CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15974/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente al primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 7 ottobre 2025 ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 22 maggio 2024. Le ragioni della revoca riposavano in reiterate violazione delle prescrizioni, fra le quali: l'omessa comunicazione ai Carabinieri delegati al controllo delle modifiche delle modalità di prestazione dell'attività lavorativa; ritardi reiterati nei rientri a casa; utilizzazione di un certificato medico contraffatto; tre denunce per evasione. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso la condannata articolando due motivi di doglianza.- 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 47 ter e 51 ter L. 354/75. Secondo la ricorrente sarebbe illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui fa retroagire la revoca della misura alternativa, ponendo nel nulla la pena detentiva già scontata in regime domiciliare. 1• Ciò in quanto, a differenza della misura alternativa dell'affidamento in prova, è misura non direttamente risocializzante e comunque privativa della libertà personale. 2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione. In particolare, lamenta la mancata disamina delle argomentazioni difensive contenute nella memoria e la mancata valutazione della produzione documentale allegata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente al primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. La revoca della detenzione domiciliare per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione, ha efficacia "ex nunc", in quanto, avuto riguardo alla natura dell'istituto, il periodo trascorso in detenzione domiciliare deve essere computato come pena espiata. (Sez. 1, n. 53171 del 08/10/2014, Preite, Rv. 261605 - 01); nello stesso senso Sez. 1, n. 41348 del 15/10/2009, Izzo, Rv. 245077 - 01). Evidente, dunque, che proprio per la differente natura della detenzione domiciliare - che ha ancora una forte componente afflittiva e custodiale - rispetto all'affidamento in prova, ove la componente risocializzante è più forte, il periodo trascorso in detenzione domiciliare non può non essere conteggiato come pena espiata e, dunque la revoca nel caso della detenzione domiciliare, a differenza di quanto accede con l'affidamento in prova, può solo essere ex nunc. Pertanto, limitatamente a questo motivo, il provvedimento impugnato deve essere annullato. 1.2 Il secondo motivo è infondato. In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argonnentativa della sentenza impugnata. (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01) Le ragioni della revoca della misura alternativa sono molteplici, plurime evasioni, ad esempio, e né la memoria né il ricorso si confrontano con tutte; laricorrente propone una differente lettura dei medesimi dati fattuali che il provvedimento impugnato ha già valutato, con un'operazione non ammissibile nel giudizio di legittimità. Ed in ogni caso la ricorrente non ha specificato la portata scardinante degli elementi inseriti nella memoria e non valutati dal Tribunale. Dunque, nessun vizio motivazionale inficia il provvedimento impugnato sotto tale aspetto e il relativo motivo di ricorso deve essere respinto. 3. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al primo Motivo e il provvedimento annullato con riferimento alla sola decorrenza della revoca della detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. P. Q. M. Annulla l'ord P.Q.M