CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 11416/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C., rappresentat i e difesi da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatipresso lo studio di quest’ultimo , in Roma, viale delle Milizie, 48 -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il loro studio , in Roma, via Po, 12 -controricorrente- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Milano n. 4808 /20 19 pubblicata il3.12.2019, notificata il 16 .12.2019 . Oggetto: intermediarioinfedele responsabilità banca Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19 . 3 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 30.12.2013PLASVEROI [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice principale) e Cesare GATTI, in proprio e quale rappresentante della Imm.re [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] (in qualità di fideiussori), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.40387/2013 n favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) per il pagamento in solido della complessiva somma di € 382.535,50. In via pregiudiziale, gli opponenti eccepivano l'incompetenza territorialedel giudice adito. Nel merito insistevano per la revoca del decreto ingiuntivo contestando la sussistenzadel credito vantato dal l’ istituto bancario. Gli opponenti lamentavanol'illegittimo addebito di voci di debito non dovute,l'anatocismo, la sussistenza di usura di natura soggettiva e oggettiva, nonché ancora l’addebito di varia z ioni uni la t erali e di commissioni di massimo scoperto non pattuite. Instavano pertanto per l 'accertamento dell'illegittimità delle poste suddette, larideterminazione del saldo e per la condanna dell’istituto di credito alla restituzione dellesomme indebitamente addebitate sui conti correnti e a provvedere alla correttasegnalazione del rapporto alla [OSCURATO:PERSONA]. Infine, gli opponenti instavano per la liberazione dei fideiussori dai propri obblighicontrattuali ai sensi dell'art. 1956 c.c. 2. ─Dopo il fallimento della PLASVEROI il giudizio veniva riassunto dai fideiubenti che convenivano in giudizio anche il fallimento della società. 3. ─ Il Tribunale di Milano statuiva la non debenza delle CMS e l’infondatezza delle doglianze di usura, di illeceità degli interessi anatocistici e di mutamento unilaterale in pejus dei tassi, nonché l’infondatezza della domanda dei fideiubenti diretta ad ottenere la liberazione dal vincolo ex art. 1956 c.c. 4. ─ Gli attuali ricorrentiproponevano gravame , dinanzi alla Corte di Appello di Milano che , con la sentenza qui impugnata , ha accolto parzialmente l’appello accertando il credito della [OSCURATO:PERSONA] in € 82.912,49. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a)la nullità di cui all’art. 1419 c.c. si estende all’intero contratto solo ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. b) ai fini della dimostrazione della decisività i fideiubenti non hanno allegato alcun elemento idoneo a far ritenere il preteso carattere. 5. ─ [OSCURATO:PERSONA] e . [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. hannopresentato ricorso per cassazione con un motiv o . [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato controricorso e ricorso incidentale condizionato. Con atto depositato in data 8.3.2024 le parti si sono date reciprocamente atto di volere rinunciare ai rispettivi ricorsi, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 6.─ P reso atto delle operate reciproche rinunce ai rispettivi ricorsi, debitamente formalizzate dalle parti nei modi previsti dall’art. 390 c.p.c., il giudizio deve essere dichiarato conseguentemente estinto con compensazione delle speseai sensi dell’art. 391 c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiaraestinto il giudizio r.g. n. 7661/2020 e compensa le spese di giudizio. Così