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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 dicembre 2019

Corte di giustizia UE n. 1889/2019

ECLI:EU:C:2019:1109
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0679_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 19 dicembre 2019 – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (causa C‑679/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Controllo sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Ambito di applicazione – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Trasporto di ingenti somme di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di uno Stato membro – Obbligo di dichiarazione – Sanzioni – Ammenda e confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata superiore a EUR 10000 – Proporzionalità»

1. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento n. 1889/2005 – Obbligo di dichiarazione – Portata – Possibilità per gli Stati membri di esercitare controlli nazionali sui movimenti di denaro contante all’interno dell’Unione – Ammissibilità (Art. 65 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1889/2005, considerando 3 e artt. 1, § 2, e 3, § 1) (v. punti 21, 22, 24, 25)

2. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Restrizioni – Obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di uno Stato membro – Normativa nazionale che prevede un’ammenda e la confisca della somma non dichiarata superiore a EUR 10000 in caso di inadempimento di tale obbligo – Violazione del principio di proporzionalità – Inammissibilità (Artt. 63 e 65 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1889/2005, artt. 3 e 9, § 1) (v. punti 34‑39 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, per sanzionare l’inadempimento dell’obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di tale Stato prevede, oltre l’irrogazione di un’ammenda amministrativa, la confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata superiore a EUR 10000. ( 1 ) GU C 423 del 16.12.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0679_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 19 dicembre 2019 – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (causa C‑679/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Controllo sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Ambito di applicazione – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Trasporto di ingenti somme di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di uno Stato membro – Obbligo di dichiarazione – Sanzioni – Ammenda e confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata superiore a EUR 10000 – Proporzionalità» 1. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento n. 1889/2005 – Obbligo di dichiarazione – Portata – Possibilità per gli Stati membri di esercitare controlli nazionali sui movimenti di denaro contante all’interno dell’Unione – Ammissibilità (Art. 65 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1889/2005, considerando 3 e artt. 1, § 2, e 3, § 1) (v. punti 21, 22, 24, 25) 2. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Restrizioni – Obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di uno Stato membro – Normativa nazionale che prevede un’ammenda e la confisca della somma non dichiarata superiore a EUR 10000 in caso di inadempimento di tale obbligo – Violazione del principio di proporzionalità – Inammissibilità (Artt. 63 e 65 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1889/2005, artt. 3 e 9, § 1) (v. punti 34‑39 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, per sanzionare l’inadempimento dell’obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di tale Stato prevede, oltre l’irrogazione di un’ammenda amministrativa, la confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata superiore a EUR 10000. ( 1 ) GU C 423 del 16.12.2019 .
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