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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 12186/2023

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NANZA sul ricorso 16969-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio receduto dalla società “L a [OSCURATO:SOCIETA]. dei F.lli Pasin”,rappresentato e difes o , in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.16969/2017 Cron.

Rep.

C.C. 7/02/2023 giurisdizione Opposizione contro cartella esattoriale -2 - per la cassazione della sentenza non definitiva n. 302 del 201 6 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 7 luglio 2016 , e della sentenza definitiva n. 724 del 2016, depositata il 12 aprile 2017 (R.G.N. 1566/2012).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 7 febbraio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio che ha esercitato il diritto di recesso dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei F.lli Pasin”, ha proposto opposizione contro la cartella esattoriale n. 113 2004 0007595423(503), che gli aveva ordinato il pagamento di Euro 839.661,11.

Tale importo è stato richiesto a titolo di contributi e sanzioni civili, con riferimento all’interposizione illecita di manodopera (punto B del verbale di accertamento ispettivo dell’8 marzo 2002,redatto da INPS, INAIL e Direzione provinciale del lavoro) e alle somme erogate per trasferte ai lavoratori inviati in missione, per gl’importi che travalicano la quota esente (punto C del medesimo verbale di accertamento ispettivo).

Il Tribunale di Treviso ha dichiarato di essere carente di giurisdizione in ordine ai contributi dovuti al [OSCURATO:PERSONA]; ha accertato l’illecita interposizione di manodopera per gli anni 1998-1999; ha dichiarato dovuta la contribuzione sulle indennità di trasferta, nella parte che eccede la quota esente; ha rigettato la pretesa dell’INPS per il periodo anteriore al 24 giugno 1998, in quanto prescritta, e per il periodo successivo al 6 aprile 2001, in considerazione del recesso del signor Pasin dalla società in nome collettivo. 2.–Con sentenza non definitiva n. 302 del 2016, depositata il 27 luglio 2016, la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato non dovuti per l’anno 1998 gl’importi iscritti a ruolo per l’addebito di cui al punto B del -3 - verbale d’ispezione dell’8 marzo 2002 (Capo 1, lettera A); ha dichiarato dovuti i contributi e le sanzioni di legge iscritti a ruolo per i lavoratori e per i periodidi cui al punto B del verbale d’accertamento ispettivo dell’8 marzo 2002, nei limiti dei minimali retributivi contrattuali e sulla base di un orario ordinario di lavoro (Capo 1, lettera B); ha dichiarato non dovuti,per le posizioni Canal e Foppiano, gl’importi iscritti a ruolo per l’addebito di cui al punto C del verbale d’accertamento ispettivo (Capo 1, lettera C); ha confermato nel resto l’impugnata decisione (Capo 1, lettera D); ha disposto la prosecuzione del giudizio per la quantificazione dei contributi e delle sanzioni (Capo 2); ha rimesso, da ultimo,alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese di lite (Capo 3). 2.1.– Quanto all’interposizione illecita di manodopera per i dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. (punto B del verbale d’accertamento ispettivo dell’8 marzo 2002 ), l’INPS, per l’anno 1998, non ha ottemperato all’onere d’individuare «i nominativi dei lavoratori interessati ed i relativi periodi di lavoro ed ore di lavoro prestate».

Pertanto, gl’importi richiesti a tale titolo non sono dovuti (Capo 1, lettera A, del dispositivo). 2.2.–Quanto all’anno 1999, l’interposizione illecita di manodopera è stata avvalorata dalle dichiarazioni rese agl’ispettori dal socio [OSCURATO:PERSONA] e dalle testimonianze acquisite in giudizio e non è stata specificamente contestata in sede di gravame.

L’appellante è tenuto a corrispondere contributi e sanzioni di legge nei limiti dei minimali retributivi contrattuali di cui all’art. 1 del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338,convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389,e «sulla base di un orario ordinario di lavoro», in quanto l’INPS non ha dimostrato né «una retribuzione di fatto superiore a quella contrattuale» né lo svolgimento di «lavoro straordinario» (Capo 1, lettera B, del dispositivo). -4 - 2.3.– L’appellante non è obbligato a corrispondere i contributi richiesti per le posizioni Canal e Foppiano (Capo 1, lettera C, del dispositivo): l’INPS, all’udienza del 7 aprile 2016, ha rinunciato alle relative pretese. 2.4.–Quanto alla contribuzione correlata all’indennità di trasferta, la sentenza di primo grado dev’essere confermata per le restanti posizioni (Capo 1, lettera D).

L’appellante avrebbe dovuto dimostrare gli elementi costitutivi degli sgravi invocati e la localizzazione all’estero di tutte le trasferte, al fine di conseguireun’esenzione contributiva più cospicua.

A tale riguardo, nessuna prova documentale è stata offerta (prenotazioni alberghiere, spese di trasporto, di vitto e di alloggio).

Generica e insufficiente risulta la prova testimoniale capitolata.

Si rivelano generiche anche le testimonianze raccolte, «inidonee a dimostrare il numero di trasferte effettuate all’estero da ciascuno» dei dipendenti. 2.5.–La Corte d’appello ha poi disposto la prosecuzione del giudizio per la determinazione degl’importi dovuti all’INPS (Capo 2 del dispositivo) e ha rimesso alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio (Capo 3). 2.6.–Il signor Pasin ha fatto riserva di ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Venezia (artt. 361 cod. proc. civ. e 133 disp. att. cod. proc. civ.). 3.–Con sentenza definitiva n. 724 del 2016, depositata il 12 aprile 2017, la Corte d’appello di Veneziaha dichiarato che il signor [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a corrispondere il minor importo di Euro 359.844,78, a titolo di contributi iscritti, somme aggiuntive e interessi di mora dal 16 gennaio 2004; ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi nella misura d’un mezzo e ha condannato l’appellante a rifondere all’INPS il restante mezzo, liquidato in Euro 9.008,00 per compensi e in Euro -5 - 10,00 per spese per il primo grado e in Euro 6.780,00 per compensi e in Euro 10,00 per spese per la fase di gravame. 3.1.– Gl’importi, che i giudici d’appello hanno riconosciuto co me dovuti, sono stati determinati in base ai nuovi conteggi prodotti dall’INPS il 24 novembre 2016 e alle precisazioni rese all’udienza di discussione del 21 dicembre 2016 da l procuratore della parte appellante, che ha dichiarato di non contestare la quantificazione elaborata dall’Istituto. 3.2.–L’esito complessivo della lite, che vede l’accoglimento solo parziale delle pretese dell’Istituto, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura d’un mezzo.

Del restante mezzo deve farsi carico la parte appellante. 4.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva, unitamente al ricorso contro la sentenza che ha definito il giudizio, e articola due motivi. 5.– Resiste con controricorso l’INPS , nella veste indicata in epigrafe. 6.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. e omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, concernenti circostanze che, adeguatamente considerate, avrebbero condotto a una diversa decisione.

La Corte territoriale non avrebbe «tenuto nel giusto conto» la circostanza che il ricorrente, all’epoca dell’accertamento ispettivo, -6 - avesse già cessato di ricoprire la qualità di socio .

N ell’omettere di pronunciarsi sulle istanze istruttorie e, in particolare, sull’ordine di esibizione all’INPS, i giudici del gravame, inoltre,avrebbero conculcato il diritto di difesa del ricorrente.

La conclusione che le trasferte siano state effettuate in Italia sarebbe arbitraria, a fronte di un’attività svolta prevalentemente all’estero, e trarrebbe presunzioni da altre presunzioni, in spregio al divieto di praesumptio de praesumpto. 1.1.– La doglianza è inammissibile, in quanto irritualmente articolata e priva di pertinenza rispetto alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. 1.2.– La violazione dell’art. 2697 cod. civ. può essere utilmente dedotta in sede di legittimità solo quando il giudice di merito abbia addossato l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata, secondo la regola di scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni.

Non si può denunciare, per violazione dell’art. 2697 cod. civ., l’incongrua valutazione che il giudice abbia compiuto delle prove offerte dalle parti, censurabile nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313).

Quanto alla violazione o alla falsa applicazione della disciplina in tema di presunzioni, può essere prospett ata dinanzi a questa Corte nella sola ipotesi in cuiil giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni prive dei caratteri della gravità, della precisione o della concordanza ovvero fondi la presunzione su un fatto storico sprovvisto dei caratteri imposti dall’art. 2729 cod. civ., ai fini dell’inferenza della conseguenza ignota dal fatto noto.

Spetta, invero, a questa Corte verificare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta(Cass., sez. lav., 30 giugno 2021, n. 18611). -7 - È per contro i nammissibile, in quanto sconfina nell’àmbito della ricostruzione del fatto, la censura di violazione o falsa applicazione di legge che si sostanzi nel divers o coordinamento delle ci rcostanz e di fatto o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito,senza illustrare i motivi della violazione dei paradigmi della norma(Cass., sez.

II, 21 marzo 2022, n. 9054). 1.3.–Il motivo di ricorso non è conforme alle indicazioni enucleate dalla giurisprudenza richiamata.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, con la sentenza non definitiva (pagina 12), ha argomentato che spetta a chi invochi l’esenzione dalla contribuzione offrire la prova dei presupposti di quella che si configura come un’eccezione all’obbligo contributivo.

Lo stesso ricorrente rileva che le «ragioni in diritto» enunciate dalla sentenza impugnata sono «condivisibili» e che, tuttavia, non s’attagliano alla vicenda concreta, in cui si riscontra un vulnusal diritto di difesa della parte in considerazione dell’omessa pronuncia delle istanze istruttorie. 1.4.–Non è conferente il richiamo all’art. 2697 cod. civ., in quanto i giudici d’appello, per ammissione della stessa parte ricorrente, hanno applicato correttamente i criteri che presiedono alla distribuzione dell’onere della prova e hanno così posto a carico della parte che reclami il diritto a una più ampia esenzione l’onere di provarne gli elementi costitutivi.

Non appare pertinente neppure il richiamo all’art. 2727 cod. civ.

Lungi dal far leva su una presunzione di doppio grado, la sentenza impugnata ha argomentato che l’odierno ricorrente non ha ottemperato all’onere della prova dei presupposti di una più cospicua esenzione rispetto a quella accordata dall’Istituto. -8 - Su quest’argomento, che non interferisce conla disciplina in tema di presunzioni, si fonda la conferma in parte qua della sentenza del Tribunale.

Dietro lo schermo della violazione delle norme in tema di oneri probatori e di presunzioni, il ricorrente sollecita questa Corte a rivalutare in una luce più favorevole le prove acquisite, così da ritenere fondata la domanda proposta, e dunque incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso. 1.5.–Inammissibile è la censura, anche nella parte in cui prospetta l’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie riproposte in appello.

La sentenza impugnata ha esamina to le istanze istruttorie in esame, per porne in risalto l’irrimediabile genericità e l’inidoneità a corroborare le trasferte all’estero (pagina 13 della sentenza non definitiva).

In una valutazione complessiva e perspicua, la pronuncia d’appello ha poi passato in rassegna, per un verso, la lacuna di riscontri documentali (pagine 12 e 13) e, per altro verso, la labile forza persuasiva degli elementi desumibili dalle deposizioni(pagina 13).

Le critiche del ricorrente, nel dolersi dell’omessa pronuncia, non si confrontano con l’articolata motivazione addotta dalla Corte di merito a fondamento del rigetto delle istanze istruttorie e omettono d’incrinarne la coerenza logica anche mediante la riproduzione dei brani salienti delle richieste di prova che si reputa siano state illegittimamente pretermesse. 1.6.–Quanto all’ordine di esibizione, il ricorrente prescinde dalle molteplici condizioni di ammissibilità prescritte dalla legge, che valgono a configurarlo come strumento istruttorio residuale,praticabile soltanto in caso d’impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’attore. -9 - Il ricorrente neppure considera che l’esibizione è riconducibile a un potere discrezionale del giudice di merito,rimesso al suo prudente apprezzamento, e che il mancato esercizio di tale potere non può formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di normedi diritto(Cass., sez.

II, 3 novembre 2021, n. 31251).

Anche da quest’angolo visuale, la censura si rivela inammissibile, in quantotende a ridiscutere in sede di legittimità le scelte della Corte di merito, senza neppure attardarsi sui criteri che presiedono all’esercizio d’un potere ampiamente discrezionale. 2.–Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione o della falsa applicazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ. e imputa alla Corte d’appello di Venezia di avere riliquidato le spese del primo grado, in difetto d’impugnazione della parte appellante, che avrebbe chiesto soltanto di porre le spese, almeno in parte, a carico dell’INPS. 2.1.–Anche la seconda critica è inammissibile. 2.2.– Al giudice d’appello è preclusa la modificazione del capo relativo alle spese solo quando confermi la pronuncia impugnata e nessun motivo di gravame sia stato dedotto alriguardo.

Tale situazione non si ravvisa nel caso di specie, in cui la decisione del Tribunale di Treviso è stata in parte riformata e altri principi di diritto, neppure evocati dal ricorrente, regolano la fattispecie controversa.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, a llorché i giudici d’appello riformino in tutto o in parte la sentenza impugnata, sono tenuti a provvedere, anche d’ufficio, a un nuovo regolamento delle spese, alla stregua dell’esito complessivo della lite.

In base al principio codificato dall’art. 336 cod. proc. civ.,difatti, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione anche del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (fra le molte, Cass., sez.

VI-III, 24 gennaio 2017, n. 1775, e14 ottobre 2013, n. 23226). -10 - 2.3.–La Corte d’appello di Venezia, nel riformare la decisione del Tribunale di Treviso, era dunque tenuta a regolare le spese in considerazione dell’esito complessivo della litee alla luce dei parametri vigenti ratione temporis.

Non si può dunque invocare l’irretrattabilità delle statuizioni sulle spese, in difetto di specifico gravame.

La sentenza impugnata, peraltro, ha dato conto dei criteri prescelti nella liquidazione (pagina 6 della sentenza definitiva), in conformità ai parametri del decreto ministeriale 10 marzo 2014.

Né la parte ricorrente, a tale riguardo, ha dedotto in maniera circostanziata la difformità della liquidazione in concreto adottata rispetto al paradigma legale.

Ne consegue l’inammissibilità anche della seconda censura , generica al pari della prima. 3.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere dichiarato nel suo complesso inammissibile. 4.– Il ricorrente dev’essere condannat o a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 5.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 16969-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio receduto dalla società “L a [OSCURATO:SOCIETA]. dei F.lli Pasin”,rappresentato e difes o , in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.16969/2017 Cron. Rep. C.C. 7/02/2023 giurisdizione Opposizione contro cartella esattoriale -2 - per la cassazione della sentenza non definitiva n. 302 del 201 6 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 7 luglio 2016 , e della sentenza definitiva n. 724 del 2016, depositata il 12 aprile 2017 (R.G.N. 1566/2012). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 7 febbraio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio che ha esercitato il diritto di recesso dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei F.lli Pasin”, ha proposto opposizione contro la cartella esattoriale n. 113 2004 0007595423(503), che gli aveva ordinato il pagamento di Euro 839.661,11. Tale importo è stato richiesto a titolo di contributi e sanzioni civili, con riferimento all’interposizione illecita di manodopera (punto B del verbale di accertamento ispettivo dell’8 marzo 2002,redatto da INPS, INAIL e Direzione provinciale del lavoro) e alle somme erogate per trasferte ai lavoratori inviati in missione, per gl’importi che travalicano la quota esente (punto C del medesimo verbale di accertamento ispettivo). Il Tribunale di Treviso ha dichiarato di essere carente di giurisdizione in ordine ai contributi dovuti al [OSCURATO:PERSONA]; ha accertato l’illecita interposizione di manodopera per gli anni 1998-1999; ha dichiarato dovuta la contribuzione sulle indennità di trasferta, nella parte che eccede la quota esente; ha rigettato la pretesa dell’INPS per il periodo anteriore al 24 giugno 1998, in quanto prescritta, e per il periodo successivo al 6 aprile 2001, in considerazione del recesso del signor Pasin dalla società in nome collettivo. 2.–Con sentenza non definitiva n. 302 del 2016, depositata il 27 luglio 2016, la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato non dovuti per l’anno 1998 gl’importi iscritti a ruolo per l’addebito di cui al punto B del -3 - verbale d’ispezione dell’8 marzo 2002 (Capo 1, lettera A); ha dichiarato dovuti i contributi e le sanzioni di legge iscritti a ruolo per i lavoratori e per i periodidi cui al punto B del verbale d’accertamento ispettivo dell’8 marzo 2002, nei limiti dei minimali retributivi contrattuali e sulla base di un orario ordinario di lavoro (Capo 1, lettera B); ha dichiarato non dovuti,per le posizioni Canal e Foppiano, gl’importi iscritti a ruolo per l’addebito di cui al punto C del verbale d’accertamento ispettivo (Capo 1, lettera C); ha confermato nel resto l’impugnata decisione (Capo 1, lettera D); ha disposto la prosecuzione del giudizio per la quantificazione dei contributi e delle sanzioni (Capo 2); ha rimesso, da ultimo,alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese di lite (Capo 3). 2.1.– Quanto all’interposizione illecita di manodopera per i dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. (punto B del verbale d’accertamento ispettivo dell’8 marzo 2002 ), l’INPS, per l’anno 1998, non ha ottemperato all’onere d’individuare «i nominativi dei lavoratori interessati ed i relativi periodi di lavoro ed ore di lavoro prestate». Pertanto, gl’importi richiesti a tale titolo non sono dovuti (Capo 1, lettera A, del dispositivo). 2.2.–Quanto all’anno 1999, l’interposizione illecita di manodopera è stata avvalorata dalle dichiarazioni rese agl’ispettori dal socio [OSCURATO:PERSONA] e dalle testimonianze acquisite in giudizio e non è stata specificamente contestata in sede di gravame. L’appellante è tenuto a corrispondere contributi e sanzioni di legge nei limiti dei minimali retributivi contrattuali di cui all’art. 1 del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338,convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389,e «sulla base di un orario ordinario di lavoro», in quanto l’INPS non ha dimostrato né «una retribuzione di fatto superiore a quella contrattuale» né lo svolgimento di «lavoro straordinario» (Capo 1, lettera B, del dispositivo). -4 - 2.3.– L’appellante non è obbligato a corrispondere i contributi richiesti per le posizioni Canal e Foppiano (Capo 1, lettera C, del dispositivo): l’INPS, all’udienza del 7 aprile 2016, ha rinunciato alle relative pretese. 2.4.–Quanto alla contribuzione correlata all’indennità di trasferta, la sentenza di primo grado dev’essere confermata per le restanti posizioni (Capo 1, lettera D). L’appellante avrebbe dovuto dimostrare gli elementi costitutivi degli sgravi invocati e la localizzazione all’estero di tutte le trasferte, al fine di conseguireun’esenzione contributiva più cospicua. A tale riguardo, nessuna prova documentale è stata offerta (prenotazioni alberghiere, spese di trasporto, di vitto e di alloggio). Generica e insufficiente risulta la prova testimoniale capitolata. Si rivelano generiche anche le testimonianze raccolte, «inidonee a dimostrare il numero di trasferte effettuate all’estero da ciascuno» dei dipendenti. 2.5.–La Corte d’appello ha poi disposto la prosecuzione del giudizio per la determinazione degl’importi dovuti all’INPS (Capo 2 del dispositivo) e ha rimesso alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio (Capo 3). 2.6.–Il signor Pasin ha fatto riserva di ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Venezia (artt. 361 cod. proc. civ. e 133 disp. att. cod. proc. civ.). 3.–Con sentenza definitiva n. 724 del 2016, depositata il 12 aprile 2017, la Corte d’appello di Veneziaha dichiarato che il signor [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a corrispondere il minor importo di Euro 359.844,78, a titolo di contributi iscritti, somme aggiuntive e interessi di mora dal 16 gennaio 2004; ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi nella misura d’un mezzo e ha condannato l’appellante a rifondere all’INPS il restante mezzo, liquidato in Euro 9.008,00 per compensi e in Euro -5 - 10,00 per spese per il primo grado e in Euro 6.780,00 per compensi e in Euro 10,00 per spese per la fase di gravame. 3.1.– Gl’importi, che i giudici d’appello hanno riconosciuto co me dovuti, sono stati determinati in base ai nuovi conteggi prodotti dall’INPS il 24 novembre 2016 e alle precisazioni rese all’udienza di discussione del 21 dicembre 2016 da l procuratore della parte appellante, che ha dichiarato di non contestare la quantificazione elaborata dall’Istituto. 3.2.–L’esito complessivo della lite, che vede l’accoglimento solo parziale delle pretese dell’Istituto, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura d’un mezzo. Del restante mezzo deve farsi carico la parte appellante. 4.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva, unitamente al ricorso contro la sentenza che ha definito il giudizio, e articola due motivi. 5.– Resiste con controricorso l’INPS , nella veste indicata in epigrafe. 6.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. e omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, concernenti circostanze che, adeguatamente considerate, avrebbero condotto a una diversa decisione. La Corte territoriale non avrebbe «tenuto nel giusto conto» la circostanza che il ricorrente, all’epoca dell’accertamento ispettivo, -6 - avesse già cessato di ricoprire la qualità di socio . N ell’omettere di pronunciarsi sulle istanze istruttorie e, in particolare, sull’ordine di esibizione all’INPS, i giudici del gravame, inoltre,avrebbero conculcato il diritto di difesa del ricorrente. La conclusione che le trasferte siano state effettuate in Italia sarebbe arbitraria, a fronte di un’attività svolta prevalentemente all’estero, e trarrebbe presunzioni da altre presunzioni, in spregio al divieto di praesumptio de praesumpto. 1.1.– La doglianza è inammissibile, in quanto irritualmente articolata e priva di pertinenza rispetto alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. 1.2.– La violazione dell’art. 2697 cod. civ. può essere utilmente dedotta in sede di legittimità solo quando il giudice di merito abbia addossato l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata, secondo la regola di scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni. Non si può denunciare, per violazione dell’art. 2697 cod. civ., l’incongrua valutazione che il giudice abbia compiuto delle prove offerte dalle parti, censurabile nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). Quanto alla violazione o alla falsa applicazione della disciplina in tema di presunzioni, può essere prospett ata dinanzi a questa Corte nella sola ipotesi in cuiil giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni prive dei caratteri della gravità, della precisione o della concordanza ovvero fondi la presunzione su un fatto storico sprovvisto dei caratteri imposti dall’art. 2729 cod. civ., ai fini dell’inferenza della conseguenza ignota dal fatto noto. Spetta, invero, a questa Corte verificare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta(Cass., sez. lav., 30 giugno 2021, n. 18611). -7 - È per contro i nammissibile, in quanto sconfina nell’àmbito della ricostruzione del fatto, la censura di violazione o falsa applicazione di legge che si sostanzi nel divers o coordinamento delle ci rcostanz e di fatto o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito,senza illustrare i motivi della violazione dei paradigmi della norma(Cass., sez. II, 21 marzo 2022, n. 9054). 1.3.–Il motivo di ricorso non è conforme alle indicazioni enucleate dalla giurisprudenza richiamata. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con la sentenza non definitiva (pagina 12), ha argomentato che spetta a chi invochi l’esenzione dalla contribuzione offrire la prova dei presupposti di quella che si configura come un’eccezione all’obbligo contributivo. Lo stesso ricorrente rileva che le «ragioni in diritto» enunciate dalla sentenza impugnata sono «condivisibili» e che, tuttavia, non s’attagliano alla vicenda concreta, in cui si riscontra un vulnusal diritto di difesa della parte in considerazione dell’omessa pronuncia delle istanze istruttorie. 1.4.–Non è conferente il richiamo all’art. 2697 cod. civ., in quanto i giudici d’appello, per ammissione della stessa parte ricorrente, hanno applicato correttamente i criteri che presiedono alla distribuzione dell’onere della prova e hanno così posto a carico della parte che reclami il diritto a una più ampia esenzione l’onere di provarne gli elementi costitutivi. Non appare pertinente neppure il richiamo all’art. 2727 cod. civ. Lungi dal far leva su una presunzione di doppio grado, la sentenza impugnata ha argomentato che l’odierno ricorrente non ha ottemperato all’onere della prova dei presupposti di una più cospicua esenzione rispetto a quella accordata dall’Istituto. -8 - Su quest’argomento, che non interferisce conla disciplina in tema di presunzioni, si fonda la conferma in parte qua della sentenza del Tribunale. Dietro lo schermo della violazione delle norme in tema di oneri probatori e di presunzioni, il ricorrente sollecita questa Corte a rivalutare in una luce più favorevole le prove acquisite, così da ritenere fondata la domanda proposta, e dunque incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso. 1.5.–Inammissibile è la censura, anche nella parte in cui prospetta l’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie riproposte in appello. La sentenza impugnata ha esamina to le istanze istruttorie in esame, per porne in risalto l’irrimediabile genericità e l’inidoneità a corroborare le trasferte all’estero (pagina 13 della sentenza non definitiva). In una valutazione complessiva e perspicua, la pronuncia d’appello ha poi passato in rassegna, per un verso, la lacuna di riscontri documentali (pagine 12 e 13) e, per altro verso, la labile forza persuasiva degli elementi desumibili dalle deposizioni(pagina 13). Le critiche del ricorrente, nel dolersi dell’omessa pronuncia, non si confrontano con l’articolata motivazione addotta dalla Corte di merito a fondamento del rigetto delle istanze istruttorie e omettono d’incrinarne la coerenza logica anche mediante la riproduzione dei brani salienti delle richieste di prova che si reputa siano state illegittimamente pretermesse. 1.6.–Quanto all’ordine di esibizione, il ricorrente prescinde dalle molteplici condizioni di ammissibilità prescritte dalla legge, che valgono a configurarlo come strumento istruttorio residuale,praticabile soltanto in caso d’impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’attore. -9 - Il ricorrente neppure considera che l’esibizione è riconducibile a un potere discrezionale del giudice di merito,rimesso al suo prudente apprezzamento, e che il mancato esercizio di tale potere non può formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di normedi diritto(Cass., sez. II, 3 novembre 2021, n. 31251). Anche da quest’angolo visuale, la censura si rivela inammissibile, in quantotende a ridiscutere in sede di legittimità le scelte della Corte di merito, senza neppure attardarsi sui criteri che presiedono all’esercizio d’un potere ampiamente discrezionale. 2.–Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione o della falsa applicazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ. e imputa alla Corte d’appello di Venezia di avere riliquidato le spese del primo grado, in difetto d’impugnazione della parte appellante, che avrebbe chiesto soltanto di porre le spese, almeno in parte, a carico dell’INPS. 2.1.–Anche la seconda critica è inammissibile. 2.2.– Al giudice d’appello è preclusa la modificazione del capo relativo alle spese solo quando confermi la pronuncia impugnata e nessun motivo di gravame sia stato dedotto alriguardo. Tale situazione non si ravvisa nel caso di specie, in cui la decisione del Tribunale di Treviso è stata in parte riformata e altri principi di diritto, neppure evocati dal ricorrente, regolano la fattispecie controversa. Per giurisprudenza costante di questa Corte, a llorché i giudici d’appello riformino in tutto o in parte la sentenza impugnata, sono tenuti a provvedere, anche d’ufficio, a un nuovo regolamento delle spese, alla stregua dell’esito complessivo della lite. In base al principio codificato dall’art. 336 cod. proc. civ.,difatti, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione anche del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (fra le molte, Cass., sez. VI-III, 24 gennaio 2017, n. 1775, e14 ottobre 2013, n. 23226). -10 - 2.3.–La Corte d’appello di Venezia, nel riformare la decisione del Tribunale di Treviso, era dunque tenuta a regolare le spese in considerazione dell’esito complessivo della litee alla luce dei parametri vigenti ratione temporis. Non si può dunque invocare l’irretrattabilità delle statuizioni sulle spese, in difetto di specifico gravame. La sentenza impugnata, peraltro, ha dato conto dei criteri prescelti nella liquidazione (pagina 6 della sentenza definitiva), in conformità ai parametri del decreto ministeriale 10 marzo 2014. Né la parte ricorrente, a tale riguardo, ha dedotto in maniera circostanziata la difformità della liquidazione in concreto adottata rispetto al paradigma legale. Ne consegue l’inammissibilità anche della seconda censura , generica al pari della prima. 3.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere dichiarato nel suo complesso inammissibile. 4.– Il ricorrente dev’essere condannat o a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 5.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 12186/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris