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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 07808/2026

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ORDINANZAsul ricorso 15874-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoROCCO CARABBA;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato –2026avverso la sentenza n. 52/2023 della CORTE D'APPELLO di1054L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 101/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza diprimo grado, accoglieva la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 15874/2023Mastracchio, nei confronti dell’INPS di accertamentoN umero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 7808/2026dell’inesistenza del diritto dell’ente previdenziale di procederDeat a pubblicazione 31/03/2026alla ripetizione della somma versata a titolo di indennità didisoccupazione per il periodo dal 15.1.2014 al 31.3.2014,somma richiesta con nota del 18.7.2016.2.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], condue motivi.3.

Resta intimato l’Inps.4.

La parte privata deposita rinunzia al ricorso per cassazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunziata la violazionedell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c. - error in procedendo - lamentando la parziale nullità dellasentenza per omessa pronunzia.

E’ rappresentato che nell’attodi appello (di cui vengono riassuntivamente riportati i motivi),in più punti (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione), si è fatto piùvolte riferimento anche ad un altro periodo non preso inconsiderazione dalla sentenza impugnata ovvero all’arcotemporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 4.10.2015, in relazione al qualel’Inps, del pari con nota in pari data del 18.7.2016 chiedeva larestituzione dell’indennità dii disoccupazione in quantoindebitamente versata.

E’ lamentato che difetta ogni pronunziain relazione a detto periodo.2.

Con la seconda ed ultima censura è ancora denunziata laviolazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c. – error in procedendo – con denunzia dellanullità parziale della sentenza per omessa pronunzia sul motivodi appello, articolato a pag. 11 del gravame, relativo al secondoindebito (quello già indicato nel primo motivo di ricorso).

Vienealtresì rappresentato che alle pagg. 6-7 del ricorso introduttivoNumero registro generale 15874/2023del giudizio di primo grado era stato rilevato come “il secondoN umero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 7808/2026indebito sia totalmente infondato ovvero (a tutto concedereD)at a pubblicazione 31/03/2026non sia da imputare alla prestazione ASPI con numero domus6130660800243”.3.

In via preliminare il Collegio dà atto che la parte ricorrente incassazione, prima della data fissata per l’adunanza camerale,depositava rinunzia al ricorso per cassazione, sottoscritto dallaparte personalmente; tanto basta, intimato l’Inps, alladichiarazione di estinzione del processo ex artt. 390-391 c.p.c.4.

Nulla per le spese essendo rimasto intimato l’Enteprevidenziale.La Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.2.2026.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 15874-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoROCCO CARABBA;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato –2026avverso la sentenza n. 52/2023 della CORTE D'APPELLO di1054L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 101/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza diprimo grado, accoglieva la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 15874/2023Mastracchio, nei confronti dell’INPS di accertamentoN umero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 7808/2026dell’inesistenza del diritto dell’ente previdenziale di procederDeat a pubblicazione 31/03/2026alla ripetizione della somma versata a titolo di indennità didisoccupazione per il periodo dal 15.1.2014 al 31.3.2014,somma richiesta con nota del 18.7.2016.2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], condue motivi.3. Resta intimato l’Inps.4. La parte privata deposita rinunzia al ricorso per cassazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunziata la violazionedell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c. - error in procedendo - lamentando la parziale nullità dellasentenza per omessa pronunzia. E’ rappresentato che nell’attodi appello (di cui vengono riassuntivamente riportati i motivi),in più punti (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione), si è fatto piùvolte riferimento anche ad un altro periodo non preso inconsiderazione dalla sentenza impugnata ovvero all’arcotemporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 4.10.2015, in relazione al qualel’Inps, del pari con nota in pari data del 18.7.2016 chiedeva larestituzione dell’indennità dii disoccupazione in quantoindebitamente versata. E’ lamentato che difetta ogni pronunziain relazione a detto periodo.2. Con la seconda ed ultima censura è ancora denunziata laviolazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c. – error in procedendo – con denunzia dellanullità parziale della sentenza per omessa pronunzia sul motivodi appello, articolato a pag. 11 del gravame, relativo al secondoindebito (quello già indicato nel primo motivo di ricorso). Vienealtresì rappresentato che alle pagg. 6-7 del ricorso introduttivoNumero registro generale 15874/2023del giudizio di primo grado era stato rilevato come “il secondoN umero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 7808/2026indebito sia totalmente infondato ovvero (a tutto concedereD)at a pubblicazione 31/03/2026non sia da imputare alla prestazione ASPI con numero domus6130660800243”.3. In via preliminare il Collegio dà atto che la parte ricorrente incassazione, prima della data fissata per l’adunanza camerale,depositava rinunzia al ricorso per cassazione, sottoscritto dallaparte personalmente; tanto basta, intimato l’Inps, alladichiarazione di estinzione del processo ex artt. 390-391 c.p.c.4. Nulla per le spese essendo rimasto intimato l’Enteprevidenziale.La Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.2.2026.La PresidenteGabriella Marchese   
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