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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17727/2026

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ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cima e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 171/2019, depositata il 18/2/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 171/2019, depositata il 18/2/2019, la CommissioneTributaria Regionale del Molise ha respinto l’appello dell’ Agenzia delleEntrate avverso la decisione della CTP di Campobasso di accogliere ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento catastaleNumero registro generale 27187/2019Numero sezionale 4526/2026Numero di raccolta generale 17727/2026Data pubblicazione 03/06/2026n.

CB0082210/2015, con cui l’ufficio, non condividendo la proposta divariazione del contribuente, aveva attribuito all’impianto fotovoltaico sitonel Comune di Guglionesi la rendita di euro 27.400 (in luogo di quella dieuro 16.828 proposta dal contribuente nell’ambito di una proceduraDOCFA).

Alla base della decisione la considerazione che la renditaaccertata dall’ufficio fosse errata ed andasse rideterminata in euro16.037,04.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, articolato in due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resistemediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 d. lgs n. 546/1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. edell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod.proc. civ., deducendo l’apparenza della motivazione alla base delladecisione di ritenere errata la rendita accertata dall’ufficio ed invececongrua quella sviluppata dal c.t.u. poi recepita dal giudice di appello.1.1.

La doglianza è infondata.1.2.

Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez.

U. 8053/2014).1.3.

Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27187/2019Numero sezionale 4526/2026Numero di raccolta generale 17727/2026Data pubblicazione 03/06/2026impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).1.4.

Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive: è, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4,cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).1.5.

Ebbene, alla stregua dei su richiamati princìpi, va escluso che lasentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento del ricorsooriginario, idoneamente giustificato dall’erroneità della stima alla basedell’accertamento impugnato, tenuto conto delle risultanze della c.t.u.,condivise dal giudice, sul presupposto che fossero scaturite da unsopralluogo e dall’applicazione di criteri obiettivi.1.6.

La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto della censura.2.

Col secondo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione della legge n. 208/2015, con riferimento all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente recepito ilmetodo valutativo del c.t.u. laddove esclude i pannelli fotovoltaici dalcomputo della rendita catastale, così applicando retroattivamente i criteriNumero registro generale 27187/2019Numero sezionale 4526/2026Numero di raccolta generale 17727/2026Data pubblicazione 03/06/2026di stima previsti dalla legge n. 208, cit., invece operanti solo a far data dal1° gennaio 2016.2.1.

La censura è inammissibile.2.2.

La ricorrente, violando il principio di autosufficienzadell’impugnazione, omette di riprodurre persino i passaggi essenziali dellac.t.u. sulla quale fonda la sua doglianza e di dar conto delle censuresollevate in sede di merito con riferimento alla stessa, così da non mettereil Collegio in condizione di conoscere il contenuto della relazione peritale e,quindi, di vagliare il prospettato vizio di violazione di legge.2.3.

Il principio di autosufficienza del ricorso - prescritto a pena diinammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ. – impone, infatti, che il ricorsoper cassazione contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire leragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito in modo dapermettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza lanecessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché ilricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità,gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante lariproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documentocui corrisponde l’indiretta riproduzione, così che la Corte possa controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito laquestione stessa (ex multis, Cass. 27610/2025; 15416/2025;12481/2022; 10761/2022; 18679/2017; 14784/2015).2.4.

In particolare, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudicedi merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsia far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazionecommessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato,ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione edal carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicarespecificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca ilNumero registro generale 27187/2019Numero sezionale 4526/2026Numero di raccolta generale 17727/2026Data pubblicazione 03/06/2026controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno ipassaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenutospecifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentirel'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (intermini, Cass. 19989/2021, in motivazione; 11482/2016; 12703/2015;1815/2015; 16368/2014; 1652/2012; 138459/2007; 17324/2005).3.

La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza.4.

Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermatoda questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respintaintegralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo diversare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovareapplicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, medianteil meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamentodelle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass.1778/2016; 2615/2022; 3314/2022; 3814/2022; 3831/2022;19747/2022; 29956/2023; 26720/2024).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate ineuro 4.500, oltre euro 200 per esposti, rimborso spese generali, iva e cpacome per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 27 maggio 2026 .Il PresidenteGIACOMO STALLA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cima e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 171/2019, depositata il 18/2/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 171/2019, depositata il 18/2/2019, la CommissioneTributaria Regionale del Molise ha respinto l’appello dell’ Agenzia delleEntrate avverso la decisione della CTP di Campobasso di accogliere ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento catastaleNumero registro generale 27187/2019Numero sezionale 4526/2026Numero di raccolta generale 17727/2026Data pubblicazione 03/06/2026n. CB0082210/2015, con cui l’ufficio, non condividendo la proposta divariazione del contribuente, aveva attribuito all’impianto fotovoltaico sitonel Comune di Guglionesi la rendita di euro 27.400 (in luogo di quella dieuro 16.828 proposta dal contribuente nell’ambito di una proceduraDOCFA). Alla base della decisione la considerazione che la renditaaccertata dall’ufficio fosse errata ed andasse rideterminata in euro16.037,04.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, articolato in due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resistemediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 d. lgs n. 546/1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. edell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod.proc. civ., deducendo l’apparenza della motivazione alla base delladecisione di ritenere errata la rendita accertata dall’ufficio ed invececongrua quella sviluppata dal c.t.u. poi recepita dal giudice di appello.1.1. La doglianza è infondata.1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).1.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27187/2019Numero sezionale 4526/2026Numero di raccolta generale 17727/2026Data pubblicazione 03/06/2026impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).1.4. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive: è, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4,cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).1.5. Ebbene, alla stregua dei su richiamati princìpi, va escluso che lasentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento del ricorsooriginario, idoneamente giustificato dall’erroneità della stima alla basedell’accertamento impugnato, tenuto conto delle risultanze della c.t.u.,condivise dal giudice, sul presupposto che fossero scaturite da unsopralluogo e dall’applicazione di criteri obiettivi.1.6. La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto della censura.2. Col secondo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione della legge n. 208/2015, con riferimento all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente recepito ilmetodo valutativo del c.t.u. laddove esclude i pannelli fotovoltaici dalcomputo della rendita catastale, così applicando retroattivamente i criteriNumero registro generale 27187/2019Numero sezionale 4526/2026Numero di raccolta generale 17727/2026Data pubblicazione 03/06/2026di stima previsti dalla legge n. 208, cit., invece operanti solo a far data dal1° gennaio 2016.2.1. La censura è inammissibile.2.2. La ricorrente, violando il principio di autosufficienzadell’impugnazione, omette di riprodurre persino i passaggi essenziali dellac.t.u. sulla quale fonda la sua doglianza e di dar conto delle censuresollevate in sede di merito con riferimento alla stessa, così da non mettereil Collegio in condizione di conoscere il contenuto della relazione peritale e,quindi, di vagliare il prospettato vizio di violazione di legge.2.3. Il principio di autosufficienza del ricorso - prescritto a pena diinammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ. – impone, infatti, che il ricorsoper cassazione contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire leragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito in modo dapermettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza lanecessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché ilricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità,gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante lariproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documentocui corrisponde l’indiretta riproduzione, così che la Corte possa controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito laquestione stessa (ex multis, Cass. 27610/2025; 15416/2025;12481/2022; 10761/2022; 18679/2017; 14784/2015).2.4. In particolare, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudicedi merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsia far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazionecommessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato,ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione edal carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicarespecificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca ilNumero registro generale 27187/2019Numero sezionale 4526/2026Numero di raccolta generale 17727/2026Data pubblicazione 03/06/2026controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno ipassaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenutospecifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentirel'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (intermini, Cass. 19989/2021, in motivazione; 11482/2016; 12703/2015;1815/2015; 16368/2014; 1652/2012; 138459/2007; 17324/2005).3. La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza.4. Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermatoda questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respintaintegralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo diversare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovareapplicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, medianteil meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamentodelle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass.1778/2016; 2615/2022; 3314/2022; 3814/2022; 3831/2022;19747/2022; 29956/2023; 26720/2024). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate ineuro 4.500, oltre euro 200 per esposti, rimborso spese generali, iva e cpacome per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 27 maggio 2026 .Il PresidenteGIACOMO STALLA