CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 dicembre 2020
Cassazione n. 08765/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania-Napoli n. 6164/2020 depositata il 04/12/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 17781/2021Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 8765/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]