CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro in data 17/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/05/2022, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta alla correzione dell'errore materiale del calcolo della pena di nove anni di reclusione inflitta con la sentenza del 26/11/2020, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla stessa Corte di appello nell'ambito del procedimento n. 9444/14 R.G.N.R.DDA. Secondo il Collegio, infatti, l'errore di calcolo avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione in sede di legittimità, essendo lo stesso censurabile unicamente attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione; e potendo h l'errore essere corretto soltanto nei casi in cui la sanzione concretamente inflitta non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, la stessa risulti eccedente il limite legale. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione de gli artt. 1, 133 cod. pen., 25 Cost., 7 Cedu, 665 e 125 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la soluzione accolta Giudice dell'esecuzione, secondo cui l'errore avrebbe dovuto essere dedotto in sede di legittimità, sarebbe censurabile in quanto lo stesso sarebbe materiale ovvero di mero calcolo, come tale emendabile in fase esecutiva, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite. 3. In data 19/12/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'illegittimità della pena in sede esecutiva può essere rilevata soltanto quando la sanzione inflitta non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata, salvo che esso sia frutto di errore macroscopico e palese, in grado di comportarne la sostanziale illegalità (cfr. Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, in motivazione). 3. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha affermato che la questione sottoposta al suo esame avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di cognizione e che non sarebbe consentito proporla mediante incidente di esecuzione o attivando il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. Osserva, nondimeno, il Collegio che nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, si discute di un errato calcolo aritmetico della pena base e di quella applicata in continuazione, che avrebbe dovuto comportare, prima della riduzione di un terzo per il rito, a determinare la somma delle pene detentive in 13 anni e 4 mesi di reclusione e non in 13 anni e 6 mesi di reclusione, applicati dalla Corte di appello. Un errore palese e di mero calcolo, non riconducibile ad alcun momento valutativo o ad apprezzamenti di natura discrezionale; e come tale emendabile in fase esecutiva attraverso la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /) cod. proc. pen., nella misura di 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, risultanti dalla riduzione per il rito, pari a un terzo, della pena di 13 anni e quattro mesi di reclusione come corretta in relazione all'evidenziato errore materiale. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla durata della pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 26/11/2020, pena che determina in anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione. Così deciso in data 22/02