CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 05659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha sostituito, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'affidamento al servizio sociale con la detenzione domiciliare; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella deduzione della irrilevanza penale delle condotte, integranti, al più, fatti di rilievo civilistico, che il Tribunale ha motivatamente valutato come significativi della inidoneità della più ampia misura dell'affidamento al servizio sociale a conseguire l'obiettivo rieducativo; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese stw.i9A processuali e della somma di euro tremillTa Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden e [OSCURATO:PERSONA],9. n ch i Vi enzo ani L