Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40871/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; , / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si contesta la configurabe dell'evasione sotto il versante dell'elemento soggettivo e con riguardo alla ritenuta inoffekvità della condotta sulla base di situazioni in fatto che non elidono la responsabilità del ricorrente perché non mettono in discussione le emergenze oggettive della condotta ( il ricorrente sottoposto in due occasioni nel corso della medesima giornata ad un controllo, risultò sempre assente presso il luogo di restrizione domiciliare), senza che riveli l'atteggiamento tenuto il giorno successivo (che non mette in discussione, neppure sul piano logico, il dolo dell'evasione realizzata il giorno prima né l'offensività della condotta); con il secondo e il terzo motivo di contesta il mancato riconoscimento delle generiche e la non applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp con doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito tali da mettere, per la linearità logica e la puntualità dei relativi apprezzamenti, la decisione adottata al riparo da critiche prospettabili in sede di legittimità; con l'ultimo motivo si lamenta in termini di assoluta genericità, replicando analogo vizio che connotava la relativa richiesta in appello, la mancata valutazione/da parte della Corte del merito, della possibilità di sostituire la pena detentiva applicata con quella pecuniaria, una volta ridotto il trattamento irrogato, genericità nel caso ancor più rilevante se si considerano i diversi indici messi complessivamente in luce dalla sentenza impugnata ( nell'escludere le generiche e nel rimarcare la non tenuità dell'offesa) suscettibili di apprezzamento nel rintracciare le ragioni della scelta implicitamente assunta dalla Corte del merito nel non dare seguito alla relativa sollecitazione difensiva; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; , / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si contesta la configurabe dell'evasione sotto il versante dell'elemento soggettivo e con riguardo alla ritenuta inoffekvità della condotta sulla base di situazioni in fatto che non elidono la responsabilità del ricorrente perché non mettono in discussione le emergenze oggettive della condotta ( il ricorrente sottoposto in due occasioni nel corso della medesima giornata ad un controllo, risultò sempre assente presso il luogo di restrizione domiciliare), senza che riveli l'atteggiamento tenuto il giorno successivo (che non mette in discussione, neppure sul piano logico, il dolo dell'evasione realizzata il giorno prima né l'offensività della condotta); con il secondo e il terzo motivo di contesta il mancato riconoscimento delle generiche e la non applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp con doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito tali da mettere, per la linearità logica e la puntualità dei relativi apprezzamenti, la decisione adottata al riparo da critiche prospettabili in sede di legittimità; con l'ultimo motivo si lamenta in termini di assoluta genericità, replicando analogo vizio che connotava la relativa richiesta in appello, la mancata valutazione/da parte della Corte del merito, della possibilità di sostituire la pena detentiva applicata con quella pecuniaria, una volta ridotto il trattamento irrogato, genericità nel caso ancor più rilevante se si considerano i diversi indici messi complessivamente in luce dalla sentenza impugnata ( nell'escludere le generiche e nel rimarcare la non tenuità dell'offesa) suscettibili di apprezzamento nel rintracciare le ragioni della scelta implicitamente assunta dalla Corte del merito nel non dare seguito alla relativa sollecitazione difensiva; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 set
Sentenza Cassazione n. 40871/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris