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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41900/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSObato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19052/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Campobasso confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Campobasso aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, riservando la formulazione dei motivi; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. impone che l'atto di ricorso debba essere firmato da un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSObato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19052/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Campobasso confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Campobasso aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, riservando la formulazione dei motivi; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. impone che l'atto di ricorso debba essere firmato da un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41900/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris