CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05769/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10424/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio,n. 3040/07/2020, depositata in data 15 ottobre 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 4 marzo 2026 del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso innanzi alla Commissione tributaria p rovinciale di Roma la ricorr ente chiedeva l’annullamento dell’avviso di intimazione n. 09720179018912905 , cui erano sottes i un avviso di accertamento ed una cartella di pagamento,eccependo il difetto di notifica di taliatti prodromici. Oggetto: Intimazione di pagamento -Impugnazione - Mancata notifica di atti prodromici- Raggiungimento dello scopo Per quanto qui ancora rilevi, con particolare riferimento alla cartella esattoriale la contribuente eccepiva di aver già corrisposto l’importodovuto (Euro 137,93) . L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo : a) l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire; b) l’intervenutaregolare notifica a mezzo di messo notificatore della cartella esattoriale sottesa all’avviso di intimazione; c) la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni afferenti alla legittimità delle attività prodromiche all’iscrizione a ruolo ed al merito della pretesa impositiva. Con memoriadell’11 ottobre 2018 la ricorrente denunciava la violazione del principio di ne bis in idem e, a tal fine, depositava la sentenza n. 3286/2017, con cui la CTR del Lazio , all’esito di un separato giudizio, relativo ad un preavviso di fermo amministrativo emesso a valle del medesimo avviso di accertamento, aveva accertato che l’atto impositivo non era mai stato notificato alla contribuente. La CTP di Roma accoglievail ricorso limitatamente a l difetto di notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’intimazione,e rilevava che, in ogni caso, la cartella di pagamento era sicuramente conosciuta dalla ricorrente, che aveva dedotto di aver già pagato l’importodovuto. 2. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello , condannando la parte soccombente al pagamento delle spese, e statu iva che l’eccepita irrituale notifica della cartellaera sanata, a norma dell’art.156 c.p.c., per effetto del raggiungimento del suo scopo, postulando che alla notifica invalida er a comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte dellacontribuente, la quale aveva dichiarato di aver provveduto al pagamento, pur non fornendone prova alcuna. I giudici del gravame ritenevano altresì infondato il motivo formulato con riguardo alla violazione del principio del ne bis in idem, rilevando che la sentenza n. 3286/2017 fosse stata emessa dalla CTR del Lazio all’esito di un giudizio con differenti petitum e causa petendi. 3. Avverso la decisione della CTR delLazio ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, affidandosi a due motiv i . In vista dell’adunanza camerale per il 20 maggio 2025 la ricorrente depositòmemoria ex art. 380bis1 c.p.c. All’esito, questa Corte, ordinanza n. 16942, depositata il 24 giugno 2025, rinviò la causa a nuovo ruolo, onerando la ricorrente di rinotificare il ricorso all’[OSCURATO:PERSONA]. Rinotificato il ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 4 marzo 2026. La ricorrente ha depositato, in data 19 febbraio 2026, memoria ex art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce «la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 150, 160 c.p.c. del codice di procedura civile». Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui la CTR ha dichiarato la ritualità della notifica della cartella di pagamento sottesa all’avviso di intimazione. Lamenta, in particolare, di non aver mai ricevuto alcun atto propedeutico all’emissione dell’intimazione di pagamento impugnata, disconoscendo la ricevuta di notificazione in bianco depositata dall’Ufficio, dalla quale si evinceva che la notifica era stata eseguita ad un indirizzo diverso da quello della contribuente. Sottolinea che la stessa CTR ha affermato che la notifica della cartella di pagamento era nulla , ma ha erroneamente ritenuto la nullità sanata per il raggiungimento dello scopo, ovvero per l’effettiva conoscenza dell’atto in capo al suo destinatario, desunta dalla circostanza che la ricorrente aveva pagato l’importo della cartella. Ribadisce, quindi, di non aver mai avuto conoscenza alcuna della cartella e di aver pagato l’importo indicato nella cartella a titolo di TARSU (Euro 137,93), senza fornire la relativa prova. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Risulta pacifico che la cartella di pagamento sottesa all’intimazione impugnata atteneva alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Euro 137,93) e fu notificata invalidamente. La CTR ha ritenuto sanato il vizio di notifica della cartella inferendo dall’affermato pagamento dell’importo portato dalla cartella il raggiungimento dello scopo della notifica. 1.3. Ladecisione non può essere condivisa. In primo luogo, dalla lettura degli atti di causa, in particolare del grado di appello (come riportati, per stralci, nel ricorso per cassazione in ossequio all’art. 366 c.p.c.), emerge che la contribuente affermò di aver corrisposto l’importo di Euro 173,93 (ovvero la TARSU iscritta a ruolo) senza documentare il relativo pagamento. Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, da detta affermazione non può discendere alcuna conoscenza effettiva della cartella da parte della contribuente e, quindi, alcuna efficacia sanante della nullità della notifica della cartella; invero, la contribuente non ha dichiarato di aver pagato l’importo indicato nella cartella (solo in tal caso poteva discettarsi, pur in difetto della prova del relativo pagamento, di sanatoria), bensì unicamente di aver pagato l’importo iniziale della TARSU iscritta a ruolo. 2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., con il quale la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 91 c.p.c relativamente alla condanna di parte appellante alle spese processuali ed al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 DPR N. 115/2001». L’annullamento della sentenza impugnata comporta, infatti, la caducazione del capo delle spese, dovendo provvedere il giudice del rinvio ad una nuova regolamentazione delle stesse. 3. In definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo. L a sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché provveda al nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e perch