso dei requisiti di specificità e di autosufficienza, né può dirsiche, con particolare riferimento alla materia oggetto del contendere, visia una giurisprudenza consolidata in senso contrario alle difesesostenute dall’Agenzia a sostegno delle sue doglianze: queste, infatti,di appello nell’interpretazione dello statuto della Confraternita, con laconseguenza che in questa sede si deve valutare se l’errore denunciatosia stato effettivamente commesso.1) Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10 D.lgs. n. 460/1997, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3”, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che la CGT disecondo grado ha affermato erroneamente che l'attività indicata all’art.2 dello Statuto “ha chiaramente come scopo istituzionale e socialedella Confraternita, oltre che la prestazione di assistenza e soccorso aiconfratelli che ne avessero bisogno, anche il sussidio agli stessi, oveindigenti e inabili al lavoro, nonché la promozione di tutte le iniziativesociali, culturali e artistiche ai fini del miglioramento dell’assistenza edel conferimento di borse di studio ai figli meritevoli”.Da tale affermazione, la Corte avrebbe fatto discendere, comeconseguenza, che non può negarsi “che tutte le attività anzidetterientrino nell’ambito di quelle previste dall’art. 10, quarto comma D.lgs.n. 460/97, considerate a solidarietà presunta”.Il giudice d’appello, con errata ricognizione interna della fattispecie,avrebbe fatto malgoverno della norma sopra indicata.r.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026L’art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 460 del 1997 dispone che possonoassumere la qualifica di ONLUS “le associazioni, i comitati, lefondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato,con o senza personalità giuridica…”.Si tratta di una qualifica rilevante ai fini fiscali che determinati enticollettivi possono ottenere, qualora siano in possesso dei requisiti“soggettivi” ed “oggettivi” richiesti dal medesimo decreto perl’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS.Tali requisiti qualificanti devono trovare riscontro in una serie diclausole che l’ente interessato è obbligato a inserire nel proprio attocostitutivo o nello statuto, espressamente elencate nel comma 1dell’articolo 10 del decreto legislativo.Nella fattispecie in esame il controllo eseguito sulla sussistenza deirequisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione all’Anagrafe delleOnlus ha consentito di riscontrare l’assenza, nello statuto approvato indata 22/4/2014 (senza che la Confraternita ne avesse datocomunicazione alla [OSCURATO:PERSONA]), delle clausole tassativamenterichieste dalla legge.In particolare, con la modifica dello Statuto, la Confraternita all’art.2 lettera D) ha precisato di “provvedere al Culto della Chiesa di SantaMaria della Quercia dei macellai sita in Roma, Piazza della Quercia, diproprietà della Confraternita” e, alla lettera E), di “promuovere tutte leiniziative sociali, culturali, ed artistiche utili a favorire e migliorarel’aggregazione e l’assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] e conferire borse distudio”.Ebbene, secondo l’Agenzia delle Entrate, apparirebbe evidentecome tali attività non siano conformi a quanto richiesto dall’art. 10comma 1, lettera a), secondo cui gli statuti o gli atti costituivi delleONLUS devono prevedere espressamente: “a) lo svolgimento in uno opiù dei seguenti settori:r.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/20261) assistenza sociale e sociosanitaria;2) assistenza sanitaria;3) beneficenza;4) istruzione;5) formazione;6) sport dilettantistico;7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesseartistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivicomprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409;8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, conesclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggiodei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D. lgs. 5febbraio 1997, n. 22;9) promozione della cultura e dell’arte;10) tutela dei diritti civili;11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svoltadirettamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, entidi ricerca fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondomodalità da definire con apposito regolamento;11 bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”.La disciplina indica con chiarezza quali sono le attività istituzionaliche gli enti possono svolgere, che devono riguardare esclusivamenteuno o più dei settori tassativamente previsti dalla disposizione inesame.Le attività indicate nello statuto non rientrano, dunque, in quelleindicate alla lettera a) della citata disposizione.La sentenza in esame risulta, quindi, errata nella parte in cui laCorte ha ritenuto che dal controllo sulle attività descritte nello statutodella Confraternita possa desumersi che tutte le attività “rientrinor.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026nell’ambito di quelle previste dall’art. 10, 4° comma D.lgs. n. 460/97considerate a solidarietà presunta”.Invero, un esame critico degli articoli dello statuto, secondol’Agenzia, consente di verificare che la Confraternita non esercitan. 460 del 1997, art. 10, comma 4, considerate “a solidarietàpresunta”, per le quali non è richiesta alcuna verifica delle condizionidi svantaggio dei soggetti destinatari.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23718/2019, resasull’interpretazione dell’art. 10 D.lgs. n. 460/1997, ha avuto modo diaffermare che i “commi 2 e 3 delle predetta disposizione a loro voltaprevedono che, con riferimento ai settori dell’assistenza sanitaria (n.2), dell’istruzione (n. 4), della formazione (n. 5), dello sportdilettantistico (n. 6), della promozione della cultura e dell’arte (n. 9) edella tutela dei diritti civili (n. 10), la finalità solidaristica è riconosciutasolo con riguardo ad attività specificamente esercitate in favore disoggetti svantaggiati”.Relativamente alla “tutela e valorizzazione del patrimonio storicoed artistico ovvero della natura e dell’ambiente il fine solidaristico siintende perseguito indirettamente a beneficio non di singole personema della collettività diffusa”, con la conseguenza che si tratta di attività“cui la legge ritiene immanente la finalità solidaristica, e che,dunque, si ritengono idonee a perseguirla indipendentemente dallaverifica delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari”.Nella appena citata sentenza, la Corte ribadisce che il controllodeve essere eseguito con riguardo alle clausole dello Statuto dell’enteche richiede l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus.Venendo al caso di specie, l’esame degli articoli dello Statuto portaad escludere che la Confraternita eserciti attività in settori cherientrano nelle categorie previste del citato D.lgs. n. 460 del 1997, art.r.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/202610, comma 4, considerate “a solidarietà presunta”, senza che vengarichiesta alcuna verifica delle condizioni di svantaggio dei soggettidestinatari.Invero, la sentenza di secondo grado sembrerebbe riteneresussistente l’attività della tutela e valorizzazione del patrimonio storicoed artistico, ove afferma che “tenuto conto che la Confraternita haprovveduto secondo gli scopi istituzionali anche alla tutela e allavalorizzazione del proprio patrimonio dichiarato di interesse storicoartistico è vano negare che tutte le attività anzidette rientrinonell’ambito di quelle previste dall’art. 10, 4 ° comma D.lgs. n. 460/97considerate a solidarietà presunta”.In realtà, se si ha riguardo al significato letterale dello statuto,anziché ad un’interpretazione integrativa non ammessa dalla legge, néla lettera D) “provvedere al Culto della Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] dellaQuercia dei macellai sita in Roma, Piazza della Quercia, di proprietàdella Confraternita”, né la lettera E) “promuovere tutte le iniziativesociali, culturali, ed artistiche utili a favorire e migliorare l’aggregazionee l’assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] e conferire borse di studio”consentono di ricondurre nella loro previsione l’attività di tutela evalorizzazione del patrimonio artistico e culturale.Il requisito dello svolgimento delle attività considerate a solidarietàpresunta, inoltre, deve evincersi chiaramente dallo Statuto dell’ente,senza che possa avere rilievo un’attività svolta in fatto da esso.1.1.

Il motivo è fondato.Innanzitutto, deve rilevarsi che l’esame che deve compiersi perstabilire se una fondazione, come quella qui controricorrente, possaannoverarsi tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensidell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460 del 1997, è un esamestrettamente formale, che deve essere condotto verificando se ler.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026quelle elencate nell’art. 10, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 460 del 1997.In particolare, nello svolgimento delle attività elencate al comma1, lett. a), dell’art. 10 del citato d.lgs., la Onlus, per godere dei beneficifiscali connessi a tale qualifica, deve prevedere l’esclusivoperseguimento di finalità di solidarietà sociale [lett. b), comma 1, art.10 del citato d.lgs.].Orbene, venendo qui in discussione l’art. 2, lettere D) ed E) dellostatuto della odierna contribuente, deve escludersi che l’attività diprovvedere al culto della Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] della Quercia deimacellai, sita in Roma, rientri tra le attività caratterizzanti una Onlus,elencate al comma 1, lett. a), dell’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.Quanto, poi, alle attività previste nell’art. 2, lett.

E), dello statutodella confraternita, si deve rilevare che esse, in tanto sono in grado dicaratterizzare tipologicamente una Onlus, in quanto si prevedastatutariamente che esse siano indirizzate al perseguimento di finalitàdi solidarietà sociale.Orbene, deve rilevarsi che le attività volte a “promuovere tutte leiniziative sociali, culturali, ed artistiche utili a favorire e migliorarel’aggregazione e l’assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] e conferire borse distudio”, per come descritte nel citato art. 2 dello statuto, sono rivolteai soli soggetti aderenti al sodalizio, non anche alla collettività, sicchénon si ravvisano quelle finalità di solidarietà sociale tassativamente edinderogabilmente richieste per attribuire alla confraternita la qualificadi Onlus (sulla necessità di interpretare restrittivamente i requisiticostitutivi di una Onlus, cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 12804 del26/06/2020, Rv. 658042 - 01).Né può dirsi che tra le attività istituzionali elencate nella lett.

E)dell’art. 2 dello statuto della confraternita, ve ne siano alcune “ar.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 8Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026solidarietà sociale presunta”, rientranti nell’ambito del comma 4dell’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.L’attività di promozione di iniziative culturali e artistiche, infatti,non è oggettivamente sovrapponibile a quella di “tutela, promozione evalorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409”(comma 4 dell’art. 10 cit.), né l’attività di promozione di iniziativeculturali e artistiche può rientrare tra le attività “a solidarietà presunta”connesse a quelle istituzionali secondo il disposto del comma 5 dell’art.10 del citato d.lgs., in assenza di attività istituzionali (dirette in favoredella collettività) prevalenti.2.

Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 11 D.lgs. n. 460 del 1997, come integrato dagliartt. 3 e 5 del D.M 18 luglio 2003 n. 26618, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.”, e relativo al potere in capo all’amministrazionedi verificare la eventuale perdita sopravvenuta, in capo ad una Onlus,dei requisiti costitutivi della detta qualifica, è assorbitodall’accoglimento del primo motivo.3.

Il primo motivo è accolto, assorbito il secondo.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovoesame circa il possesso in capo alla contribuente, sulla base dellostatuto, dei requisiti per qualificarsi Onlus.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.r.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 9Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 113/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contropersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli AvvocatiBarbara Paoletti e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliata in piazza della Cancelleria n. 85;– controricorrente –Numero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 3613/13/2024, depositata il30/5/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;In data 4 febbraio 2020, nel corso dell’attività di monitoraggio sullasussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Anagrafedelle ONLUS, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dell’Agenzia delle Entratechiedeva alla Confraternita di [OSCURATO:PERSONA] della Quercia dei Macellai diRoma (d’ora in poi, anche “la contribuente”) copia del nuovo statuto ela relazione in ordine alla attività svolte.In risposta, la Confraternita - iscritta dal 1999 come ente dibeneficenza - trasmise la sola copia del nuovo statuto, modificato indata 22 aprile 2014, in precedenza mai comunicato alla DirezioneRegionale.In data 2 marzo 2021, l’Amministrazione, nell’esercizio dei poteridi controllo, riscontrata l’assenza dei requisiti previsti dalla legge, aisensi dell’art. 5 del D.M. n. 266 del 2003, procedette a notificare allaConfraternita il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe delleONLUS, con decorrenza dal 22 aprile 2014.Avverso il provvedimento di cancellazione, la contribuente presentòricorso, ritenendolo non adeguatamente motivato e privo difondamento giuridico.Nel contraddittorio con l’ufficio, la CGT di Roma rigettò il ricorso.Su appello della contribuente e nel contraddittorio con l’ufficio, laCGT-2 del Lazio riformò integralmente la sentenza di primo grado,annullando il provvedimento di cancellazione della contribuentedall’albo delle Onlus.r.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste la contribuente con controricorso.Ragioni della decisioneInnanzitutto, si deve respingere l’eccezione di inammissibilità delricorso spiegata dalla contribuente: il ricorso si appalesa, infatti,rispettoso dei requisiti di specificità e di autosufficienza, né può dirsiche, con particolare riferimento alla materia oggetto del contendere, visia una giurisprudenza consolidata in senso contrario alle difesesostenute dall’Agenzia a sostegno delle sue doglianze: queste, infatti,di appello nell’interpretazione dello statuto della Confraternita, con laconseguenza che in questa sede si deve valutare se l’errore denunciatosia stato effettivamente commesso.1) Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10 D.lgs. n. 460/1997, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3”, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che la CGT disecondo grado ha affermato erroneamente che l'attività indicata all’art.2 dello Statuto “ha chiaramente come scopo istituzionale e socialedella Confraternita, oltre che la prestazione di assistenza e soccorso aiconfratelli che ne avessero bisogno, anche il sussidio agli stessi, oveindigenti e inabili al lavoro, nonché la promozione di tutte le iniziativesociali, culturali e artistiche ai fini del miglioramento dell’assistenza edel conferimento di borse di studio ai figli meritevoli”.Da tale affermazione, la Corte avrebbe fatto discendere, comeconseguenza, che non può negarsi “che tutte le attività anzidetterientrino nell’ambito di quelle previste dall’art. 10, quarto comma D.lgs.n. 460/97, considerate a solidarietà presunta”.Il giudice d’appello, con errata ricognizione interna della fattispecie,avrebbe fatto malgoverno della norma sopra indicata.r.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026L’art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 460 del 1997 dispone che possonoassumere la qualifica di ONLUS “le associazioni, i comitati, lefondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato,con o senza personalità giuridica…”.Si tratta di una qualifica rilevante ai fini fiscali che determinati enticollettivi possono ottenere, qualora siano in possesso dei requisiti“soggettivi” ed “oggettivi” richiesti dal medesimo decreto perl’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS.Tali requisiti qualificanti devono trovare riscontro in una serie diclausole che l’ente interessato è obbligato a inserire nel proprio attocostitutivo o nello statuto, espressamente elencate nel comma 1dell’articolo 10 del decreto legislativo.Nella fattispecie in esame il controllo eseguito sulla sussistenza deirequisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione all’Anagrafe delleOnlus ha consentito di riscontrare l’assenza, nello statuto approvato indata 22/4/2014 (senza che la Confraternita ne avesse datocomunicazione alla [OSCURATO:PERSONA]), delle clausole tassativamenterichieste dalla legge.In particolare, con la modifica dello Statuto, la Confraternita all’art.2 lettera D) ha precisato di “provvedere al Culto della Chiesa di SantaMaria della Quercia dei macellai sita in Roma, Piazza della Quercia, diproprietà della Confraternita” e, alla lettera E), di “promuovere tutte leiniziative sociali, culturali, ed artistiche utili a favorire e migliorarel’aggregazione e l’assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] e conferire borse distudio”.Ebbene, secondo l’Agenzia delle Entrate, apparirebbe evidentecome tali attività non siano conformi a quanto richiesto dall’art. 10comma 1, lettera a), secondo cui gli statuti o gli atti costituivi delleONLUS devono prevedere espressamente: “a) lo svolgimento in uno opiù dei seguenti settori:r.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/20261) assistenza sociale e sociosanitaria;2) assistenza sanitaria;3) beneficenza;4) istruzione;5) formazione;6) sport dilettantistico;7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesseartistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivicomprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409;8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, conesclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggiodei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D. lgs. 5febbraio 1997, n. 22;9) promozione della cultura e dell’arte;10) tutela dei diritti civili;11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svoltadirettamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, entidi ricerca fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondomodalità da definire con apposito regolamento;11 bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”.La disciplina indica con chiarezza quali sono le attività istituzionaliche gli enti possono svolgere, che devono riguardare esclusivamenteuno o più dei settori tassativamente previsti dalla disposizione inesame.Le attività indicate nello statuto non rientrano, dunque, in quelleindicate alla lettera a) della citata disposizione.La sentenza in esame risulta, quindi, errata nella parte in cui laCorte ha ritenuto che dal controllo sulle attività descritte nello statutodella Confraternita possa desumersi che tutte le attività “rientrinor.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026nell’ambito di quelle previste dall’art. 10, 4° comma D.lgs. n. 460/97considerate a solidarietà presunta”.Invero, un esame critico degli articoli dello statuto, secondol’Agenzia, consente di verificare che la Confraternita non esercitan. 460 del 1997, art. 10, comma 4, considerate “a solidarietàpresunta”, per le quali non è richiesta alcuna verifica delle condizionidi svantaggio dei soggetti destinatari.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23718/2019, resasull’interpretazione dell’art. 10 D.lgs. n. 460/1997, ha avuto modo diaffermare che i “commi 2 e 3 delle predetta disposizione a loro voltaprevedono che, con riferimento ai settori dell’assistenza sanitaria (n.2), dell’istruzione (n. 4), della formazione (n. 5), dello sportdilettantistico (n. 6), della promozione della cultura e dell’arte (n. 9) edella tutela dei diritti civili (n. 10), la finalità solidaristica è riconosciutasolo con riguardo ad attività specificamente esercitate in favore disoggetti svantaggiati”.Relativamente alla “tutela e valorizzazione del patrimonio storicoed artistico ovvero della natura e dell’ambiente il fine solidaristico siintende perseguito indirettamente a beneficio non di singole personema della collettività diffusa”, con la conseguenza che si tratta di attività“cui la legge ritiene immanente la finalità solidaristica, e che,dunque, si ritengono idonee a perseguirla indipendentemente dallaverifica delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari”.Nella appena citata sentenza, la Corte ribadisce che il controllodeve essere eseguito con riguardo alle clausole dello Statuto dell’enteche richiede l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus.Venendo al caso di specie, l’esame degli articoli dello Statuto portaad escludere che la Confraternita eserciti attività in settori cherientrano nelle categorie previste del citato D.lgs. n. 460 del 1997, art.r.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/202610, comma 4, considerate “a solidarietà presunta”, senza che vengarichiesta alcuna verifica delle condizioni di svantaggio dei soggettidestinatari.Invero, la sentenza di secondo grado sembrerebbe riteneresussistente l’attività della tutela e valorizzazione del patrimonio storicoed artistico, ove afferma che “tenuto conto che la Confraternita haprovveduto secondo gli scopi istituzionali anche alla tutela e allavalorizzazione del proprio patrimonio dichiarato di interesse storicoartistico è vano negare che tutte le attività anzidette rientrinonell’ambito di quelle previste dall’art. 10, 4 ° comma D.lgs. n. 460/97considerate a solidarietà presunta”.In realtà, se si ha riguardo al significato letterale dello statuto,anziché ad un’interpretazione integrativa non ammessa dalla legge, néla lettera D) “provvedere al Culto della Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] dellaQuercia dei macellai sita in Roma, Piazza della Quercia, di proprietàdella Confraternita”, né la lettera E) “promuovere tutte le iniziativesociali, culturali, ed artistiche utili a favorire e migliorare l’aggregazionee l’assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] e conferire borse di studio”consentono di ricondurre nella loro previsione l’attività di tutela evalorizzazione del patrimonio artistico e culturale.Il requisito dello svolgimento delle attività considerate a solidarietàpresunta, inoltre, deve evincersi chiaramente dallo Statuto dell’ente,senza che possa avere rilievo un’attività svolta in fatto da esso.1.1. Il motivo è fondato.Innanzitutto, deve rilevarsi che l’esame che deve compiersi perstabilire se una fondazione, come quella qui controricorrente, possaannoverarsi tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensidell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460 del 1997, è un esamestrettamente formale, che deve essere condotto verificando se ler.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026quelle elencate nell’art. 10, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 460 del 1997.In particolare, nello svolgimento delle attività elencate al comma1, lett. a), dell’art. 10 del citato d.lgs., la Onlus, per godere dei beneficifiscali connessi a tale qualifica, deve prevedere l’esclusivoperseguimento di finalità di solidarietà sociale [lett. b), comma 1, art.10 del citato d.lgs.].Orbene, venendo qui in discussione l’art. 2, lettere D) ed E) dellostatuto della odierna contribuente, deve escludersi che l’attività diprovvedere al culto della Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] della Quercia deimacellai, sita in Roma, rientri tra le attività caratterizzanti una Onlus,elencate al comma 1, lett. a), dell’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.Quanto, poi, alle attività previste nell’art. 2, lett. E), dello statutodella confraternita, si deve rilevare che esse, in tanto sono in grado dicaratterizzare tipologicamente una Onlus, in quanto si prevedastatutariamente che esse siano indirizzate al perseguimento di finalitàdi solidarietà sociale.Orbene, deve rilevarsi che le attività volte a “promuovere tutte leiniziative sociali, culturali, ed artistiche utili a favorire e migliorarel’aggregazione e l’assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] e conferire borse distudio”, per come descritte nel citato art. 2 dello statuto, sono rivolteai soli soggetti aderenti al sodalizio, non anche alla collettività, sicchénon si ravvisano quelle finalità di solidarietà sociale tassativamente edinderogabilmente richieste per attribuire alla confraternita la qualificadi Onlus (sulla necessità di interpretare restrittivamente i requisiticostitutivi di una Onlus, cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 12804 del26/06/2020, Rv. 658042 - 01).Né può dirsi che tra le attività istituzionali elencate nella lett. E)dell’art. 2 dello statuto della confraternita, ve ne siano alcune “ar.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026solidarietà sociale presunta”, rientranti nell’ambito del comma 4dell’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.L’attività di promozione di iniziative culturali e artistiche, infatti,non è oggettivamente sovrapponibile a quella di “tutela, promozione evalorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409”(comma 4 dell’art. 10 cit.), né l’attività di promozione di iniziativeculturali e artistiche può rientrare tra le attività “a solidarietà presunta”connesse a quelle istituzionali secondo il disposto del comma 5 dell’art.10 del citato d.lgs., in assenza di attività istituzionali (dirette in favoredella collettività) prevalenti.2. Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 11 D.lgs. n. 460 del 1997, come integrato dagliartt. 3 e 5 del D.M 18 luglio 2003 n. 26618, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.”, e relativo al potere in capo all’amministrazionedi verificare la eventuale perdita sopravvenuta, in capo ad una Onlus,dei requisiti costitutivi della detta qualifica, è assorbitodall’accoglimento del primo motivo.3. Il primo motivo è accolto, assorbito il secondo.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovoesame circa il possesso in capo alla contribuente, sulla base dellostatuto, dei requisiti per qualificarsi Onlus. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.r.g. n. 113/2025 a.c. 23/1/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 113/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 11907/2026Data pubblicazione 30/04/2026Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 113/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11907/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris