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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 02538/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] di Siena, che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato) e lo condannava alla pena di 5.000 euro di ammenda, dopo aver rilevato come «dalla documentazione acquisita» emergesse che l'imputato, cittadino straniero, fosse privo di regolare permesso di soggiorno nello Stato e fosse stato, per tale ragione, accompagnato presso la Questura di Caserta, ufficio immigrazione, per regolarizzare la sua posizione, mentre nel processo non avrebbe addotto alcun elemento a suo discarico. 2. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente assistito, ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione.

La sentenza impugnata sarebbe totalmente priva dell'esposizione, ancorché concisa, delle ragioni di fatto e di diritto che giustificherebbero la condanna.

In particolare, non sarebbe dato comprendere a quale documentazione, preesistente come tale alla notizia di reato, il giudice a quo intendesse riferirsi nel dirsi certo della penale responsabilità dell'imputato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione.

Non sarebbero stati, in sentenza, indicati i criteri di valutazione della prova.

Il giudice a quo non avrebbe individuato le precise circostanze da cui avrebbe tratto il convincimento dell'assenza del permesso di soggiorno e, nel fare riferimento all'assenza di elementi a discarico, avrebbe arbitrariamente invertito l'onere della prova.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge.

Non sarebbe chiaro, nella ricostruzione operata in sentenza, se l'imputato fosse illegalmente entrato nel territorio dello Stato, ovvero vi si fosse illegalmente trattenuto.

I testimoni avrebbero riferito solo sul fatto che l'imputato non fosse stato in grado di esibire il titolo di soggiorno al momento del controllo, e non avrebbero affermato che tale titolo mancasse in assoluto, tanto è vero che essi avrebbero invitato l'imputato a recarsi presso gli uffici di polizia per le dovute verifiche.

Il fatto che l'interessato non lo abbia fatto non costituirebbe prova a suo carico, nemmeno presuntiva.

Non spettava a lui provare il possesso del titolo.

La sentenza impugnata si sarebbe, comunque, illegittimamente basata sulle sole dichiarazioni dei verbalizzanti.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge.

I verbalizzanti non avrebbero appurato se l'imputato fosse destinatario di un provvedimento di respingimento alla frontiera; circostanza che, in tesi, escluderebbe il reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso, connessi e congiuntamente esaminabili, sono fondati nella parte in cui denunciano la mera apparenza della motivazione.

Quest'ultima, a norma dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata» e non può omettere di individuare le prove poste a base della decisione, «con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione [...] adottati», e con la confutazione dell'eventuale prova contraria.

Le esigenze di una esaustiva argomentazione sono soddisfatte anche da una esposizione stringata, a 'nulla rilevando il numero o la lunghezza delle proposizioni destinate a tale scopo, purché il ragionamento poggi su un substrato dimostrativo chiaramente enunciato e validamente argomentato (esemplificativamente, Sez. 6, n. 14407 del 26/2/2009, Pasquali, Rv. 243266).

La sentenza impugnata evade manifestamente dai canoni, ancorché intesi nella loro portata minimale, allorché essa pretermette del tutto di dare conto della prova testimoniale assunta in giudizio e consegna l'affermazione di penale responsabilità ad esiti documentali non meglio identificati, né illustrati; ignorando peraltro - ove il relativo riferimento fosse ,ai verbali di indagine - i limiti di utilizzabilità in dibattimento di tali verbali, estranei al genus della prova documentale, posto che ciò che caratterizza quest'ultima è la sua genesi strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto alla vicenda processuale (Sez.

U, n. 36747 del 28/5/2003, Torcasio, Rv. 225466-70).

2. Il ricorso, previo assorbimento delle deduzioni e dei motivi ulteriori, deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al medesimo Ufficio giudiziario che l'ha adottata, diversamente impersonato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica.

Così deciso il 25/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] di Siena, che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato) e lo condannava alla pena di 5.000 euro di ammenda, dopo aver rilevato come «dalla documentazione acquisita» emergesse che l'imputato, cittadino straniero, fosse privo di regolare permesso di soggiorno nello Stato e fosse stato, per tale ragione, accompagnato presso la Questura di Caserta, ufficio immigrazione, per regolarizzare la sua posizione, mentre nel processo non avrebbe addotto alcun elemento a suo discarico. 2. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente assistito, ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione. La sentenza impugnata sarebbe totalmente priva dell'esposizione, ancorché concisa, delle ragioni di fatto e di diritto che giustificherebbero la condanna. In particolare, non sarebbe dato comprendere a quale documentazione, preesistente come tale alla notizia di reato, il giudice a quo intendesse riferirsi nel dirsi certo della penale responsabilità dell'imputato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione. Non sarebbero stati, in sentenza, indicati i criteri di valutazione della prova. Il giudice a quo non avrebbe individuato le precise circostanze da cui avrebbe tratto il convincimento dell'assenza del permesso di soggiorno e, nel fare riferimento all'assenza di elementi a discarico, avrebbe arbitrariamente invertito l'onere della prova. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. Non sarebbe chiaro, nella ricostruzione operata in sentenza, se l'imputato fosse illegalmente entrato nel territorio dello Stato, ovvero vi si fosse illegalmente trattenuto. I testimoni avrebbero riferito solo sul fatto che l'imputato non fosse stato in grado di esibire il titolo di soggiorno al momento del controllo, e non avrebbero affermato che tale titolo mancasse in assoluto, tanto è vero che essi avrebbero invitato l'imputato a recarsi presso gli uffici di polizia per le dovute verifiche. Il fatto che l'interessato non lo abbia fatto non costituirebbe prova a suo carico, nemmeno presuntiva. Non spettava a lui provare il possesso del titolo. La sentenza impugnata si sarebbe, comunque, illegittimamente basata sulle sole dichiarazioni dei verbalizzanti. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge. I verbalizzanti non avrebbero appurato se l'imputato fosse destinatario di un provvedimento di respingimento alla frontiera; circostanza che, in tesi, escluderebbe il reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso, connessi e congiuntamente esaminabili, sono fondati nella parte in cui denunciano la mera apparenza della motivazione. Quest'ultima, a norma dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata» e non può omettere di individuare le prove poste a base della decisione, «con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione [...] adottati», e con la confutazione dell'eventuale prova contraria. Le esigenze di una esaustiva argomentazione sono soddisfatte anche da una esposizione stringata, a 'nulla rilevando il numero o la lunghezza delle proposizioni destinate a tale scopo, purché il ragionamento poggi su un substrato dimostrativo chiaramente enunciato e validamente argomentato (esemplificativamente, Sez. 6, n. 14407 del 26/2/2009, Pasquali, Rv. 243266). La sentenza impugnata evade manifestamente dai canoni, ancorché intesi nella loro portata minimale, allorché essa pretermette del tutto di dare conto della prova testimoniale assunta in giudizio e consegna l'affermazione di penale responsabilità ad esiti documentali non meglio identificati, né illustrati; ignorando peraltro - ove il relativo riferimento fosse ,ai verbali di indagine - i limiti di utilizzabilità in dibattimento di tali verbali, estranei al genus della prova documentale, posto che ciò che caratterizza quest'ultima è la sua genesi strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto alla vicenda processuale (Sez. U, n. 36747 del 28/5/2003, Torcasio, Rv. 225466-70). 2. Il ricorso, previo assorbimento delle deduzioni e dei motivi ulteriori, deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al medesimo Ufficio giudiziario che l'ha adottata, diversamente impersonato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. Così deciso il 25/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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