Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46850/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 28 gennaio 2021 la Corte d'appello di Milano: a) ha preso atto della rinuncia operata dal procuratore speciale dell'imputato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello con il quale si invocava la riduzione della pena principale; b) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in coerenza con l'accordo raggiunto fra le parti, in due anni e un mese di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di un'autovettura e di varie somme di denaro (capo 1) e di bancarotta per cagionamento a seguito di operazioni dolose (sistematico omesso versamento di somme dovute all'Erario) del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 4, secondo punto); c) per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado del 14 novembre 2018, che aveva determinato le pene accessorie nella durata prevista dall'art. 216, ult. comma,

I. fall., nel testo successivamente oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, da parte di Corte cost.05/12/2018, n. 222.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta violazione dell'art. 216, ult. comma,

I. fall., per avere la Corte territoriale, nonostante l'accordo delle parti, omesso di rilevare l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari.

Considerato in diritto

1. L'unico motivo di ricorso è infondato.

È incontroverso quanto emerge dagli atti processuali, ossia che nell'interesse del Mutti è stato proposto appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Milano che, nel condannare il primo per i reati fallimentari sopra ricordati, aveva determinato, in epoca antecedente a Corte cost. sent. n. 222 del 2018, le pene accessorie fallimentari nella misura fissa di dieci anni prevista dall'ultimo comma dell'art. 216

I. fall.

Il penultimo motivo d'appello investiva esplicitamente la durata delle pene accessorie invocando proprio la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma appena citata pronunciata da Corte cost. n. 222 del 2018.La rinuncia ai motivi di appello è priva di qualunque equivocità dal momento che investe tutti gli «altri eventuali motivi», diversi da quelli concernenti la pena principale, sulla cui entità le parti hanno espresso il loro accordo.

Ora, la questione posta dal motivo di ricorso è evidentemente diversa da quella affrontata dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di patteggiamento in appello, la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti sulla base di limiti edittali divenuti illegali per effetto di declaratoria di incostituzionalità inficia in toto l'accordo sulla pena, sì che la relativa sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio (v., ad es., Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280881 - 01).

Nel presente processo non si discute, infatti, del sopravvenuto mutamento del quadro normativo all'interno del quale la volontà dell'imputato si è formata, ma della scelta consapevolmente manifestata da quest'ultimo di rinunciare ad un motivo con il quale aveva espressamente denunciato l'illegalità della pena accessoria determinata dal giudice di primo grado.

Al riguardo, mette conto rilevare che, anche in caso di sopravvenuta illegalità della pena concordata, l'annullamento lascia libere le parti di rinegoziare l'accordo sulla base dei corretti limiti edittali, eventualmente giungendo alla medesima determinazione originaria (ovvero di proseguire il giudizio di appello nei modi ordinari).

Nel caso di specie, occorre, inoltre, considerare che l'illegalità delle pene accessorie fallimentari, a seguito della sent. n. 222/2018 della Corte costituzionale, non discende dal fatto che esse eccedono un limite predeterminato, collocandosi al di sopra del tetto massimo previsto dall'ordinamento - ciò che renderebbe invalida la rinuncia al motivo di appello che siffatto sforamento avesse denunciato -, ma dalla contrarietà a Costituzione della determinazione delle stesse in misura fissa.

Tale soluzione normativa non è stata ritenuta dalla Corte costituzionale «ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato».

Il quadro normativo che è scaturito era, peraltro, del tutto chiaro alla data del 13 gennaio 2021, ossia alla data nella quale risulta predisposta la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo sulla riduzione della principale.

Infatti, il 3 luglio 2019 era stata depositata la motivazione di Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01, con la quale, proprio in relazione alle conseguenze scaturite da Corte cost. n. 222 del 2018, si è chiarito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.

Ne discende che non sono estranee ai confini che l'ordinamento traccia all'esercizio del potere punitivo dello Stato pene accessorie fallimentari che raggiungano la durata di dieci anni, ma solo decisioni che abbiano determinato siffatta durata ritenendola inderogabilmente prevista dal legislatore.

Non casualmente Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 - 01, cui Sez.

U Suraci si richiamano esplicitamente, chiariscono come l'accordo sulla pena (nella specie, si trattava di patteggiamento) è oggettivamente viziato ove sia fondato su una pena a cui le parti sono addivenute utilizzando criteri e limiti edittali incostituzionali, a nulla rilevando che la pena applicata rientri nei limiti edittali "rivissuti" per effetto della sentenza di incostituzionalità.

Ma se l'accordo e la rinuncia al motivo di impugnazione espressamente proposto si realizzano, come nella specie, nel contesto del nuovo quadro normativo discendente dalle modifiche sopravvenute della cornice edittale nel significato sopra delineato, non è dato ravvisare alcuna illegalità della pena e alcun vizio del negozio processuale del quale si tratta (come pure, ove vi fosse stato un accordo, alcuna invalidità della verifica, da parte del giudice, della congruità del trattamento sanzionatorio concordato).

E ciò perché, a differenza che nel caso di una declaratoria di illegittimità costituzionale cronologicamente successiva alle scelte processuali dell'imputato, non viene più in rilievo il problema di escludere la conservazione della pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, poiché contrastante con il principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena.

Al riguardo, le cit. Sez.

U Jazouli hanno puntualizzato che il venir meno per contrarietà alla Costituzione — con efficacia ex tunc — della cornice edittale che ha guidato il giudicante nella delicata attività di "misurazione della responsabilità" finisce con il travolgere la stessa pena in concreto inflitta, vale a dire il "risultato finale" di detta misurazione, perché, non essendo più attuale il giudizio astratto di disvalore del fatto (essendosi modificata la forbice sanzionatoria edittale), la misurazione compiuta non traduce più — per effetto del mutamento dei parametri di riferimento — né coerentemente né correttamente il giudizio di responsabilità.

In altri termini, la valutazione di responsabilità del reo non risulta più misurata "legalmente", perché la risposta punitiva è stata elaborata sulla base di un compasso sanzionatorio incostituzionale, così da risultare alterato lo stesso giudizio di gravità del reato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.Laddove, invece, l'imputato che abbia espressamente impugnato la determinazione delle pene accessorie fallimentari in misura fissa, scelga di rinunciare al relativo motivo di impugnazione in data successiva alla declaratoria di illegittimità dell'art. 216, ult. comma,

I. fall., si muove in una cornice normativa ormai mutata e, in definitiva, legittimamente abdica, nel quadro di una complessiva valutazione di utilità dell'accordo, al diritto di invocare una motivazione giustificativa della congruità della durata individuata.

Ne discende che restano applicabili anche al caso in esame le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 gennaio 2021 la Corte d'appello di Milano: a) ha preso atto della rinuncia operata dal procuratore speciale dell'imputato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello con il quale si invocava la riduzione della pena principale; b) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in coerenza con l'accordo raggiunto fra le parti, in due anni e un mese di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di un'autovettura e di varie somme di denaro (capo 1) e di bancarotta per cagionamento a seguito di operazioni dolose (sistematico omesso versamento di somme dovute all'Erario) del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 4, secondo punto); c) per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado del 14 novembre 2018, che aveva determinato le pene accessorie nella durata prevista dall'art. 216, ult. comma, I. fall., nel testo successivamente oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, da parte di Corte cost.05/12/2018, n. 222. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta violazione dell'art. 216, ult. comma, I. fall., per avere la Corte territoriale, nonostante l'accordo delle parti, omesso di rilevare l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è infondato. È incontroverso quanto emerge dagli atti processuali, ossia che nell'interesse del Mutti è stato proposto appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Milano che, nel condannare il primo per i reati fallimentari sopra ricordati, aveva determinato, in epoca antecedente a Corte cost. sent. n. 222 del 2018, le pene accessorie fallimentari nella misura fissa di dieci anni prevista dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. Il penultimo motivo d'appello investiva esplicitamente la durata delle pene accessorie invocando proprio la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma appena citata pronunciata da Corte cost. n. 222 del 2018.La rinuncia ai motivi di appello è priva di qualunque equivocità dal momento che investe tutti gli «altri eventuali motivi», diversi da quelli concernenti la pena principale, sulla cui entità le parti hanno espresso il loro accordo. Ora, la questione posta dal motivo di ricorso è evidentemente diversa da quella affrontata dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di patteggiamento in appello, la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti sulla base di limiti edittali divenuti illegali per effetto di declaratoria di incostituzionalità inficia in toto l'accordo sulla pena, sì che la relativa sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio (v., ad es., Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280881 - 01). Nel presente processo non si discute, infatti, del sopravvenuto mutamento del quadro normativo all'interno del quale la volontà dell'imputato si è formata, ma della scelta consapevolmente manifestata da quest'ultimo di rinunciare ad un motivo con il quale aveva espressamente denunciato l'illegalità della pena accessoria determinata dal giudice di primo grado. Al riguardo, mette conto rilevare che, anche in caso di sopravvenuta illegalità della pena concordata, l'annullamento lascia libere le parti di rinegoziare l'accordo sulla base dei corretti limiti edittali, eventualmente giungendo alla medesima determinazione originaria (ovvero di proseguire il giudizio di appello nei modi ordinari). Nel caso di specie, occorre, inoltre, considerare che l'illegalità delle pene accessorie fallimentari, a seguito della sent. n. 222/2018 della Corte costituzionale, non discende dal fatto che esse eccedono un limite predeterminato, collocandosi al di sopra del tetto massimo previsto dall'ordinamento - ciò che renderebbe invalida la rinuncia al motivo di appello che siffatto sforamento avesse denunciato -, ma dalla contrarietà a Costituzione della determinazione delle stesse in misura fissa. Tale soluzione normativa non è stata ritenuta dalla Corte costituzionale «ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato». Il quadro normativo che è scaturito era, peraltro, del tutto chiaro alla data del 13 gennaio 2021, ossia alla data nella quale risulta predisposta la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo sulla riduzione della principale. Infatti, il 3 luglio 2019 era stata depositata la motivazione di Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01, con la quale, proprio in relazione alle conseguenze scaturite da Corte cost. n. 222 del 2018, si è chiarito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. Ne discende che non sono estranee ai confini che l'ordinamento traccia all'esercizio del potere punitivo dello Stato pene accessorie fallimentari che raggiungano la durata di dieci anni, ma solo decisioni che abbiano determinato siffatta durata ritenendola inderogabilmente prevista dal legislatore. Non casualmente Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 - 01, cui Sez. U Suraci si richiamano esplicitamente, chiariscono come l'accordo sulla pena (nella specie, si trattava di patteggiamento) è oggettivamente viziato ove sia fondato su una pena a cui le parti sono addivenute utilizzando criteri e limiti edittali incostituzionali, a nulla rilevando che la pena applicata rientri nei limiti edittali "rivissuti" per effetto della sentenza di incostituzionalità. Ma se l'accordo e la rinuncia al motivo di impugnazione espressamente proposto si realizzano, come nella specie, nel contesto del nuovo quadro normativo discendente dalle modifiche sopravvenute della cornice edittale nel significato sopra delineato, non è dato ravvisare alcuna illegalità della pena e alcun vizio del negozio processuale del quale si tratta (come pure, ove vi fosse stato un accordo, alcuna invalidità della verifica, da parte del giudice, della congruità del trattamento sanzionatorio concordato). E ciò perché, a differenza che nel caso di una declaratoria di illegittimità costituzionale cronologicamente successiva alle scelte processuali dell'imputato, non viene più in rilievo il problema di escludere la conservazione della pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, poiché contrastante con il principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena. Al riguardo, le cit. Sez. U Jazouli hanno puntualizzato che il venir meno per contrarietà alla Costituzione — con efficacia ex tunc — della cornice edittale che ha guidato il giudicante nella delicata attività di "misurazione della responsabilità" finisce con il travolgere la stessa pena in concreto inflitta, vale a dire il "risultato finale" di detta misurazione, perché, non essendo più attuale il giudizio astratto di disvalore del fatto (essendosi modificata la forbice sanzionatoria edittale), la misurazione compiuta non traduce più — per effetto del mutamento dei parametri di riferimento — né coerentemente né correttamente il giudizio di responsabilità. In altri termini, la valutazione di responsabilità del reo non risulta più misurata "legalmente", perché la risposta punitiva è stata elaborata sulla base di un compasso sanzionatorio incostituzionale, così da risultare alterato lo stesso giudizio di gravità del reato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.Laddove, invece, l'imputato che abbia espressamente impugnato la determinazione delle pene accessorie fallimentari in misura fissa, scelga di rinunciare al relativo motivo di impugnazione in data successiva alla declaratoria di illegittimità dell'art. 216, ult. comma, I. fall., si muove in una cornice normativa ormai mutata e, in definitiva, legittimamente abdica, nel quadro di una complessiva valutazione di utilità dell'accordo, al diritto di invocare una motivazione giustificativa della congruità della durata individuata. Ne discende che restano applicabili anche al caso in esame le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 46850/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris