CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 06498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, con cui è stata confermata la pronuncia di responsabilità per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 625, comma 1, n. 4 cod. pen e 625, comma 1, n. 8-bis) cod. pen., con condanna alla pena ritenuta di giustizia. A motivi di ricorso si duole della manifesta illogicità della motivazione e del travisamento delle risultanze processuali. Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono. A fronte della puntuale ricostruzione dei fatti a cui è pervenuta la Corte di merito e delle corrette considerazioni in punto di diritto inferite dagli elementi rappresentati in sentenza, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche. E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggano ogni richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013 ) Rv. 254584 - 01:" In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccatò e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito"). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] C