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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 35102/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 24/01/2023, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Salerno in data 25/10/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di qualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. pen., è reiterativo ed aspecifico, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale.

I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato, delle modalità di acquisto che risultavano indicative della provenienza illecita del bene e del fatto che l'imputato non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità (pagg. 3 e 4 della sentenza di appello).

La Corte territoriale ha fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l' insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata).

Ritenuto che il motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131- bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità della condotta posta in essere, dei collegamenti con gli ambienti criminale e dei precedenti del ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), sicché deve ritenersi sufficiente ad escludere la possibilità di riconoscere in favore del reo la causa di esclusione della punibilità rappresentata dalla particolare tenuità del fatto, l'avvenuto riconoscimento della recidiva reiterata per il giudizio di particolare intensità sul grado di colpevolezza del reo che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250 - 01).

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione attenuata di cui al comma secondo dell'art.648 cod. pen. è manifestamente infondato; il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. in quanto la fattispecie attenuata prevista dal secondo comma dell'articolo in questione non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01).

Ritenuto che, in considerazione della data di commissione del reato (28 maggio 2012) e delle cause di sospensione dei termini di prescrizione (per complessivi 330 giorni), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 22 aprile 2023, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 18 maggio 2022.

La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 24/01/2023, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Salerno in data 25/10/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di qualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. pen., è reiterativo ed aspecifico, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato, delle modalità di acquisto che risultavano indicative della provenienza illecita del bene e del fatto che l'imputato non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità (pagg. 3 e 4 della sentenza di appello). La Corte territoriale ha fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l' insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). Ritenuto che il motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131- bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità della condotta posta in essere, dei collegamenti con gli ambienti criminale e dei precedenti del ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), sicché deve ritenersi sufficiente ad escludere la possibilità di riconoscere in favore del reo la causa di esclusione della punibilità rappresentata dalla particolare tenuità del fatto, l'avvenuto riconoscimento della recidiva reiterata per il giudizio di particolare intensità sul grado di colpevolezza del reo che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250 - 01). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione attenuata di cui al comma secondo dell'art.648 cod. pen. è manifestamente infondato; il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. in quanto la fattispecie attenuata prevista dal secondo comma dell'articolo in questione non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01). Ritenuto che, in considerazione della data di commissione del reato (28 maggio 2012) e delle cause di sospensione dei termini di prescrizione (per complessivi 330 giorni), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 22 aprile 2023, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 18 maggio 2022. La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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