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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22365/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esan-iinato ricorso proposa.; d [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, introdotto dalla ie.gge. n 102 dei 207;_7: in vigore dal 3 agosto 2017, i ricorso avverso :a sentenza e: oatte.ggiamento risulta proponiblie solo per motivi attinent aii'espressione, deo volontà dell'irriputato, ai difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità dea pena o .della misura di sicurezza.

Censiderato che, ne: procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel presente caso, non risultino evidenti dai testo del provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 -- 01).

Ritenuto che il motivo dedotto è dei tutto generico e che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice si è pronunciato sulla corretta qualificazione giuridica dea fatto, sia pure in modo conciso come ammette la giurisprudenza ai legittimità [cfr. Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824:"In caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera :accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata ccc no succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'impuitazione„ con i'afferrna7ione- della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con i richiamo all'art. 129 cod. proc. pen per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipo.tesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena pattegaiata ai fini e nei limiti di Cu! all'art. 27 Cost.."11.

Ritenuto, pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inarnimissibiie, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di CurCi tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa :lel ricorrente (Corte Cost, seno n. 186 dei 13.6.2000).

P.Q.M P.Q.MMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] 9Ferranti D E. T t,IN r'12' L17. [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esan-iinato ricorso proposa.; d [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, introdotto dalla ie.gge. n 102 dei 207;_7: in vigore dal 3 agosto 2017, i ricorso avverso :a sentenza e: oatte.ggiamento risulta proponiblie solo per motivi attinent aii'espressione, deo volontà dell'irriputato, ai difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità dea pena o .della misura di sicurezza. Censiderato che, ne: procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel presente caso, non risultino evidenti dai testo del provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 -- 01). Ritenuto che il motivo dedotto è dei tutto generico e che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice si è pronunciato sulla corretta qualificazione giuridica dea fatto, sia pure in modo conciso come ammette la giurisprudenza ai legittimità [cfr. Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824:"In caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera :accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata ccc no succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'impuitazione„ con i'afferrna7ione- della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con i richiamo all'art. 129 cod. proc. pen per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipo.tesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena pattegaiata ai fini e nei limiti di Cu! all'art. 27 Cost.."11. Ritenuto, pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inarnimissibiie, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di CurCi tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa :lel ricorrente (Corte Cost, seno n. 186 dei 13.6.2000). P.Q.M P.Q.MMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] 9Ferranti D E. T t,IN r'12' L17. [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 22365/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris