CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 1959
Cassazione n. 40224/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1959 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 24 ottobre 2018 dal G.u.p. del locale Tribunale, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato'alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di calunnia. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art.368 cod. pen. e vizio di motivazione per omessa valutazione della circostanza decisiva costituita dal rifiuto della persona offesa di effettuare il passaggio di proprietà (oltre a non aver pagato il prezzo) e dagli atteggiamenti intimidatori posti in essere nei confronti dell'imputato, che aveva tentato di recuperare l'autovettura e ne aveva denunciato il furto, temendone un uso illecito, quindi, nella incolpevole convinzione che il veicolo fosse detenuto senza titolo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. peli., non contenendo la denuncia alcun riferimento alla presunta persona offesa né espressa volontà di querela nei confronti dell'autore del furto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. per mancata considerazione della ritrattazione dell'imputato; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 367 cod. pen., per avere l'imputato sporto una denuncia contro ignoti del tutto generica; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche per mancata considerazione dell'età avanzata, delle circostanze dell'azione e della personalità dell'imputato; 6) violazione dell'art. 164 cod. pen. e vizio di motivazione, stante la diversità delle condanne risalenti e il mancato superamento dei limiti di pena previsti dall'art. 163 cod. pen.; 7) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base, non mantenuta nei minimi edittali. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, già proposti in appello e disattesi in sentenza con motivazione congrua e corretta con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a riproporre le censure, fondate su una ricostruzione in fatto e su una lettura alternativa della vicenda. Il ricorrente trascura infatti, che l'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle convergenti e piane dichiarazioni dell'utilizzatore e dell'acquirente dell'autovettura, che smentiscono la tesi difensiva: tesi che non tiene affatto conto dell'elemento dirimente, costituito dalle ammissioni del ricorrente. intervenute a distanza di oltre un anno dalla denuncia, quando risultava già accertata la falsità della denuncia, sporta nella consapevolezza di accusare falsamente di furto l'acquirente. La Corte di appello ha inoltre, già chiarito che non vi è prova delle presunte intimidazioni che avrebbero indotto il Tarantino a sporgere la falsa denuncia con conseguente esclusione implicita della sussistenza della scriminante e della possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'ad. 367 cod. pen., stante la consapevolezza dell'imputato di aver venduto l'autovettura al Montalbano falsamente accusato di furto. Analoga completezza di motivazione sorregge il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità del fatto e delle gravi conseguenze cui sono state esposte le persone falsamente accusate. Generici e del tutto infondati sono anche i motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411), ritenuti numerosi e gravi, di rilievo preponderante e ostativi alla concessione di una seconda sospensione condizionale della pena in ragione della prognosi negativa formulabile, anche alla luce dell'ulteriore condanna riportata dopo una prima concessione del beneficio. Non dedotto in appello e pertanto, non deducibile per la prima volta in questa sede è l'ultimo motivo. peraltro, manifestamente infondato a fronte della determinazione della pena base nel minimo. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore A nna Cr ' olo z„-, l'Al A 1ì [OSCURATO:PERSONA]