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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 11984/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:avverso la ordinanza del 03/06/2025 del tribunale di Catanzaro;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il tribunale del riesame di Catanzaro, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] atto di appello avverso l'ordinanza del Gup del medesimo tribunale del 17febbraio 2025, di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodiain carcere in relazione ai delitti di cui afli artt. 73 e 74 del DPR 309/90, rigettaval’appello.2.

Avverso l'ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo un solo motivo di impugnazione.3.

Rappresenta il vizio di violazione di legge per la mancata valutazione dellail notevole lasso di tempo trascorso dalla applicazione della misura, delsettembre del 2023, e applicata rispetto a fatti del 2020, che smentirebbe la tesidella perdurante condotta e del pericolo di recidivanza.

Non si sarebbeconsiderato poi, il dato per cui i reati fine, esauritisi in poche settimane,dimostrerebbero un contributo partecipativo non perdurante per l’intera duratadel sodalizio.

Neppure si sarebbe spiegata l'insussistenza di ragioni giustificativedella applicazione degli arresti domiciliari.

La motivazione sarebbe illogica e nonconforme al principio di proporzionalità.4..

A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte ritualedichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod.proc. pen., nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], in ragione della rappresentata sopravvenutarevoca della misura cautelare suindicata.Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiaratopertanto inammissibile.

Ricorre in tal caso l’applicabilità del principio per cui, intema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione persopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile alricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né alpagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favoredella Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suointeresse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie direstituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso ilprovvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 –01).

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:avverso la ordinanza del 03/06/2025 del tribunale di Catanzaro;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il tribunale del riesame di Catanzaro, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] atto di appello avverso l'ordinanza del Gup del medesimo tribunale del 17febbraio 2025, di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodiain carcere in relazione ai delitti di cui afli artt. 73 e 74 del DPR 309/90, rigettaval’appello.2. Avverso l'ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo un solo motivo di impugnazione.3. Rappresenta il vizio di violazione di legge per la mancata valutazione dellail notevole lasso di tempo trascorso dalla applicazione della misura, delsettembre del 2023, e applicata rispetto a fatti del 2020, che smentirebbe la tesidella perdurante condotta e del pericolo di recidivanza. Non si sarebbeconsiderato poi, il dato per cui i reati fine, esauritisi in poche settimane,dimostrerebbero un contributo partecipativo non perdurante per l’intera duratadel sodalizio. Neppure si sarebbe spiegata l'insussistenza di ragioni giustificativedella applicazione degli arresti domiciliari. La motivazione sarebbe illogica e nonconforme al principio di proporzionalità.4.. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte ritualedichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod.proc. pen., nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], in ragione della rappresentata sopravvenutarevoca della misura cautelare suindicata.Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiaratopertanto inammissibile. Ricorre in tal caso l’applicabilità del principio per cui, intema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione persopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile alricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né alpagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favoredella Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suointeresse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie direstituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso ilprovvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 –01). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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