CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 05720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 7681-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 8480/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 27/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale, letto l'ari. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso. Ríc. 2021 n. 07681 sez. M3 ud. 19-01-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA], ottenuta sentenza favorevole del Giudice di pace di Napoli, E ha notificato precetto e poi pignoramento presso terzi ai danni del debitore [OSCURATO:PERSONA] e lo ha iscritto presso il Tribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all'esecuzione, che il giudice delle esecuzioni di Bologna ha inizialmente accolto sospendendo l'esecuzione e fissando termine per la riassunzione del procedimento di merito davanti allo stesso Tribunale di Bologna. 2.-[OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio di merito davanti al Tribunale di Bologna ma, con quello stesso atto, ha eccepito il difetto di competenza a favore del Tribunale di Napoli, quale foro del creditore opposto. 3.-11 Tribunale di Bologna, dopo essersi riservata la decisione su tale eccezione, l'ha rigettata confermando la competenza del Tribunale bolognese quale foro del luogo della espropriazione forzata. Considerato che 4.-Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza il Salomé, in primo luogo sollevando questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26 c.p.c., per violazione del principio del giudice naturale, ed in secondo luogo lamentando la non applicabilità di tale norma al caso di specie, dovendosi invece individuare il foro in base alle norme generali, ossia gli articoli 18, 19 e 20 del codice di procedura civile. 6.-11 ricorso è inammissibile. 7.-Infatti, il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, previo invito alle parti ad esperire la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, non ricorrendo, in mancanza della rimessione in decisione della causa, un provvedimento a carattere decisorio sulla competenza (Cass. 3665/ 2017; Cass. 14223/ 2017; Cass. 11742/ 2021). Nella fattispecie, risulta che il giudice di merito non ha fatto concludere le parti sulla questione della competenza, per cui Da sua ordinanza deve ritenersi, per l'appunto, meramente interlocutoria e non suscettibile di impugnazione con il regolamento. 8.-11 ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 19.1.2022 L [OSCURATO:PERSONA]