CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 28534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 08.07.2021, la C:orte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del 06.02.2018 del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 e l'aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per ii tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. I difensori del ricorrente hanno depositato memoria difensiva nella quale ha0 concluso per l'ammissibilità dei motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. li ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto ha ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità. 2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato contestato con argomentazioni congrue e logiche (cfr pag 2 e 3 della sentenza impugnata), non sindacabili nei merito; il ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla deciaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammen