CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 04639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/01/2018 del TRIBUNALE di TIVOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e.14e-laa-ee4RGImse-eiTircherrelg Il P.G. chiede l'annullamento senza rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli del 4 gennaio 2018, con la quale è stato condannato alla pena di euro 240,00 di ammenda, per i seguenti reati, commessi il 9 gennaio 2014 in Cave (Roma): 1) omessa denuncia di trasferimento di arma, ai sensi degli artt. 38, 221 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635, perché aveva omesso di ripetere la denunzia nell'occasione del trasferimento del fucile, marca Zoli, dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] a quello di Cave; 2) detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., perché aveva detenuto nella propria abitazione una sciabola, senza aver presentato regolare denunzia all'Autorità. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non si è pronunciato in merito alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., formulata dalla difesa all'udienza del 4 gennaio 2018, come evidenziato nello stesso provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene sussistenti i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione dei reati. Il ricorso non presenta profili di inammissibilità; sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dall'intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, il motivo di ricorso sull'omessa pronuncia del Tribunale in relazione alla richiesta di riconoscere sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è fondato. Dalla sentenza impugnata risulta, invero, che sulla richiesta del difensore di riconoscere detta causa di non punibilità, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi. In ogni caso, la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato perché la causa di non punibilità lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/1/2016, Calabrese, Rv. 266505). Nel caso di specie, la sentenza di condanna è stata emessa in data 4 gennaio 2018, mentre il termine massimo di prescrizione dei reati contestati risulta spirato il 23 dicembre 2019, tenuto conto della sospensione complessivamente calcolata in mesi 10 e giorni 14, dal 14 marzo al 15 dicembre 2016 e dal 30 ottobre 2017 al 4 gennaio 2018. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito. Il limite all'applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/4/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie. 2. La Corte, pertanto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione, ferma restando la disposta confisca e i provvedimenti conseguenti. La misura di sicurezza patrimoniale della confisca, infatti, è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato, restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ferma la confisca e i provvedimenti conseguenti. Così deciso il 9/12/2021 Il Consigliere