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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08111/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15801/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n. 3824/2023 depositata il 29/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di incorporante [OSCURATO:PERSONA].r.l., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi,avverso la sentenza n. 3824/2023 con cui la Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 15801/2024Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 8111/2026Data pubblicazione 01/04/2026II grado della Lombardia ha respinto l’appello proposto dalla contribuenteavverso la sentenza n. 482/21 con cui la CTP di Brescia aveva respinto ilricorso proposto dalla medesima contribuente avverso l’avviso diliquidazione, notificatole dall’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di registrodovuta per il decreto di omologa del concordato fallimentare relativo alBrescia in data 13.11.2017.L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione della causa.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente dato atto che – come risulta dall’istanza dicessazione della materia del contendere depositata dall’Agenzia delleEntrate in data 2.1.2026, reiterata da entrambe le parti in data 5.1.2026,con allegato accordo conciliativo - nelle more del giudizio è intervenutauna transazione tra l’Agenzia delle Entrate e la contribuente, conconseguente integrale definizione del contenzioso tra le medesime parti.Ne consegue, pertanto, l’estinzione del giudizio per cessata materiadel contendere, con compensazione delle spese di lite, comeconcordemente richiesto dalle parti.Ricorrendo nella presente fattispecie un'ipotesi di estinzionesopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non ricorrono ipresupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1,comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cuinatura eccezionale, in quanto di natura sanzionatoria, impedisce ogniinterpretazione estensiva (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n.14782/2018; Cass., n. 20697/2021).Numero registro generale 15801/2024Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 8111/2026Data pubblicazione 01/04/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;compensa integralmente le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15801/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n. 3824/2023 depositata il 29/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di incorporante [OSCURATO:PERSONA].r.l., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi,avverso la sentenza n. 3824/2023 con cui la Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 15801/2024Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 8111/2026Data pubblicazione 01/04/2026II grado della Lombardia ha respinto l’appello proposto dalla contribuenteavverso la sentenza n. 482/21 con cui la CTP di Brescia aveva respinto ilricorso proposto dalla medesima contribuente avverso l’avviso diliquidazione, notificatole dall’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di registrodovuta per il decreto di omologa del concordato fallimentare relativo alBrescia in data 13.11.2017.L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione della causa.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente dato atto che – come risulta dall’istanza dicessazione della materia del contendere depositata dall’Agenzia delleEntrate in data 2.1.2026, reiterata da entrambe le parti in data 5.1.2026,con allegato accordo conciliativo - nelle more del giudizio è intervenutauna transazione tra l’Agenzia delle Entrate e la contribuente, conconseguente integrale definizione del contenzioso tra le medesime parti.Ne consegue, pertanto, l’estinzione del giudizio per cessata materiadel contendere, con compensazione delle spese di lite, comeconcordemente richiesto dalle parti.Ricorrendo nella presente fattispecie un'ipotesi di estinzionesopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non ricorrono ipresupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1,comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cuinatura eccezionale, in quanto di natura sanzionatoria, impedisce ogniinterpretazione estensiva (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n.14782/2018; Cass., n. 20697/2021).Numero registro generale 15801/2024Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 8111/2026Data pubblicazione 01/04/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;compensa integralmente le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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