CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 08586/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUCONI. FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande proposte da Antonio DiRosa, ha dichiarato il suo diritto a l riconoscimento di ulteriori 12 punti, relativi al servizio obbligatorio di leva prestato non in costanza di servizio, ai fini della determinazione dei punteggi nella graduatoria di circolo e di Istitutodi III fascia dell’Istituto “E. Fermi” di Roma per l’[OSCURATO:PERSONA] 2001/2012 in relazione alle classi di concorso C270 e C290; hainoltre dichiarato illegittimo i l decreto n. 2080 del 2013 con cui, a seguito della rettifica del punteggio inizialmente riconosciuto, era stato annullato il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] di Roma in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con decorrenza dal 13.2.2012 al 12.6.2013 come docente supplente di “laboratorio di fisica e fisica applicata (C290) su cattedra spezzone orario”. 2. La Corte di Appello di Roma, in riforma di tale sentenza, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] DiRosa. 3. La Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 485, comma 7, del d. lgs. n. 297/1994 riguardila ricostruzione della carriera del personale di ruolo, sulla base dei servizi prestati prima dell’immissione in ruolo, e non la formazione delle graduatorie per le supplenze. 4. Considerato che i commi precedenti riguardano la validità di alcuni servizi e distinguono i fini economici dai fini retributivi,ha escluso che la disposizione contenuta nella suddetta disposizione, secondo cui il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, siariferita agli aspetti giuridici ed economici, 5. Il giudice di appello ha altresì escluso la rilevanza della questione relativa alla discriminazione, in quanto la fattispecie in esame riguarda un punteggio aggiuntivo da attribuire in relazione alla prestazione del servizio militare, e non già la ricostruzione di carriera di dipendenti a termine e dei dipendenti a tempo indeterminato. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi, illustrati da memoria. 7. IlMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 485, comma 7, del d. lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di non avere riconosciuto che l’art. 485, comma 7, del d. lgs. n. 297/1994 ha portata assolutamente generale, non contiene limitazioni di sorta e non può subire deroghe per effetto di norme di rango secondario. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui il servizio militare è sempre valutabile, purché effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile per l’accesso all’insegnamento; sostiene che il servizio di leva deve essere necessariamente riconosciuto anche ai fini del punteggio nelle graduatorie di Istituto. 2. Con il secondo motivo il ricorso sollecita la corretta applicazione dell’art. 2050 d. lgs. n. 66/2010. Deduce che le graduatorie ad esaurimentodel personale docente della scuola non vengono formulate all’esito di una procedura concorsuale in senso stretto (come tale caratterizzata dalla pubblicazione di un bando di concorso, dalla valutazione di prove d’esame e dalla redazione di una graduatoria finale), ma sono costituite da un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del titolo abilitante per l’insegnamento. Evidenzia che i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento sono titolari di diritti soggettivi, non venendo in rilievo procedure concorsuali dirette all’assunzione di pubblici dipendenti.3. Con il terzo motivoil ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 delle preleggi. Deduce che il D.M. n. 42/2009 e il D.M. n. 44/2011 sono fonti secondarie del diritto che non possono pertanto derogare in peius a fonti di rango legislativo. Evidenzia che la Corte territoriale non ha confutato le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, secondo cui l’art. 17 della legge n. 958/1986, recante “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata” prevede che in ogni caso l’avere assolto effettivamente all’obbligo di leva costituisce titolo da valutare; aggiunge che l’art. 4 della legge n. 282/1969, riguardante la formazione delle graduatorie, al comma 2 dispone che ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d’autorità, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all’iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica. 4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato lecircostanze che il [OSCURATO:PERSONA] aveva conseguito l’abilitazione prima di iniziare il servizio di leva e prima di iniziare di lavorare alle dipendenze dell’Amministrazione, e che aveva chiesto il riconoscimento del punteggio ai fini dell’aggiornamento della graduatoria ad esaurimento. Deduce che l’art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010 èuna norma generale che non può derogare all’art. 485 d. lgs. n. 297/1994 , che costituisce norma speciale anteriore. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cuiè valutabile il servizio militare effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento, a fronte della portata generale dell’art. 485d. lgs. n. 297/1994. 5. Con il quinto motivoil ricorso il ricorso sollecita la corretta interpretazione dell’art. 485, comma 7, d. lgs. n. 297/1994, tornando a sostenere che tale disposizione di rango primario non può essere derogata dal D. M. n. 44/2012, norma di rango secondario e reiterando il richiamo alla giurisprudenza amministrativa. 6. I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati, in conformità a quanto affermato da questa Corte in fattispecie non dissimili (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 n. 15127, Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467 e Cass. n. 41894/2021). Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare -e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione -come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Tanto premesso, questaCorte ha chiarito che non è corretta l’interpretazione secondo cui l'art. 485 del d . l gs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art.84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021) . Questa Corte ha inparticolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) edin contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo talelinea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai finidell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.). Questa Corte ha pertanto affermato che l’art. 2050 riguard a anche le graduatorie ad esaurimento; ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad u n’ interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenutoche debba essere disapplica ta , in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Tali principidevono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l’Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina diun vincitore. 7. Lasentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata. 8. L’accoglimento dei primi tre motivi comporta l’assorbimento del quarto e del quinto motivo 9. In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi e vanno dichiarati assorbiti il quarto ed il quintomotivo ; la sentenza impugnata v a cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbiti il quarto ed il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di R