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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 agosto 2020

Cassazione n. 13336/2026

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appresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 80224030587).-ricorrente-contro01884130988), costituitosi in persona del curatore fallimentare,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, sezione staccata di Brescia n. 1815/2020 depositata il28/08/2020.Numero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con cinque ricorsi alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, ilfallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione impugnavaaltrettanti avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA per gli anni 2006,2007, 2008, 2009 e 2010.

Gli stessi avevano ad oggetto fatture peroperazioni inesistenti emesse da società cartiere, considerate meri“contenitori di operai” che fornivano manodopera da parte di operaiformalmente alle loro dipendenze, ma in realtà alle dipendenze dellaricorrente.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, osservando che le prestazioni eranostate effettivamente eseguite e che le tesi dell’Amministrazione eranosostanzialmente sfornite di riscontro probatorio.2.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello al quale resisteva la curatela.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia (sezione staccata diBrescia), con sentenza n. 1815/2020, accoglieva parzialmente l’appello,ritenendo legittima la pretesa limitatamente all’IVA ed alle relativesanzioni.Dopo aver ricostruito l’evoluzione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, rilevavache, nel caso di specie, trovava applicazione la formulazione anteriore allemodifiche introdotte con il d.lgs. 128/2015 e poi con la l. 208/2015 ed erapertanto sufficiente, per il raddoppio dei termini, che vi fosse, per i fattioggetto dell’avviso, l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previstidal d.lgs. 74/2000, indipendentemente dall’effettiva presentazione dellastessa.

Pertanto, gli avvisi erano tempestivi solo con riguardo all’IVA edall’IRES, non essendovi sanzioni penali per la violazione delle normesull’IRAP.Numero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026Quanto al merito, riteneva che dagli elementi raccolti e soprattutto dalleconversazioni telefoniche intercettate, emergesse che le prestazioni deilavoratori delle appaltatrici erano in realtà svolte direttamente alledipendenze della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; inoltre, anche qualora taliprestazioni fossero state riferibili alle appaltatrici, la situazione nonsarebbe cambiata in quanto si sarebbe avuta un’illecita somministrazionedi manodopera ai sensi degli artt. 18 e 29 d.lgs. 276/2003.I costi erano però deducibili – ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, d.l.16/2012 - per la determinazione dell’IRES, in quanto le prestazioni eranostate effettivamente eseguite e dunque le fatture erano soggettivamente enon oggettivamente inesistenti.Andava infine ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con riguardo alrecupero dell’IVA, non essendovi dubbi in ordine alla consapevolezza edalla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dal momento che lostesso legale rappresentante aveva riconosciuto che le società appaltatricinon avevano alcuna reale autonomia.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione (notificato il 24/2/2021) affidato ad un unico motivo, al qualeha resistito con controricorso la curatela.Anche quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione (consegnatoall’Ufficiale giudiziario per la notifica il 26/2/2021) affidato a cinque motivie “confluito” nell’unico procedimento n. 5980/2021 r.g., al qualel’Amministrazione ha resistito con controricorso.La curatela ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Sotto il profilo logico appare opportuno esaminare prima il ricorso dellacuratela che investe l’intera pretesa (e che quindi è potenzialmenteassorbente), mentre quello dell’Amministrazione riguarda esclusivamentela questione dell’IRES.

Lo stesso, peraltro, benché autonomamenteNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026proposto, essendo successivo a quello dell’Agenzia delle Entrate, vaqualificato come ricorso incidentale (cfr., ex multis, Cass. n. 14969/2007;Cass. n. 26723/2011).2.1 Con il primo motivo di ricorso, la curatela ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 112 c.p.c..

La stessasi è doluta del fatto che, nel corso del giudizio, sarebbe stata modificata lacausa della pretesa, in quanto nell’avviso di accertamento nonché nelledifese dell’Amministrazione depositate nei giudizi di primo e secondogrado, si fa riferimento a fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti, mentre nella sentenza d’appello le operazioni vengonoqualificate come soggettivamente inesistenti; tale modifica non sarebbeconsentita, giacché anche la valutazione del giudice tributario va compiutaalla luce della pretesa definita dalla motivazione del provvedimentoimpugnato.2.2 Il motivo è infondato e deve essere rigettato.Non vi è dubbio, infatti, che la pretesa va valutata alla luce dellamotivazione contenuta nell’atto impugnato, sicché non possono essereaggiunti nel corso del giudizio elementi ulteriori rispetto a quelli risultantida tale provvedimento.

E tuttavia, come si evince dalla stessagiurisprudenza riportata dalla ricorrente, il parametro al quale fareriferimento sono i fatti contestati.

Nel caso di specie, indipendentementedalla qualificazione giuridica – peraltro non risultano riportati brani estrattidagli avvisi impugnati in cui si faccia riferimento ad operazioni“oggettivamente inesistenti” – la ricostruzione dei fatti contestati non èmai stata modificata; in altri termini, da quanto emerge dagli atti,l’Amministrazione ha sempre affermato che le prestazioni lavorativeoggetto delle fatture erano state effettivamente eseguite, anche se taliprestazioni non erano riferibili alle società che emettevano le fatture, ma apersonale che, in realtà, lavorava direttamente alle dipendenze dellaNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026Baglioni Costruzioni S.r.l..

Dunque, non risulta affatto modificata «in modosostanziale la causa petendi del giudizio e la stessa motivazione degliavvisi di accertamento», ma, a tutto voler concedere, solo la qualificazionedelle operazioni.È pur vero, come affermato da questa Corte che «le fattispecie relative adoperazioni oggettivamente inesistenti, mai eseguite, e soggettivamenteinesistenti, effettivamente eseguite, sebbene tra soggetti diversi da quelliformalmente e apparentemente coinvolti, non sono sovrapponibili,costituendo fattispecie ontologicamente distinte, così che, una voltacontestata nell’atto impositivo una delle due modalità, la stessa non èintercambiabile con l’altra nel corso della controversia successivamenteinstaurata» (Cass. n. 23299/2025, in motivazione); è altresì vero, però,che tale principio deve intendersi riferito alla descrizione del fattocontestato e non alla denominazione impiegata nell’avviso, giacché nonpuò ritenersi che non sia possibile modificare neppure la definizione(eventualmente errata) della fattispecie correttamente descritta in fatto,considerato che da tale circostanza non deriva alcuna lesione dellaposizione del contribuente, quando i fatti posti a fondamento della pretesarestano gli stessi.

Del resto, questa Corte ha affermato che «nell'avviso diaccertamento, al fine di realizzarne in pieno l'anzidetta finalitàinformativa, devono confluire tutte le conoscenze dell'ufficio tributario edeve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata (v.

Cass. n.1905-07); […] le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confinidel processo tributario, che è comunque un giudizio d'impugnazionedell'atto, sì che l'ufficio finanziario non può porre a base della propriapretesa ragioni diverse e/o modificare, nel corso del giudizio, quelleemergenti dalla motivazione dell'atto (v. già Cass. n. 17762-02).

Ciò nonesclude, ovviamente, il potere del giudice di qualificare autonomamente lafattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale, né di esercitareNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026d'ufficio alcuni poteri cognitori.

Ma sempre che non ne resti alterata lasostanza dell'accertamento in ordine agli elementi da cui esso risulti esserstato informato (v. tra le tante Cass. n. 25726-09; n. 20398-05; n.22932-05).6. - Tornando al caso di specie, può allora osservarsi che altra era lafacoltà del giudice tributario di diversamente qualificare i fatti comunqueposti al fondo della pretesa tributaria, altra l'eventualità di confermare lapretesa sulla base di altri fatti, non dedotti né posti a base della rettificadel valore di avviamento commerciale, ma allegati e prospettati soltanto inappello in quanto asseritamente indicativi di tale valore» (così Cass. n.9810/2014, in motivazione).È appena il caso di aggiungere, del resto, che persino nel processo penale– quello che, per sua natura, deve assicurare il massimo livello di garanzieper l’imputato – il giudice può dare una diversa qualificazione giuridica aifatti contestati (art. 521 c.p.p.), essendo necessaria la modificadell’imputazione solo quando il fatto si presenti diverso da come descrittonell’imputazione.Peraltro, anche sotto un profilo pratico, dalla diversa qualificazionediscende solo un aggravio dell’onere probatorio dell’amministrazione che,per le operazioni soggettivamente inesistenti, deve dimostrare anche laconsapevolezza del soggetto che riceve la prestazione.3.1 Con il secondo motivo di ricorso la curatela ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 43 d.P.R. 600/1973, 57 d.P.R. 633/1972 (nelle formulazioniapplicabili ratione temporis alla presente fattispecie) e 2 d.lgs. 128/2015.Ha rilevato che, nel caso di specie, al momento dell’emissione degli avvisi,il procedimento penale era già stato archiviato, sicché non era ravvisabilela ratio giustificatrice del raddoppio dei termini rinvenibile, secondo laCorte Costituzionale (sentenza n. 247/2011, citata anche nella sentenzaimpugnata), nell’esigenza di un maggior lasso di tempo per acquisire eNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026valutare elementi utili a contrastare illeciti tributari di rilevanza anchepenale (e per questo di più difficile accertamento), nonché per consentirela «circolazione delle prove dal giudizio penale al procedimentotributario».3.2 Con il terzo motivo di ricorso ha denunciato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 43d.P.R. 600/1973, 57 d.P.R. 633/1972 (nelle formulazioni applicabili rationetemporis alla presente fattispecie) e 2 d.lgs. 128/2015 in relazione ald.lgs. 74/2000.

Nella fattispecie in esame, secondo la ricorrente, anche inbase al principio della cd. prognosi postuma, non era ravvisabile alcunreato tra quelli previsti dal d.lgs. 74/2000, potendosi al più configurarel’illecito di cui agli artt. 18 e 29 d.lgs. 276/2003 come riconosciuto anchedalla CTR; peraltro, anche facendo riferimento alla fatturazione peroperazioni soggettivamente inesistenti non poteva ritenersi sussistente ilreato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, in quanto il personale impiegato neicantieri non era costituito in un’impresa, non era tenuto all’emissione difattura ed era dipendente dalle varie imprese che emettevano le fattureritenute soggettivamente false; queste ultime, inoltre, erano quasi tutteimprese individuali in cui gli stessi titolari prestavano servizio presso icantieri.3.3 I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminaticongiuntamente.Gli stessi – che, ovviamente, non riguardano l’IRAP, per la quale ilraddoppio dei termini è già stato escluso dal giudice d’appello - alla lucedella consolidata giurisprudenza di questa Corte, sono infondati.L’art. 43 d.P.R. 600/1973, nel testo ratione temporis applicabile allapresente controversia, stabiliva, al comma 1°, che «Gli avvisi diaccertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata ladichiarazione».

Quindi, al comma terzo, disponeva che «In caso diNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 delcodice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sonoraddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa laviolazione».Il raddoppio dei termini previsto da tale norma per l’imposta sui redditi - edall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA - come rilevato nellasentenza impugnata, presupponeva unicamente l’obbligo di presentazionedi denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previstidal d.lgs. n. 74/000, e non anche la sua effettiva presentazione, comeperaltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011,n. 247, con la conseguenza che il contribuente che denunciava ilsuperamento dei termini di accertamento da parte del fisco, era tenuto acontestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, senza potermettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento èprecluso al giudice tributario (cfr., ex multis, Cass. n. 13481/2020; Cass.n. 17586/2019; Cass. n. 22337/2018; Cass. n. 14440/2018).

A tal fine,«"perché sussista l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensidell'art. 361 c.p., è sufficiente che il pubblico ufficiale che vi è tenutoravvisi nel fatto il fumus di reato" (Cass. pen., sez. 6, 24/05/1978, Giust.pen. 1981, II, 141).

Ciò significa che "presupposto del concretizzarsidell'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria è l'esistenza di una notizia direato che, pur non necessitando la certezza o anche il dubbio circal'esistenza dello stesso, deve essere riconducibile ad una fattispecieillecita", mentre i giudizi di valore complementari al fatto tipico vale a direantigiuridicità e dolo, competono invece in via esclusiva all'autoritàgiudiziaria" (Cass. pen., sez. 6, 06/02/2014, n. 12021)» (così Cass. n.9974/2015)È evidente, quindi, che tutte le considerazioni svolte dal ricorrente inordine all’effettiva configurabilità del reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000Numero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026restano del tutto irrilevanti, atteso che era sufficiente il dubbio in ordineall’esistenza della fattispecie illecita; il fatto che un procedimento penalecomunque sia stato avviato dimostra che l’obbligo di denuncia certamenteera ravvisabile.D’altro canto, irrilevante è anche la circostanza dell’archiviazione.

Ilraddoppio del termine non è escluso, infatti, dalla configurabilità di unacausa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenutaarchiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azionepenale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 cod. proc. pen.,mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione diuna sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale,anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale eprocedimento e processo tributario» (Cass. n. 9974/2015; nello stessosenso cfr. Cass. n. 9322/2017 Cass. n. 27250/2022; Cass. n. 600/2025).È pertanto evidente che, anche l’archiviazione del procedimento penale,pur disposta prima della notifica dell’avviso (ma comunque dopo lascadenza del termine di decadenza “ordinario”) resta irrilevante, poiché ilraddoppio dei termini è legato esclusivamente all’esistenza dei presuppostiche danno luogo all’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. ed è slegatadalle vicende del procedimento penale: nel caso di specie, peraltro, èintervenuto solo il decreto di archiviazione del procedimento che nonpreclude l’eventuale riapertura delle indagini ove vi sia esigenza di nuoveinvestigazioni (art. 414 c.p.p.).4.1 Con il quarto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 5) c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo che è statooggetto di discussione tra le parti; tale fatto sarebbe costituito dal decretodi archiviazione del G.I.P. del 26/2/2015 che non sarebbe statoconsiderato dalla CTR per escludere la sussistenza della frode.Anche tale motivo è infondato.Numero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/20264.2 Va ricordato innanzi tutto, con riguardo al vizio denunciato, che «l'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (così Cass. Sez.

U.8053/2014).Costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., nonuna "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 17761/2016; Cass. n.29883/2017; Cass. n. 21152/2014; Cass. Sez.

U. n. 5745/2015; Cass.5133/2014).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: leargomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017; Cass. n.21152/2014; Cass. n. 9637/2021; Cass. n. 2268/2022); gli elementiNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015).4.3 Nel caso di specie, pur potendosi considerare l’archiviazione come un“fatto” rilevante ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c., lo stesso ètuttavia privo del requisito della decisività; ed infatti non è decisiva lasentenza di assoluzione passata in giudicato (se non nei limiti stabiliti oggidall’art. 21 bis d.lgs. 74/2000) che andrebbe valutata unitamente agli altrielementi (Cass. n. 16262/2017; Cass. n. 2938/2015; Cass. n. 8129/2012;Cass. n. 19786/2011) e dunque a maggior ragione non può esserlo ildecreto di archiviazione che del giudicato neppure ha la stabilità.Inoltre, neppure è vero che la valutazione di tale circostanza sia stataomessa dalla CTR dal momento che nella sentenza, sia pure con riguardoalla questione del raddoppio dei termini, si legge «in base al principio del“doppio binario” è inoltre irrilevante l’esito del processo penale»; taleespressione consente di ritenere che il giudice d’appello ha comunquetenuto presente la circostanza dell’archiviazione.5.1 Con il quinto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 54d.P.R. 633/1972, 39 e 40 d.P.R. 600/1973, 2697, 2727 e 2729 c.c. inrelazione all’art. 115 c.p.c..

La curatela ha lamentato che la CTR, dopoaver ritenuto del tutto irrilevante la circostanza dell’archiviazione delprocedimento penale, aveva altresì ignorato che la premessa su cui sifondavano gli avvisi, e cioè il pagamento da parte dei soggetti emittenti lefatture dei contributi previdenziali attraverso la compensazione con credititributari inesistenti, non era dimostrato; neppure era dimostrata laretrocessione di danaro dalle cartiere alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ilcontenuto delle intercettazioni poteva essere spiegato «calandole in uncontesto di quotidianità e di indicazioni impartite in cantieri edili»; ledichiarazioni rese in sede di verifica INPS dal legale rappresentante circa ilfatto che i responsabili di una delle appaltatrici ricevevano ordini dalNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026personale dipendente dell’appaltante dimostrava la buona fede; nonpoteva ritenersi che le cartiere fossero meri contenitori di operai, inquanto le stesse emettevano fatture anche nei confronti di altri soggetti,vi erano contratti di subappalto relativi a cantieri diversi, esistevanocontratti di lavoro tra le cartiere ed i loro dipendenti.5.2 Il motivo, così formulato, è inammissibile.Occorre osservare che le SS.UU. hanno affermato, al riguardo che «lapeculiare conformazione del controllo sulla motivazione non elimina,sebbene riduca (ma sarebbe meglio dire, trasformi), il controllo sullasussistenza degli estremi cui l'art. 2729 c.c., comma 1, subordinal'ammissione della presunzione semplice.

In realtà è in proposito possibileil sindacato per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.

Ciònon solo nell'ipotesi (davvero rara) in cui il giudice abbia direttamenteviolato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivopossa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, maanche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità,precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell'art.2729 c.c., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsaapplicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della"fattispecie astratta", ma erroneamente applicata alla "fattispecieconcreta".14.8.2.

In altre parole, poiché la sentenza, sotto il profilo dellamotivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto delcontrollo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega laverosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze.L'implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell'apparenza dellamotivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompal'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse eprobabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, caratteredi decisività: l'omesso esame è il "tassello mancante" alla plausibilità delleNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026conclusioni rispetto alle premesse date nel quadro del sillogismogiudiziario.14.8.3.

Ciò non significa che possa darsi ingresso, in alcun modo, ad unasurrettizia revisione del giudizio di merito, dovendosi tener per fermo,mutatis mutandis, il rigoroso insegnamento di questa Corte secondo cui:"in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendianel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del meritocirca la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimidell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienza - fattoaccertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversamassima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesanon già quando l'interferenza probatoria non sia da essa necessitata, masolo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o siaaddirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza deldiscorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con lerisultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fattoprobatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice delmerito a fondamento della sua decisione" (Cass. n. 14953 del 2000)»(così Cass. Sez.

U. 8053/2014, in motivazione).In una successiva pronuncia le SS.UU. hanno altresì chiarito che «lagravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondentea principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logicaparticolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lexartis), che esprime nient'altro - almeno secondo l'opinione preferibile - chela presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cuidato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non ècondivisibile, invece, l'idea che vorrebbe sotteso alla "gravità" chel'inferenza presuntiva sia "certa").La precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca allaconoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi soloNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad unindirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.La concordanza esprime - almeno secondo l'opinione preferibile - unrequisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione "non falsa"dell'art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per séconsiderato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo,cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatoriconsiderati, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione èammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modoconcordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere omeno anche altri ragionamenti presuntivi.Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i trecaratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che nonsono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz'altro ritenere che ilsuo ragionamento sia censurabile alla stregua dell'art. 360 c.p.c., n. 3 ecompete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art.2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazioneastratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione afattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecieastratta.

Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,n. 3, dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare graveuna presunzione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logicogenerale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certadisciplina) entro il quale essa si collochi.

La stessa cosa dicasi per ilcontrollo della precisione e per quello della concordanza.4.1.1.

In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsaapplicazione dell'art. 2729 c.c., comma 1, suppone allora un'attivitàargomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione,enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dalgiudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come èNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quellodella precisione o di quello della concordanza.Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione delragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmicompiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d.falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modochiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno osotto tutti quei paradigmi.4.1.2.

Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice dimerito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta oin un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali inrelazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dalgiudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo(sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presuppostofattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa daquella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare edimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato daiparadigmi dell'art. 2729, comma 1 (e ciò tanto se questa prospettazionesia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice dimerito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamentodella ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazionedi una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su unterreno che non è quello dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (falsa applicazionedell'art. 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sullamotivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del2014) hanno avuto modo di precisare, vigente dell'art. 360 c.p.c., nuovon. 5, è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito l'esameNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivoper una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio aifini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato inmodo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazionedi una risultanza istruttoria» (Cass. Sez.

U. 1785/2018, in motivazione).È stato altresì specificato che «la denuncia, in cassazione, di violazione ofalsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravitào precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi dellanorma» (Cass. n. 9054/2022); resta invece «escluso che la sola mancatavalutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omessoesame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto equello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessitàcausale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fattonoto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio dinormalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quantotale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamenteinconfutabile» (Cass. n. 22366/2021)Sulla base di tali principi si è anche ritenuto che possa essere censurataper violazione di legge con ricorso per cassazione una sentenza in cui ilgiudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria dei singolielementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificare se,considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. 8115/2025;Cass. 9059/2018).Numero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ovviamente rimane la possibilità di impugnazione ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 5 c.p.c. (Cass. 10253/2021).5.3 Nel caso di specie, è evidente che la ricorrente non ha formulato ilproprio motivo di ricorso nel rispetto dei principi indicati, cioè indicando inche modo sono state violate dal giudice d’appello le regole che devonodisciplinare il ragionamento presuntivo; anzi, con riguardo al contenutodelle intercettazioni telefoniche ed alle dichiarazioni del legalerappresentante, si è limitata genericamente ad affermare che le primepotrebbero essere spiegate calandole «in un contesto di quotidianità» e leseconde depongono «a favore della buona fede della ricorrente».

Haquindi richiesto, sostanzialmente, di procedere ad una nuova valutazionenel merito della vicenda, interpretando diversamente gli elementiprobatori e valorizzando quelli sopra indicati nonché soffermandosi suaspetti degli avvisi che la CTR non ha preso in considerazione (ilpagamento da parte dei soggetti emittenti le fatture dei contributiprevidenziali attraverso la compensazione con crediti tributari inesistentinon era provato; mancava a dimostrazione della retrocessione di danarodalle cartiere alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.).

È però evidente che la criticacosì svolta si riduce sostanzialmente ad un’inammissibile richiesta di unanuova valutazione di merito; va infatti ricordato che con il ricorso percassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili, compiuto dal giudicedel merito, al quale resta riservata l’individuazione delle fonti del proprioconvincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loroquelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017).Il ricorso della curatela va quindi rigettato.Numero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/20266.1 Va poi esaminato l’unico motivo di ricorso dell’Amministrazione, con ilquale la stessa ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. 74/2000 e 109d.P.R. 917/1986.

Ad avviso della stessa, non sussisterebbero i presuppostiper la deducibilità delle spese in quanto, una volta ritenuto che uncontratto di appalto vada qualificato come mera attività disomministrazione di manodopera, la relativa fattura va considerata comerelativa ad un’operazione del tutto inesistente, in quanto «non si è inpresenza di una prestazione arrecata da un soggetto diverso da quellodocumentato in fattura, ma viene menzionato un contratto che nei fattinon esiste».

In ogni caso, anche ove si volessero considerare le fatturecome relative ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, la carenza diprova dei costi è destinata a ripercuotersi sulla loro deducibilità, gravandosul contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza, la certezza, ladeterminabilità e l’inerenza dei costi deducibili.6.2 Il motivo è fondato.Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che «in caso disomministrazione irregolare di manodopera, schermata da un contratto diappalto di servizi, l'inesistenza della prestazione, derivante dallamancanza della fornitura dedotta in contratto a fronte della quale erastato fittiziamente pattuito il corrispettivo, rende radicalmente privo digiustificazione causale l'esborso dell'apparente appaltante, che, perl'effetto, in difetto di certezza e inerenza, non può giovarsene né perdetrarre l'IVA, né a fini reddituali, per computarlo in diminuzione sulreddito quale costo sostenuto per la sua produzione» (Cass. n.22233/2024; nello stesso senso, Cass. n. 34876/2021; Cass. n.32185/2019; Cass. n. 31720/2018).A tali conclusioni si perviene in quanto, nel caso in cui l’appalto si rivelafittizio, le spese relative all’attività lavorativa non sono deducibili«indipendentemente dall'iniziativa dei lavoratori volta alla conversione deiNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026rapporti (quanto al periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n.276/03), per mancanza di certezza, derivante dalla nullità del titologiuridico da cui scaturisce la relativa obbligazione patrimoniale (vediancora Cass. n. 18808/17, cit.).

Certezza, predicabile anche in tema diirap, giusta il richiamo dell'art. 5 del d.lgs. n. 446/97 all'art. 2425 c.c. e,per conseguenza, ai requisiti di correttezza e veridicità del bilancio che8.1.- Né è prospettabile l'applicazione dell'art. 14, comma 4-bis, della l. 24dicembre 1993 n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8, 10 co.,del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, come convertito, che implicitamente ammettela deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di serviziodirettamente utilizzati per il compimento di atti o attività integranti reatocontravvenzionale (in termini, Cass., ord. 4 marzo 2013, n. 5342), benchésia ravvisabile nel caso in esame un tale tipo di reato, giusta l'art. 18 deld.lgs. n. 276/03.

E ciò a causa ancora della mancanza di certezza deicosti, comunque necessaria ai fini dell'applicazione della disposizione (intermini, fra varie, Cass. 20 aprile 2016, n. 7896)» (Cass. 31720/2018, inmotivazione).E del resto è appena il caso di osservare che i costi sostenutieffettivamente per la manodopera non sono determinabili, né possonoritenersi corrispondenti a quelli derivanti dall’appalto ritenuto fittizio.7.

In definitiva, va rigettato il ricorso proposto dalla curatela, mentre vaaccolto quello dell’Agenzia delle Entrate.

La sentenza impugnata vacassata in relazione all’unico motivo di ricorso accolto con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, che dovrà provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Infine, occorre dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parteNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026della curatela, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inconsiderazione del rigetto del ricorso dalla stessa proposto.

P.Q.MAccoglie l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate erigetta il ricorso proposto dalla curatela del fallimento della BaglioniCostruzioni S.r.l.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche inordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17, l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della curatela del fallimento della BaglioniCostruzioni S.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 80224030587).-ricorrente-contro01884130988), costituitosi in persona del curatore fallimentare,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, sezione staccata di Brescia n. 1815/2020 depositata il28/08/2020.Numero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con cinque ricorsi alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, ilfallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione impugnavaaltrettanti avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA per gli anni 2006,2007, 2008, 2009 e 2010. Gli stessi avevano ad oggetto fatture peroperazioni inesistenti emesse da società cartiere, considerate meri“contenitori di operai” che fornivano manodopera da parte di operaiformalmente alle loro dipendenze, ma in realtà alle dipendenze dellaricorrente.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, osservando che le prestazioni eranostate effettivamente eseguite e che le tesi dell’Amministrazione eranosostanzialmente sfornite di riscontro probatorio.2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello al quale resisteva la curatela.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia (sezione staccata diBrescia), con sentenza n. 1815/2020, accoglieva parzialmente l’appello,ritenendo legittima la pretesa limitatamente all’IVA ed alle relativesanzioni.Dopo aver ricostruito l’evoluzione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, rilevavache, nel caso di specie, trovava applicazione la formulazione anteriore allemodifiche introdotte con il d.lgs. 128/2015 e poi con la l. 208/2015 ed erapertanto sufficiente, per il raddoppio dei termini, che vi fosse, per i fattioggetto dell’avviso, l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previstidal d.lgs. 74/2000, indipendentemente dall’effettiva presentazione dellastessa. Pertanto, gli avvisi erano tempestivi solo con riguardo all’IVA edall’IRES, non essendovi sanzioni penali per la violazione delle normesull’IRAP.Numero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026Quanto al merito, riteneva che dagli elementi raccolti e soprattutto dalleconversazioni telefoniche intercettate, emergesse che le prestazioni deilavoratori delle appaltatrici erano in realtà svolte direttamente alledipendenze della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; inoltre, anche qualora taliprestazioni fossero state riferibili alle appaltatrici, la situazione nonsarebbe cambiata in quanto si sarebbe avuta un’illecita somministrazionedi manodopera ai sensi degli artt. 18 e 29 d.lgs. 276/2003.I costi erano però deducibili – ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, d.l.16/2012 - per la determinazione dell’IRES, in quanto le prestazioni eranostate effettivamente eseguite e dunque le fatture erano soggettivamente enon oggettivamente inesistenti.Andava infine ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con riguardo alrecupero dell’IVA, non essendovi dubbi in ordine alla consapevolezza edalla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dal momento che lostesso legale rappresentante aveva riconosciuto che le società appaltatricinon avevano alcuna reale autonomia.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione (notificato il 24/2/2021) affidato ad un unico motivo, al qualeha resistito con controricorso la curatela.Anche quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione (consegnatoall’Ufficiale giudiziario per la notifica il 26/2/2021) affidato a cinque motivie “confluito” nell’unico procedimento n. 5980/2021 r.g., al qualel’Amministrazione ha resistito con controricorso.La curatela ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Sotto il profilo logico appare opportuno esaminare prima il ricorso dellacuratela che investe l’intera pretesa (e che quindi è potenzialmenteassorbente), mentre quello dell’Amministrazione riguarda esclusivamentela questione dell’IRES. Lo stesso, peraltro, benché autonomamenteNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026proposto, essendo successivo a quello dell’Agenzia delle Entrate, vaqualificato come ricorso incidentale (cfr., ex multis, Cass. n. 14969/2007;Cass. n. 26723/2011).2.1 Con il primo motivo di ricorso, la curatela ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 112 c.p.c.. La stessasi è doluta del fatto che, nel corso del giudizio, sarebbe stata modificata lacausa della pretesa, in quanto nell’avviso di accertamento nonché nelledifese dell’Amministrazione depositate nei giudizi di primo e secondogrado, si fa riferimento a fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti, mentre nella sentenza d’appello le operazioni vengonoqualificate come soggettivamente inesistenti; tale modifica non sarebbeconsentita, giacché anche la valutazione del giudice tributario va compiutaalla luce della pretesa definita dalla motivazione del provvedimentoimpugnato.2.2 Il motivo è infondato e deve essere rigettato.Non vi è dubbio, infatti, che la pretesa va valutata alla luce dellamotivazione contenuta nell’atto impugnato, sicché non possono essereaggiunti nel corso del giudizio elementi ulteriori rispetto a quelli risultantida tale provvedimento. E tuttavia, come si evince dalla stessagiurisprudenza riportata dalla ricorrente, il parametro al quale fareriferimento sono i fatti contestati. Nel caso di specie, indipendentementedalla qualificazione giuridica – peraltro non risultano riportati brani estrattidagli avvisi impugnati in cui si faccia riferimento ad operazioni“oggettivamente inesistenti” – la ricostruzione dei fatti contestati non èmai stata modificata; in altri termini, da quanto emerge dagli atti,l’Amministrazione ha sempre affermato che le prestazioni lavorativeoggetto delle fatture erano state effettivamente eseguite, anche se taliprestazioni non erano riferibili alle società che emettevano le fatture, ma apersonale che, in realtà, lavorava direttamente alle dipendenze dellaNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026Baglioni Costruzioni S.r.l.. Dunque, non risulta affatto modificata «in modosostanziale la causa petendi del giudizio e la stessa motivazione degliavvisi di accertamento», ma, a tutto voler concedere, solo la qualificazionedelle operazioni.È pur vero, come affermato da questa Corte che «le fattispecie relative adoperazioni oggettivamente inesistenti, mai eseguite, e soggettivamenteinesistenti, effettivamente eseguite, sebbene tra soggetti diversi da quelliformalmente e apparentemente coinvolti, non sono sovrapponibili,costituendo fattispecie ontologicamente distinte, così che, una voltacontestata nell’atto impositivo una delle due modalità, la stessa non èintercambiabile con l’altra nel corso della controversia successivamenteinstaurata» (Cass. n. 23299/2025, in motivazione); è altresì vero, però,che tale principio deve intendersi riferito alla descrizione del fattocontestato e non alla denominazione impiegata nell’avviso, giacché nonpuò ritenersi che non sia possibile modificare neppure la definizione(eventualmente errata) della fattispecie correttamente descritta in fatto,considerato che da tale circostanza non deriva alcuna lesione dellaposizione del contribuente, quando i fatti posti a fondamento della pretesarestano gli stessi. Del resto, questa Corte ha affermato che «nell'avviso diaccertamento, al fine di realizzarne in pieno l'anzidetta finalitàinformativa, devono confluire tutte le conoscenze dell'ufficio tributario edeve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata (v. Cass. n.1905-07); […] le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confinidel processo tributario, che è comunque un giudizio d'impugnazionedell'atto, sì che l'ufficio finanziario non può porre a base della propriapretesa ragioni diverse e/o modificare, nel corso del giudizio, quelleemergenti dalla motivazione dell'atto (v. già Cass. n. 17762-02). Ciò nonesclude, ovviamente, il potere del giudice di qualificare autonomamente lafattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale, né di esercitareNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026d'ufficio alcuni poteri cognitori. Ma sempre che non ne resti alterata lasostanza dell'accertamento in ordine agli elementi da cui esso risulti esserstato informato (v. tra le tante Cass. n. 25726-09; n. 20398-05; n.22932-05).6. - Tornando al caso di specie, può allora osservarsi che altra era lafacoltà del giudice tributario di diversamente qualificare i fatti comunqueposti al fondo della pretesa tributaria, altra l'eventualità di confermare lapretesa sulla base di altri fatti, non dedotti né posti a base della rettificadel valore di avviamento commerciale, ma allegati e prospettati soltanto inappello in quanto asseritamente indicativi di tale valore» (così Cass. n.9810/2014, in motivazione).È appena il caso di aggiungere, del resto, che persino nel processo penale– quello che, per sua natura, deve assicurare il massimo livello di garanzieper l’imputato – il giudice può dare una diversa qualificazione giuridica aifatti contestati (art. 521 c.p.p.), essendo necessaria la modificadell’imputazione solo quando il fatto si presenti diverso da come descrittonell’imputazione.Peraltro, anche sotto un profilo pratico, dalla diversa qualificazionediscende solo un aggravio dell’onere probatorio dell’amministrazione che,per le operazioni soggettivamente inesistenti, deve dimostrare anche laconsapevolezza del soggetto che riceve la prestazione.3.1 Con il secondo motivo di ricorso la curatela ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 43 d.P.R. 600/1973, 57 d.P.R. 633/1972 (nelle formulazioniapplicabili ratione temporis alla presente fattispecie) e 2 d.lgs. 128/2015.Ha rilevato che, nel caso di specie, al momento dell’emissione degli avvisi,il procedimento penale era già stato archiviato, sicché non era ravvisabilela ratio giustificatrice del raddoppio dei termini rinvenibile, secondo laCorte Costituzionale (sentenza n. 247/2011, citata anche nella sentenzaimpugnata), nell’esigenza di un maggior lasso di tempo per acquisire eNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026valutare elementi utili a contrastare illeciti tributari di rilevanza anchepenale (e per questo di più difficile accertamento), nonché per consentirela «circolazione delle prove dal giudizio penale al procedimentotributario».3.2 Con il terzo motivo di ricorso ha denunciato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 43d.P.R. 600/1973, 57 d.P.R. 633/1972 (nelle formulazioni applicabili rationetemporis alla presente fattispecie) e 2 d.lgs. 128/2015 in relazione ald.lgs. 74/2000. Nella fattispecie in esame, secondo la ricorrente, anche inbase al principio della cd. prognosi postuma, non era ravvisabile alcunreato tra quelli previsti dal d.lgs. 74/2000, potendosi al più configurarel’illecito di cui agli artt. 18 e 29 d.lgs. 276/2003 come riconosciuto anchedalla CTR; peraltro, anche facendo riferimento alla fatturazione peroperazioni soggettivamente inesistenti non poteva ritenersi sussistente ilreato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, in quanto il personale impiegato neicantieri non era costituito in un’impresa, non era tenuto all’emissione difattura ed era dipendente dalle varie imprese che emettevano le fattureritenute soggettivamente false; queste ultime, inoltre, erano quasi tutteimprese individuali in cui gli stessi titolari prestavano servizio presso icantieri.3.3 I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminaticongiuntamente.Gli stessi – che, ovviamente, non riguardano l’IRAP, per la quale ilraddoppio dei termini è già stato escluso dal giudice d’appello - alla lucedella consolidata giurisprudenza di questa Corte, sono infondati.L’art. 43 d.P.R. 600/1973, nel testo ratione temporis applicabile allapresente controversia, stabiliva, al comma 1°, che «Gli avvisi diaccertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata ladichiarazione». Quindi, al comma terzo, disponeva che «In caso diNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 delcodice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sonoraddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa laviolazione».Il raddoppio dei termini previsto da tale norma per l’imposta sui redditi - edall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA - come rilevato nellasentenza impugnata, presupponeva unicamente l’obbligo di presentazionedi denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previstidal d.lgs. n. 74/000, e non anche la sua effettiva presentazione, comeperaltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011,n. 247, con la conseguenza che il contribuente che denunciava ilsuperamento dei termini di accertamento da parte del fisco, era tenuto acontestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, senza potermettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento èprecluso al giudice tributario (cfr., ex multis, Cass. n. 13481/2020; Cass.n. 17586/2019; Cass. n. 22337/2018; Cass. n. 14440/2018). A tal fine,«"perché sussista l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensidell'art. 361 c.p., è sufficiente che il pubblico ufficiale che vi è tenutoravvisi nel fatto il fumus di reato" (Cass. pen., sez. 6, 24/05/1978, Giust.pen. 1981, II, 141). Ciò significa che "presupposto del concretizzarsidell'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria è l'esistenza di una notizia direato che, pur non necessitando la certezza o anche il dubbio circal'esistenza dello stesso, deve essere riconducibile ad una fattispecieillecita", mentre i giudizi di valore complementari al fatto tipico vale a direantigiuridicità e dolo, competono invece in via esclusiva all'autoritàgiudiziaria" (Cass. pen., sez. 6, 06/02/2014, n. 12021)» (così Cass. n.9974/2015)È evidente, quindi, che tutte le considerazioni svolte dal ricorrente inordine all’effettiva configurabilità del reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000Numero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026restano del tutto irrilevanti, atteso che era sufficiente il dubbio in ordineall’esistenza della fattispecie illecita; il fatto che un procedimento penalecomunque sia stato avviato dimostra che l’obbligo di denuncia certamenteera ravvisabile.D’altro canto, irrilevante è anche la circostanza dell’archiviazione. Ilraddoppio del termine non è escluso, infatti, dalla configurabilità di unacausa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenutaarchiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azionepenale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 cod. proc. pen.,mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione diuna sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale,anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale eprocedimento e processo tributario» (Cass. n. 9974/2015; nello stessosenso cfr. Cass. n. 9322/2017 Cass. n. 27250/2022; Cass. n. 600/2025).È pertanto evidente che, anche l’archiviazione del procedimento penale,pur disposta prima della notifica dell’avviso (ma comunque dopo lascadenza del termine di decadenza “ordinario”) resta irrilevante, poiché ilraddoppio dei termini è legato esclusivamente all’esistenza dei presuppostiche danno luogo all’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. ed è slegatadalle vicende del procedimento penale: nel caso di specie, peraltro, èintervenuto solo il decreto di archiviazione del procedimento che nonpreclude l’eventuale riapertura delle indagini ove vi sia esigenza di nuoveinvestigazioni (art. 414 c.p.p.).4.1 Con il quarto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 5) c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo che è statooggetto di discussione tra le parti; tale fatto sarebbe costituito dal decretodi archiviazione del G.I.P. del 26/2/2015 che non sarebbe statoconsiderato dalla CTR per escludere la sussistenza della frode.Anche tale motivo è infondato.Numero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/20264.2 Va ricordato innanzi tutto, con riguardo al vizio denunciato, che «l'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (così Cass. Sez. U.8053/2014).Costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., nonuna "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 17761/2016; Cass. n.29883/2017; Cass. n. 21152/2014; Cass. Sez. U. n. 5745/2015; Cass.5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: leargomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017; Cass. n.21152/2014; Cass. n. 9637/2021; Cass. n. 2268/2022); gli elementiNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015).4.3 Nel caso di specie, pur potendosi considerare l’archiviazione come un“fatto” rilevante ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c., lo stesso ètuttavia privo del requisito della decisività; ed infatti non è decisiva lasentenza di assoluzione passata in giudicato (se non nei limiti stabiliti oggidall’art. 21 bis d.lgs. 74/2000) che andrebbe valutata unitamente agli altrielementi (Cass. n. 16262/2017; Cass. n. 2938/2015; Cass. n. 8129/2012;Cass. n. 19786/2011) e dunque a maggior ragione non può esserlo ildecreto di archiviazione che del giudicato neppure ha la stabilità.Inoltre, neppure è vero che la valutazione di tale circostanza sia stataomessa dalla CTR dal momento che nella sentenza, sia pure con riguardoalla questione del raddoppio dei termini, si legge «in base al principio del“doppio binario” è inoltre irrilevante l’esito del processo penale»; taleespressione consente di ritenere che il giudice d’appello ha comunquetenuto presente la circostanza dell’archiviazione.5.1 Con il quinto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 54d.P.R. 633/1972, 39 e 40 d.P.R. 600/1973, 2697, 2727 e 2729 c.c. inrelazione all’art. 115 c.p.c.. La curatela ha lamentato che la CTR, dopoaver ritenuto del tutto irrilevante la circostanza dell’archiviazione delprocedimento penale, aveva altresì ignorato che la premessa su cui sifondavano gli avvisi, e cioè il pagamento da parte dei soggetti emittenti lefatture dei contributi previdenziali attraverso la compensazione con credititributari inesistenti, non era dimostrato; neppure era dimostrata laretrocessione di danaro dalle cartiere alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ilcontenuto delle intercettazioni poteva essere spiegato «calandole in uncontesto di quotidianità e di indicazioni impartite in cantieri edili»; ledichiarazioni rese in sede di verifica INPS dal legale rappresentante circa ilfatto che i responsabili di una delle appaltatrici ricevevano ordini dalNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026personale dipendente dell’appaltante dimostrava la buona fede; nonpoteva ritenersi che le cartiere fossero meri contenitori di operai, inquanto le stesse emettevano fatture anche nei confronti di altri soggetti,vi erano contratti di subappalto relativi a cantieri diversi, esistevanocontratti di lavoro tra le cartiere ed i loro dipendenti.5.2 Il motivo, così formulato, è inammissibile.Occorre osservare che le SS.UU. hanno affermato, al riguardo che «lapeculiare conformazione del controllo sulla motivazione non elimina,sebbene riduca (ma sarebbe meglio dire, trasformi), il controllo sullasussistenza degli estremi cui l'art. 2729 c.c., comma 1, subordinal'ammissione della presunzione semplice. In realtà è in proposito possibileil sindacato per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Ciònon solo nell'ipotesi (davvero rara) in cui il giudice abbia direttamenteviolato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivopossa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, maanche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità,precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell'art.2729 c.c., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsaapplicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della"fattispecie astratta", ma erroneamente applicata alla "fattispecieconcreta".14.8.2. In altre parole, poiché la sentenza, sotto il profilo dellamotivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto delcontrollo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega laverosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze.L'implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell'apparenza dellamotivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompal'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse eprobabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, caratteredi decisività: l'omesso esame è il "tassello mancante" alla plausibilità delleNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026conclusioni rispetto alle premesse date nel quadro del sillogismogiudiziario.14.8.3. Ciò non significa che possa darsi ingresso, in alcun modo, ad unasurrettizia revisione del giudizio di merito, dovendosi tener per fermo,mutatis mutandis, il rigoroso insegnamento di questa Corte secondo cui:"in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendianel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del meritocirca la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimidell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienza - fattoaccertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversamassima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesanon già quando l'interferenza probatoria non sia da essa necessitata, masolo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o siaaddirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza deldiscorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con lerisultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fattoprobatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice delmerito a fondamento della sua decisione" (Cass. n. 14953 del 2000)»(così Cass. Sez. U. 8053/2014, in motivazione).In una successiva pronuncia le SS.UU. hanno altresì chiarito che «lagravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondentea principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logicaparticolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lexartis), che esprime nient'altro - almeno secondo l'opinione preferibile - chela presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cuidato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non ècondivisibile, invece, l'idea che vorrebbe sotteso alla "gravità" chel'inferenza presuntiva sia "certa").La precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca allaconoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi soloNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad unindirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.La concordanza esprime - almeno secondo l'opinione preferibile - unrequisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione "non falsa"dell'art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per séconsiderato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo,cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatoriconsiderati, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione èammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modoconcordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere omeno anche altri ragionamenti presuntivi.Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i trecaratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che nonsono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz'altro ritenere che ilsuo ragionamento sia censurabile alla stregua dell'art. 360 c.p.c., n. 3 ecompete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art.2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazioneastratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione afattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecieastratta. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,n. 3, dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare graveuna presunzione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logicogenerale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certadisciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per ilcontrollo della precisione e per quello della concordanza.4.1.1. In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsaapplicazione dell'art. 2729 c.c., comma 1, suppone allora un'attivitàargomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione,enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dalgiudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come èNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quellodella precisione o di quello della concordanza.Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione delragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmicompiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d.falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modochiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno osotto tutti quei paradigmi.4.1.2. Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice dimerito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta oin un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali inrelazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dalgiudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo(sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presuppostofattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa daquella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare edimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato daiparadigmi dell'art. 2729, comma 1 (e ciò tanto se questa prospettazionesia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice dimerito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamentodella ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazionedi una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su unterreno che non è quello dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (falsa applicazionedell'art. 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sullamotivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del2014) hanno avuto modo di precisare, vigente dell'art. 360 c.p.c., nuovon. 5, è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito l'esameNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivoper una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio aifini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato inmodo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazionedi una risultanza istruttoria» (Cass. Sez. U. 1785/2018, in motivazione).È stato altresì specificato che «la denuncia, in cassazione, di violazione ofalsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravitào precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi dellanorma» (Cass. n. 9054/2022); resta invece «escluso che la sola mancatavalutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omessoesame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto equello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessitàcausale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fattonoto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio dinormalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quantotale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamenteinconfutabile» (Cass. n. 22366/2021)Sulla base di tali principi si è anche ritenuto che possa essere censurataper violazione di legge con ricorso per cassazione una sentenza in cui ilgiudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria dei singolielementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificare se,considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. 8115/2025;Cass. 9059/2018).Numero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ovviamente rimane la possibilità di impugnazione ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 5 c.p.c. (Cass. 10253/2021).5.3 Nel caso di specie, è evidente che la ricorrente non ha formulato ilproprio motivo di ricorso nel rispetto dei principi indicati, cioè indicando inche modo sono state violate dal giudice d’appello le regole che devonodisciplinare il ragionamento presuntivo; anzi, con riguardo al contenutodelle intercettazioni telefoniche ed alle dichiarazioni del legalerappresentante, si è limitata genericamente ad affermare che le primepotrebbero essere spiegate calandole «in un contesto di quotidianità» e leseconde depongono «a favore della buona fede della ricorrente». Haquindi richiesto, sostanzialmente, di procedere ad una nuova valutazionenel merito della vicenda, interpretando diversamente gli elementiprobatori e valorizzando quelli sopra indicati nonché soffermandosi suaspetti degli avvisi che la CTR non ha preso in considerazione (ilpagamento da parte dei soggetti emittenti le fatture dei contributiprevidenziali attraverso la compensazione con crediti tributari inesistentinon era provato; mancava a dimostrazione della retrocessione di danarodalle cartiere alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.). È però evidente che la criticacosì svolta si riduce sostanzialmente ad un’inammissibile richiesta di unanuova valutazione di merito; va infatti ricordato che con il ricorso percassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili, compiuto dal giudicedel merito, al quale resta riservata l’individuazione delle fonti del proprioconvincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loroquelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017).Il ricorso della curatela va quindi rigettato.Numero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/20266.1 Va poi esaminato l’unico motivo di ricorso dell’Amministrazione, con ilquale la stessa ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. 74/2000 e 109d.P.R. 917/1986. Ad avviso della stessa, non sussisterebbero i presuppostiper la deducibilità delle spese in quanto, una volta ritenuto che uncontratto di appalto vada qualificato come mera attività disomministrazione di manodopera, la relativa fattura va considerata comerelativa ad un’operazione del tutto inesistente, in quanto «non si è inpresenza di una prestazione arrecata da un soggetto diverso da quellodocumentato in fattura, ma viene menzionato un contratto che nei fattinon esiste». In ogni caso, anche ove si volessero considerare le fatturecome relative ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, la carenza diprova dei costi è destinata a ripercuotersi sulla loro deducibilità, gravandosul contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza, la certezza, ladeterminabilità e l’inerenza dei costi deducibili.6.2 Il motivo è fondato.Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che «in caso disomministrazione irregolare di manodopera, schermata da un contratto diappalto di servizi, l'inesistenza della prestazione, derivante dallamancanza della fornitura dedotta in contratto a fronte della quale erastato fittiziamente pattuito il corrispettivo, rende radicalmente privo digiustificazione causale l'esborso dell'apparente appaltante, che, perl'effetto, in difetto di certezza e inerenza, non può giovarsene né perdetrarre l'IVA, né a fini reddituali, per computarlo in diminuzione sulreddito quale costo sostenuto per la sua produzione» (Cass. n.22233/2024; nello stesso senso, Cass. n. 34876/2021; Cass. n.32185/2019; Cass. n. 31720/2018).A tali conclusioni si perviene in quanto, nel caso in cui l’appalto si rivelafittizio, le spese relative all’attività lavorativa non sono deducibili«indipendentemente dall'iniziativa dei lavoratori volta alla conversione deiNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026rapporti (quanto al periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n.276/03), per mancanza di certezza, derivante dalla nullità del titologiuridico da cui scaturisce la relativa obbligazione patrimoniale (vediancora Cass. n. 18808/17, cit.). Certezza, predicabile anche in tema diirap, giusta il richiamo dell'art. 5 del d.lgs. n. 446/97 all'art. 2425 c.c. e,per conseguenza, ai requisiti di correttezza e veridicità del bilancio che8.1.- Né è prospettabile l'applicazione dell'art. 14, comma 4-bis, della l. 24dicembre 1993 n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8, 10 co.,del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, come convertito, che implicitamente ammettela deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di serviziodirettamente utilizzati per il compimento di atti o attività integranti reatocontravvenzionale (in termini, Cass., ord. 4 marzo 2013, n. 5342), benchésia ravvisabile nel caso in esame un tale tipo di reato, giusta l'art. 18 deld.lgs. n. 276/03. E ciò a causa ancora della mancanza di certezza deicosti, comunque necessaria ai fini dell'applicazione della disposizione (intermini, fra varie, Cass. 20 aprile 2016, n. 7896)» (Cass. 31720/2018, inmotivazione).E del resto è appena il caso di osservare che i costi sostenutieffettivamente per la manodopera non sono determinabili, né possonoritenersi corrispondenti a quelli derivanti dall’appalto ritenuto fittizio.7. In definitiva, va rigettato il ricorso proposto dalla curatela, mentre vaaccolto quello dell’Agenzia delle Entrate. La sentenza impugnata vacassata in relazione all’unico motivo di ricorso accolto con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, che dovrà provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Infine, occorre dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parteNumero registro generale 5980/2021Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13336/2026Data pubblicazione 08/05/2026della curatela, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inconsiderazione del rigetto del ricorso dalla stessa proposto. P.Q.MAccoglie l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate erigetta il ricorso proposto dalla curatela del fallimento della BaglioniCostruzioni S.r.l.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche inordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17, l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della curatela del fallimento della BaglioniCostruzioni S.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]