CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2021
Cassazione n. 42606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 23/04/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23 aprile 2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, applicando i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], agendo nella qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", in data 27 settembre 2012, avvalendosi una fattura per operazioni inesistenti emessa dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 3 marzo 2011 per un imponibile di euro 20.007,30 ed importo Iva di euro 4.001,46, aveva indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2011, al fine di evadere le imposte. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo. 2.1. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Si deduce che la sentenza impugnata non ha in alcun modo esaminato le censure formulate con l'atto di appello e con i motivi aggiunti evidenzianti, anche e specificamente ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del reato, che: -) la fattura ritenuta mendace era stata emessa dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." in favore della "[OSCURATO:SOCIETA]."; -) solo in epoca successiva all'operazione di cui alla fattura indicata, la "[OSCURATO:SOCIETA]." era stata "assorbita" dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui era legale rappresentante il ricorrente; -) il ricorrente, quindi, era rimasto estraneo all'operazione ed aveva presentato la dichiarazione contenente l'indicazione della fattura emessa dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", in quanto tale adempimento era stato eseguito nel 2012; -) la documentazione comprovante l'effettività dell'operazione commerciale è stata valutata positivamente dalla Commissione Tributaria. Si rappresenta che la Corte territoriale ha illegittimamente fondato il giudizio di colpevolezza esclusivamente sulla base della formale qualifica di legale rappresentante rivestita dal ricorrente al momento della presentazione della dichiarazione da lui stesso sottoscritta, ed ha omesso di motivare con riguardo alla consapevolezza del ricorrente circa l'inesistenza dell'operazione commerciale e la falsità della fattura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure enunciate nel ricorso che contestano la mancata valutazione delle doglianze formulate con l'atto di appello, in particolare ai fini dell'accertamento del dolo dell'imputato. 2.1. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato il dolo del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere anche nel dolo eventuale. In particolare, si è puntualizzato che il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, la quale deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva (cfr. Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104-01). Anzi, proprio sul presupposto della configurabilità della responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 anche a titolo di dolo eventuale, si è precisato che il liquidatore di una società di capitali può rispondere, in relazione alle dichiarazioni annuali presentate dopo il suo insediamento, dei reati di cui agli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità, attraverso una diligente verifica della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione (Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, Damiani, Rv. 264395-01). E, del resto, si è più volte affermato che il dolo specifico del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti deve sussistere al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione o la trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi, e non, invece, in quello, antecedente, dell'annotazione in contabilità della fattura falsa (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 37848 del 29/03/2017, Ferrario, Rv. 271044-01). 2.2. La sentenza impugnata espone plurimi elementi da cui inferire la fittizietà della fattura indicata in contestazione e la colpevolezza del ricorrente, quanto meno a titolo di dolo eventuale. La Corte d'appello premette che la dichiarazione fiscale in cui si utilizza la fattura ritenuta mendace è stata presentata e sottoscritta dall'imputato, quale legale rappresentante della "IGEB", già denominata "[OSCURATO:SOCIETA].". Osserva, poi, che: -) il documento di trasporto della merce oggetto della fattura non indica né il soggetto incaricato del trasporto, né il mezzo utilizzato allo scopo; -) il materiale oggetto dell'operazione, il cui prezzo è indicato in 20.008,76 euro, risulta eccentrico rispetto alle opere da eseguire, ad esempio per il riferimento alle otto borse da carpentiere, e sproporzionato rispetto all'imprevista necessità del ricorso alla "[OSCURATO:SOCIETA]." da parte della "[OSCURATO:SOCIETA].", stante l'assenza di ulteriori rapporti tra le due società; -) il pagamento dell'operazione non risulta dimostrato, per l'assenza di idonea documentazione bancaria, non essendo sufficiente a tal fine la mera copia fotostatica di un assegno apparentemente emesso da "[OSCURATO:SOCIETA]." in favore di "[OSCURATO:SOCIETA].". Aggiunge, ancora, che la società emittente la fattura in contestazione, la "[OSCURATO:SOCIETA].", oltre ad essere sconosciuta all'Amministrazione finanziaria, era una ditta priva di operatività, di contabilità, di mezzi, di strutture e di dipendenti. Conclude, quindi, che le valutazioni della Commissione Tributaria, la quale ha ritenuto plausibile l'effettività dell'operazione, sono generiche e formalistiche, e non sono condivisibili in ragione degli elementi di cui si è detto. 2.3. Le conclusioni esposte dalla sentenza impugnata risultano sorrette da congrua motivazione, e le critiche enunciate nel ricorso, più che evidenziare vizi logici di questa, tendono a proporre una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie. In .effetti, facendo richiamo agli elementi sopra elencati, la Corte d'appello ha indicato congrui elementi per fondare sia il giudizio sulla inesistenza dell'operazione documentata nella fattura, sia il giudizio sull'elemento soggettivo del ricorrente, quanto meno a titolo di dolo eventuale. In particolare, le plurime anomalie rilevabili dall'esame della fattura e dei pertinenti documenti di trasporto e bancari costituiscono elementi legittimamente valorizzabili anche per affermare che l'imputato abbia accettato il rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva. D'altro canto, secondo quanto emerge dal testo della sentenza impugnata, e non è contestato nel ricorso, "[OSCURATO:SOCIETA]." non è nemmeno società completamente altra rispetto alla "IGEB" (la Corte d'appello dice: «IGEB (già denominata [OSCURATO:SOCIETA])». 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese