CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 08911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 21043/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 1 05 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro JULIETs.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentae difende -controricorrente - e contro DOVALUEs.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s. p . a . , elettivamente N. 21043/21R.G. domiciliata in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 15 , presso lo studio de gli avv.tiBenedetto e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difend ono -controricorrente - e contro ITALFONDIARIO s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 131, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,[OSCURATO:PERSONA] FACTORING s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 50, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ODORISIO s.p.a., RC GROUPs.p.a., [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 7416/2021 del Tribunale di Roma , depositata i n data 29.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.1.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 5.2.2019, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art.617-512 c.p.c. avverso l’ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione del 16.1.2019, emessa nell’ambito dell’esecuzione immobiliare a suo carico, promossa dinanzi al Tribunale di Roma daBanca N. 21043/21R.G. Monte dei Paschi di Siena s.p.a., sulla scorta di un decreto ingiuntiv o in danno del medesimo opponente, quale fideiussore della MAGIT di Margiotta ing. Giuseppe C. s.a.s. In particolare,anche con riguardo alla posizione creditoria vantata dalla intervenuta MPS L easing F actoring s.p.a.in forza di ulteriore decreto ingiuntivo emesso in suo danno ancora quale fideiussore della MAGIT, l’opponente lamentò che il professionista delegato, nella predisposizione del progetto di distribuzione, non aveva tenuto in considerazione le intervenute cessionidei credit i effettuat e dalle predette società nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione; che i versamenti da esso opponente effettuatiper € 361.000,00 in forza di due piani di rientro concordati con i creditori e sottoscritti in via stragiudiziale dovevano essere esclusi dalla distribuzione. C hiese , tra l’altro, di non distribuire alcunché all’intervenutaItalfondiario s.p.a. (quale procuratrice speciale della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo) , se non a seguito della restituzione da parte sua della somma di € 91.600,00, e in subordine dichiararsi estinto il decreto ingiuntivo emesso in favore del Monte dei Paschi di Siena, con ogni conseguenza sulla procedura esecutiva. Nel contraddittorio con Italfondiario s.p.a.,nella duplice qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo) e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché con Juliet s.p.a., quale procuratrice speciale Siena NPL 2018 s.r.l. -non costituitisi nella fase di merito gli opposti Monte dei Paschi di Siena s.p.a., MPS [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.50, Agenzia delle Entrate-Riscossione, N. 21043/21R.G. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Odorisio s.p.a., RC Group s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA]-, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7416/2021del 29.4.2021 , dichiarò inammissibile l’opposizione, condannando il Margiotta alla rifusione delle spese in favore di ciascuna opposta costituita. In particolare, il Tribunale affermò che era stata introdotta, nel giudizio di merito, una nuova domanda relativa alla presunta nullità della fideiussione omnibus da cui scaturivano i decreti ingiuntivi suddetti, in contrasto con la struttura bifasica delle opposizioni esecutive, tanto più che la questione avrebbe dovuto proporsi al giudice della cognizione, in sede di opposizioneex art. 645 c.p.c.; aggiunse anche che l’opposizione ex art. 512 c.p.c. è ammessa esclusivamente contro l’ordinanza che risolve la controversia distributiva già sollevata all’udienza di approvazione del progetto di distribuzione, e non può avere quindi ad oggetto il progetto in sé.Pertanto, poiché il Margiotta aveva già proposto precedente opposizione distributiva sulla base delle medesime doglianze, risolta dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del 10.12.2018(mediante l’indicazione al professionista delegato dei criteri da seguire per procedere alla distribuzione), l’opponente avrebbe dovuto impugnare proprio detta ordinanza, e non già il progetto di distribuzione, perché questo era stato predisposto in diretta osservanza dei criteriimpartiti e così approvato . Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono, con autonomo controricorso, Italfondiario s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., doValue s.p.a., quale procuratrice speciale di Intesa N. 21043/21R.G. Sanpaolo s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], Juliet s.p.a., quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 s.r.l. Nessuna difesa hanno svolto M onte dei Paschi di Siena s.p.a., MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.50, Agenzia delle Entrate-Riscossione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Odorisio s.p.a., RC Group s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], che sono dunque rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, comma 1, 618, ult. comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 4, c.p.c. Il ricorrente censura la decisione impugnata per essere stata dichiarata inammissibile l’opposizione, sull’assunto per cui essa avrebbe dovuto proporsi esclusivamente contro l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva dettato i criteri per redigere il progetto di distribuzione, così escludendosi l’esperibilità del rimedio dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il progetto stesso. Sostiene al contrario il ricorrente di aver correttamente impugnato, mediante opposizione ex art.617 c.p.c., l’ordinanza che disattendeva le contestazioni inerenti al progetto di distribuzione, opposizione poi respinta con l’ordinanza del 10.12.2018, e che quindi aveva ulteriormente impugnato l’ordinanza di approvazione del progetto, resa all’udienza del 16.1.2019. 1.2 - Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 113, comma 1, 618, ult. comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Il ricorrente censura la parte della sentenza per aver il N. 21043/21R.G. Tribunale omesso l’esame circa l’invalidità della fideiussione omnibus su cui si fondavano i decreti ingiuntivi azionati, per trattarsi di nuova domanda introdotta solo nella fase dimerito del giudizio di opposizione. Al riguardo, il Tribunale ha sostenuto che “il debitore può dedurre il difetto di titolo esecutivo ed i fatti estintivi o modificativi del diritto ivi consacrato verificatisi successivamente alla sua formazione” e pertanto la questione relativa alla nullità della fideiussione doveva essere affrontata in sede di formazione giudiziale del titolo, ovvero in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Il ricorrente sostiene invece che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della fideiussione, in quanto essa era stata tempestivamente eccepita, considerato anche che con l’opposizione distributiva ben possono avanzarsi contestazioni inerenti all’invalidità formale del titolo esecutivo o a “qualsiasi altra questione anche relativa ai rapporti sostanziali”. 1.3. -Con il terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 113, comma 1, 618, ult. comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. Il ricorrente si duole della decisione impugnata per aver il Tribunale rigettato l’eccezione circa la titolarità dei crediti azionati dai creditori, omettendo di esaminarla. Si sostiene che, da un lato, il Tribunale ha dato atto che l’eccezione risultava già da una analitica ricostruzione delle posizioni di credito/debito depositata in atti, per poi affermare che esso Margiotta non aveva in alcun modo specificato alcuna concreta doglianza circa l’imputazione dei pagamenti. Inoltre, si censura la decisione del N. 21043/21R.G. Tribunale nella parte in cui non si è ritenuto di ammettere la CTU contabile richiesta. 2.1 - Il primo motivo è inammissibile perché la censura è eccentrica rispetto alla ratio decidendidell’impugnata sentenza, che il ricorrente non coglie. Infatti, il Tribunale ha rilevato che il Margiotta aveva già proposto una prima opposizione ex art. 512 c.p.c., decisa dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del 10.12.2018, con cui si erano impartite specifiche indicazioni al professionista delegato per la nuova r edazione del progetto di distribuzione(evidentemente, con diversa connotazione rispetto alla bozza dapprima predisposta dal medesimo delegato ) . Il giudice del merito h a pure osservato che detta ordinanza non era stata impugnata, sicché la nuova opposizione distributiva avrebbe potuto proporsi solo se il professionista delegato non si fosse attenuto a dette indicazioni; ed ha concluso che, poiché tanto non era avvenuto, l’opposizione nuovamente spiegata dal Margiotta per le medesime ragioni, con ricorso del 5.2.2019, era da considerare preclusa, richiamando a sostegno la relativa giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. n. 1673/2016 e Cass. n. 8950/2016). In altre parole, il Tribunale capitolino ha affermato che, in siffatte condizioni,l’opposizione spiegata dal Margiotta si risolveva in una inammissibile opposizione avverso il progetto di distribuzione in sé considerato. Non è quindi affatto in discussione (come mostra di aver inteso il ricorrente)la possibilità di opporsi all’ordinanza che approva il progetto di N. 21043/21R.G. distribuzione, ma solo il fatto che il Margiotta non avrebbe potuto riproporre le medesime questioni già esaminate e decise dal g iudice dell’esecuzione con la prima ordinanza ex art. 512 c.p.c., resa in data 10.12.2018, con la specifica indicazione dei criteri redazionali del progetto, tuttavia non oppostadallo stesso Margiotta. 2.2 -Né del resto può tenersi conto del l ’ulteriore questione introdotta dal ricorrente, sul punto, nella memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., secondo cui l’ordinanza del 10.12.2018 era stata anch’essa impugnata con autonoma “memoria”, benché essa non fosse visibile nel fascicolo telematico all’udienza del 19.1.2019 (rectius, del 16.1.2019). Valga in proposito richiamarei principi costantemente affermati da questa Corte (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 11097/2006), secondo cui “Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica”. Nella specie, è evidente come l’odierno ricorrente non abbia adeguatamente specificato, sin dal ricorso, di aver tempestivamente N. 21043/21R.G. impugnato l’ordinanza del 10.12.2018 proprio con detta “memoria non visibile al fascicolo telematico”, tanto più che –come più volte precisato – il Tribunale aveva individuato proprio nella mancata tempestiva reazione processuale del Margiotta la causa dell’inammissibilità dell’opposizione per cui è processo. D’altra parte, non può recuperarsi a tal fine il fugace, non circostanziato accenno alla medesima “ memoria ” contenuto nel la esposizione dei fatti rilevanti (v. ricorso, pp. 10-11, ove si dà meramente conto di una non meglio precisata “contestazione” dell’ordinanza del 10.12.2018, senza neppureindicare quando esso ricorrente ne sia venuto a conoscenza), o anche nel corpo del terzo mezzo, in quanto relativo a profilo ( imputazione dei pagamenti) del tutto diverso da quello qui in rilievo: sicché deve escludersi che, prima della memoria, sia stata qui ritualmente sviluppata una idonea doglianza avverso la ratio decidendi della preclusione da mancata opposizione avverso lapregressa ordinanza del g.e. 3.1 -Il secondo motivo è del pari inammissibile, per non aver il ricorrente impugnato – in relazione alla questione della pretesa invalidità della fideiussione omnibus su cui si fondava i l decret o ingiuntiv o azionat o in executivisdal creditore pignorante – tutte le rationes decidendi adottate dalla sentenzaimpugnata. Nel negare rilievo alla questione, il Tribunale capitolinoha infatti anzitutto rilevatola novità della domanda, perché introdotta solo nella fase di merito dell’opposizione (e solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) ed in contrasto con la necessaria struttura bifasica dell’opposizioneagli atti N. 21043/21R.G. esecutivi (il riferimento, benché non espresso, è all’insegnamento inaugurato da Cass. n. 1012 /201 3 , poi costantemente ribadito, circa la necessaria coincidenza tra i motivi di opposizione proposti col ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione e quelli proposto con l’atto introduttivo della fase di merito, ex art. 618 c.p.c.: da ultimo, v. Cass. n. 11237/2022, con richiami alle motivazioni sul punto rese da Cass., Sez. U n., n. 25478/2021 Rv. 662368–02 e Cass.,Sez. Un. n. 28387/2020 Rv. 659870 – 01, ove ampi richiami di arresti precedenti); ha inoltre evidenziato che, trattandosi di questione ben preced ente alla formazione del titolo giudiziale, essa avrebbe dovuto proporsi nel giudizio di cognizionein cui il titolo s’è formato, non essendo consentito al giudice dell’esecuzione effettuare alcun controllo intrinseco sul suo contenuto. Da tanto, il giudice del merito ha quindi concluso per l’ineludibile preclusione dell’esame della questione. Ebbene– ove possa per un momento prescindersi dagli evidenti profili di aspecificitàdel mezzo, per come proposto (non essendosi evidenziato col necessario grado di precisione in cosa sia consistito l’asseri to errore del Tribunale, benché denunciato sotto le ampli ssime insegne dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5) –è evidente che le generiche doglianze avanzate dal Margiotta, sul punto, si riferiscono alla pretesa ed impregiudicata possibilità che nel giudizio ex art. 512-617 c.p.c.possano denunciarsi “vizi formali del titolo esecutivo ovvero (…) qualsiasi altra questione anche relativa ai rapporti sostanziali”. Nulla, invece, è stato dedotto circa la prima ratio decidendi dell’impugnata sentenza, ossia riguardo al la necessaria N. 21043/21R.G. coincidenza tra i motivi di opposizione formale dedotti col ricorso e quelli indicati nell’atto introduttivo della fase di merito. Pertanto, trattandosi di una ragione della decisione autonoma ed in grado di sorreggere da sé la sentenza, dalla sua mancata impugnazione discende l’inammissibilità di ogni altra censura propostariguardo al medesimo capo della sentenza impugnata(v. ex multis, Cass. n. 17182/2020). 3.2.1 – Né a diverse conclusioni conduce l’ulteriore questione sollevata dal Margiotta, sul punto, nella memoria ex art. 380-bis1 c.p.c. Il ricorrenteinvoca, infatti, la recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 17.5.2022, resa nelle cause riunite C-693/19e C-831/19, SPV Project 1503 s.r.l., Banco di Desio e della Brianza s.p.a., secondo cui “L’articolo6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa— per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità— successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”. N. 21043/21R.G. In particolare, il Margiotta afferma che – benché i l decret o ingiuntiv o azionato in executivis foss e stat o da lui oppost o ex art. 645 c.p.c. , e nonostante la questione non fosse stata sottoposta in quella sede al giudice della cognizione– essa era da considerarsi nondimeno proponibile anche in questo giudizio, giacchéla piena contezza della nullità della fideiussion e in discorso era stata acquisita da esso ricorrente solo una volta ricevuto il parere della Banca d’Italia in data 27.8.2019, che tanto asseverava. Il Tribunale, dunque, avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione comunque sollevata da esso Margiotta nel corso dell’opposizione distributiva da ultimo proposta, non essendogli affatto precluso di procedere al relativo esame. 3.2.2– Sono ben note al Collegio l e problematiche implicazioni derivanti dal citato arresto del giudice sovranazionale e dei coevi nella stessa materia:e d’altra parte il Presidente titolare di questa stessa Sezione, con decreto del 7.7.2022, ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente gli atti del ricorso N. 24533/2021 R.G. (recante proprio tale tematica) , perché sulla detta questione, ritenuta di massima di particolare importanza, si pronunciassero le Sezioni Unite. Ad oggi, la decisione non è stata ancora pubblicata. Non è necessario, peraltro, attendere la presa di posizione delle Sezioni Unite sul punto, né la ricostruzione che ne sarà offerta in tema di condizioni e limiti di ammissibilità della proposizione di questioni consumeristiche eurounitarie in sede di esecuzione basata su titolo esecutivo giudiziale ormai definitivo. Anzitutto, poiché nella procedura esecutiva N. 178/2009 R.G.E. a carico del Margiotta risultano intervenuti numerosi altri creditori N. 21043/21R.G. muniti di titolo esecutivo, il ricorrente non si premura di spiegare come dalla pretesa caducazione del titolo esecutivo azionato dal creditore pignorantepossa discendere, de plano , la pur anelata caducazione degli effetti del pignoramento in suo danno,noto essendo che “Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante” (Cass., Sez. Un., n. 61/2014). In secondo luogo, occorre osservare che il d.i. n. 12840/2008, che costituisce il titolo esecutivo in forza del quale venne avviatala procedura in danno del Margiotta, è stato oggetto di opposizione ex art. 645 c.p.c. , definita con sentenza del Trib unale di Roma n. 21054/2013 del 22.10.2013, passata in giudicato, con l’accoglimento solo parziale dell’opposizione stessa; nella specie, dunque, non si verte sul tema del decreto ingiuntivo non opposto, solo ad essere stato considerato dalla citata pronuncia della Corte di Lussemburgo. N. 21043/21R.G. In via dirimente, comunque, è lo stesso complesso della giurisprudenza eurounitaria come di recente espressa dalle sentenze del 17.5.2022 di quest’ultima a somministrare la regola che escluderebbe la rilevanza, nella presente sede cognitiva funzionale all’esecuzione, della tematica della possibile sussistenza di un residuo spazio per il rilievo officioso dell’abusività della clausola in danno del consumatore, pur a fronte di giudicato formale(ove la decisione non abbia specificamente affrontato la questione, come parrebbe essere avvenuto nella specie). Infatti, vi è che con altra sentenza resa nella medesima data del 17.5.2022 , la stessa CGUE ha anche affermato che “ l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d’ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l’eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti a un terzo, purché il consumatore il cui bene è stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possa far valere i suoi diritti in un procedimento successivo al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi della direttiva in parola, delle conseguenze economiche risultanti dall’applicazione di clausole abusive” (così, CGUE, Grande Sezione, 17.5.2022, causa C-600/19, [OSCURATO:PERSONA] SA). Ciò sul rilievo per cui , una voltache il bene aggredito in via esecutiva sia stato trasferito ad un terzo, non può più procedersiall’esame “del carattere abusivo di clausole N. 21043/21R.G. contrattuali che condurrebbe all’annullamento degli atti di trasferimento della proprietà e a rimettere in discussione la certezza giuridica del trasferimento di proprietà già effettuato” (punto 57 della sentenza). Giammai, dunque, il Tribunale di Roma avrebbe potuto esaminare l’eccezione sollevata dal Margiotta solo nell’ambito del giudizio di opposizione distributiva che occupa, né tantomeno rilevarlad’ufficio, posto che il cespite pignorato in danno del predetto era stato già trasferito all’odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , com e è incontroverso: gli effetti della vendita forzata, pertanto, non avrebbero potuto in alcun modo essere rimessi in discussione – non solo in forza del consolidato principio nazionale di intangibilità della preclusione da sostanziale giudicato implicito su decreto ingiuntivo non opposto, mai posto in discussione fino alle richiamate pronunce della Corte di giustizia, ma –neppure stando alla disciplina eurounitaria, come interpretata dalla Corte di Lussemburgo pure con le sentenze del 17.5.2022: sicché delle sue ricadute sull’ordinamento processuale nazionale e sulla stessa fattispecie in esame non è necessario attendere la ricostruzione che ne daranno le Sezioni Unite. Pertanto, impregiudicata ogni altra questione, il Margiotta potràfar valere i suoi eventuali diritti circa la pretesa illegittimità dell a fideiussion e omnibus da lui rilasciat a in un separato giudizio risarcitorio , ove ne sussistano i presupposti, ma non mai nel presente: nel quale è irreversibilmente preclusa ogni eventuale questione in tema di invalidità N. 21043/21R.G. del titolo giudiziale ormai definitivo per mancata esplicita disamina dei diritti facenti capo alconsumatore. 4.1 -Il terzo motivo è del pari inammissibile. Riguardo alla questione della titolarità dei crediti azionati, oggetto di cartolarizzazione, il Tribunale di Roma ha evidenziato che il giudice dell’esecuzione l’aveva affrontata nell’ambito della più volte citata ordinanza del 10.12.2018, impartendo le necessarie istruzioni al professionista delegato, onde procedere alla corretta imputazione dei pagamenti effettuati dal Margiotta in esecuzione del piano di rientro concordato. Pert anto, poiché detta ordinanza non era stata impugnata, ogni ulteriore doglianza sul punto era da considerare inammissibile, neppure potendo configurarsi la possibilità di chiedere una revoca dello stesso provvedimento. Il giudice del merito ha comunque aggiunto che, ferma l’inammissibilità dell’opposizione, il Margiotta neppure aveva in alcun modo specificato alcuna concreta doglianza circa l’imputazione dei pagamenti da lui effettuati, posto che gli stessi erano stati comunque imputati a propri debiti cristallizzati in provvedimenti giudiziali. Ebbene, iniziando da tale ultima affermazione, oggetto di censura per pretesa contraddittorietà, oltre che per non essere stata disposta la richiesta CTU contabile,è noto che “Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestasiudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, N. 21043/21R.G. di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione” (così, ex multis, Cass. n. 27388/2022, ribadendo i principi affermati fin da Cass., Sez. Un., n. 3840/2007 ) . Pertanto, l e relativ e do glianz e propost e col mezzo in esamesono inammissibil i , difettando l’interesse del Margiotta ex art. 100 c.p.c., posto che l’affermazione del Tribunale circa la genericità delle censure concernenti l’imputazione dei pagamenti è stata all’evidenza resa ad abundantiam. 4.2 - Nel resto, il mezzo si palesa comunque inammissibile, ancora per non aver colto il ricorrente la ratio decidendidella sentenza impugnata. S’è visto, infatti, che la questione degli effetti della successione nei crediti era stata già sollevata dal Margiotta con la prima opposizione distributiva , sicché il Tribunale non ha esaminato nel merito la reiterata questione proprio in ragione del rilievo della preclusione do vuta al fatto che l’esecutato non aveva impugnato l’ordinanza del 10.12.2018, più volte citata. Il ricorrente non ha adeguatamente censurato tale ragione decisoria, essendosi limitato a sostenere di aver reagito tempestivamente con l’opposizione proposta con ricorso del 5.2.2019, e richiamando genericamente la pretesa “contestazione” della stessa ordinanza del 10.12.2018, che avrebbe operato nella “ memoria non visibile al fascicolo telematico” su cui valgano le considerazioni già espresse supra , al par. 2.2. N. 21043/21R.G. 5.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissi bile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascun controricorrente in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà