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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1981

Cassazione n. 46749/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/09/1981 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per aver contraffatto una patente di guida apparentemente rilasciata dalla Repubblica del Senegal; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si appunta sulla prova della falsità del documento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta configurabilità del reato di falso, è manifestamente infondato, in quanto smentito dai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada (Sez.

U n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284210); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/09/1981 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per aver contraffatto una patente di guida apparentemente rilasciata dalla Repubblica del Senegal; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si appunta sulla prova della falsità del documento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta configurabilità del reato di falso, è manifestamente infondato, in quanto smentito dai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada (Sez. U n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284210); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 46749/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris