Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 dicembre 2019
Corte di giustizia UE n. 1889/2019
ECLI:EU:C:2019:1109
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0679_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 19 dicembre 2019 –
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti
(causa C‑679/19) (
1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Controllo sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Ambito di applicazione – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Trasporto di ingenti somme di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di uno Stato membro – Obbligo di dichiarazione – Sanzioni – Ammenda e confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata superiore a EUR 10000 – Proporzionalità»
1.
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento n. 1889/2005 – Obbligo di dichiarazione – Portata – Possibilità per gli Stati membri di esercitare controlli nazionali sui movimenti di denaro contante all’interno dell’Unione – Ammissibilità
(Art. 65 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1889/2005, considerando 3 e artt. 1, § 2, e 3, § 1)
(v. punti 21, 22, 24, 25)
2.
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Restrizioni – Obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di uno Stato membro – Normativa nazionale che prevede un’ammenda e la confisca della somma non dichiarata superiore a EUR 10000 in caso di inadempimento di tale obbligo – Violazione del principio di proporzionalità – Inammissibilità
(Artt. 63 e 65 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1889/2005, artt. 3 e 9, § 1)
(v. punti 34‑39 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, per sanzionare l’inadempimento dell’obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di tale Stato prevede, oltre l’irrogazione di un’ammenda amministrativa, la confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata superiore a EUR 10000.
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GU C 423 del 16.12.2019
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