Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09336/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2588-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 334/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.334 depositata il 9.7.2020 la Corte di appello di L’Aquila, confermando la pronuncia del Tribunale di Pescara e respingendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di riconoscimento di qualifica superiore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

2. La Corte di appello - richiamato il contenuto della declaratoria contrattuale della qualifica assegnata al lavoratore e di quella superiore pretesa - ha rilevato che, sulla scorta delle risultanze probatorie, di fonte testimoniale e documentale, correttamente interpretate anche dal Tribunale, era emerso che il Cantagallo – assunto a tempo indeterminato da agosto 2009, dopo lo svolgimento di vari contratti a termine, con inquadramento nella POE B2 – aveva svolto solo sporadicamente (non più di 15 giorni all’anno, nel 2013 e successivamente non più di 15 giorni al mese in alcuni mesi e solo qualche giorno negli altri mesi) le mansioni di conduzione di mezzi speciali (corrispondenti alla qualifica superiore B1 di cui al CCNL dipendenti [OSCURATO:PERSONA]), e inoltre non aveva mai effettuato opere di manutenzione e di riparazione degli stessi non aveva dimostrato di assumere la responsabilità e l’autonomia richieste dal superiore inquadramento ed era sprovvisto altresì del requisito soggettivo (specializzazione professionale) richiesto dalla qualifica superiore B1; in particolare, evidenziava che – a fronte di deposizioni contrastanti sul punto (taluno aveva definito “abituale” la conduzione dei mezzi speciali, altri avevano riferito che ciò avveniva in base alle necessità e alle disposizioni del Responsabile) – le evidenze documentali dimostravano Ric. 2021 n. 02588 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 la occasionalità e comunque la non abitualità della conduzione di detti mezzi (consentendo anche di superare inammissibili qualificazioni valutative effettuate dai testimoni).

3. Avverso la sentenza il lavoratore propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi e l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa, apparente ed apodittica motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), essendosi limitata, la Corte territoriale, a riprodurre laconicamente la decisione del primo giudice senza dar conto degli specifici motivi di impugnazione che censuravano puntualmente la valutazione delle prove, in particolare delle deposizioni testimoniali (che avevano riferito l’abitualità dello svolgimento della mansione superiore).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce travisamento della prova su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., laddove la Corte territoriale – pur investita di specifico motivo di appello sul punto - ha ritenuto, conformemente al Tribunale, che parte dei testimoni avesse riferito che l’attività di conduzione di mezzi speciali da parte del Cantagallo era risultata unicamente occasionale, informazione probatoria mai emersa in atti ed anzi in contrasto con detto testimoniale.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.244 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c, e dell’art. 2103 c.c., Ric. 2021 n. 02588 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 avendo, la Corte territoriale, ritenuto – nonostante specifico motivo di appello sul punto - di non rinnovare l’esame testimoniale nonostante il Tribunale di Pescara avesse sottoposto ai testimoni unicamente il primo capitolo di prova (e non gli altri, seppur ammessi, che erano protesi proprio alla dimostrazione del carattere abituale o quantomeno preponderante della conduzione di mezzi speciali).

4. I primi due motivi non sono fondati.

4.1. L'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n.4 c.p.c. si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232): in questi casi si può dunque parlare di assenza di una motivazione percepibile realmente come tale.

4.2. Ipotesi ancora diversa è quella regolata dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'ultima formulazione della norma, qui applicabile ratione temporis, che si incentra sull'individuazione di un "fatto" il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito e che, per la sua decisività, da intendere come elevato grado logico di pregnanza, se considerato, potrebbe in sé sovvertire l'esito della pronuncia impugnata, sicché si impone la rivisitazione del giudizio, da svolgere tenendo conto anche della circostanza pretermessa: "fatto" di cui è stato omesso l'esame che è da intendere in senso storico - naturalistico (Cass. n. 21152 del 2014), quale circostanza rilevante sia in via diretta, perché costitutiva, modificativa o impeditiva rispetto alla fattispecie legale, sia in via indiretta, quale fatto secondario, dedotto in funzione di prova (Cass. n. 17761 del 2016). [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 02588 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 sostanza l'inadeguatezza della motivazione, rileva ex art. 360 n. 5 c.p.c., nel solo caso in cui essa ometta l'esame di uno o più fatti decisivi.

4.3. Questo deve ritenersi l’assetto giurisprudenziale come delineato da Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053, e racchiusa nella sintesi delineata in tale pronuncia, secondo la quale l'attuale e novellato assetto si caratterizza per la «riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», sicché è denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c., «solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé», che si determina, quale vizio processuale (art. 360 n. 4 c.p.c.), allorquando l'anomalia si manifesti come « "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione», mentre l'aggressione della motivazione nei termini di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. presuppone una specifica modalità delle critica, r igorosamente articolata attraverso l'indicazione del «"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la su.: "decisività"».

4.4. La sentenza impugnata ha analizzato tutte le prove, non solo di fonte testimoniale ma anche di fonte documentale (nella specie, libretti matricolari di utilizzo dei mezzi speciali, ove venivano annotate le attività compiute da ciascun autista), ritenendo di superare la discordanza delle deposizioni testimoniali (alcune, per vero, di mero carattere valutativo) attraverso il “richiamo alle obiettive risultanze documentali, dimostrative della occasionalità e, comunque, della non Ric. 2021 n. 02588 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 abitualità della conduzione dei mezzi de quibus” , aggiungendo, inoltre, che il Cantagallo risultava adibito a tali mezzi non più di 15 giorni all’anno, nel 2013 e successivamente non più di 15 giorni al mese in alcuni mesi e solo qualche giorno negli altri mesi e che nessuna prova era stata fornita in ordine alla stabile adibizione sia a compiti di manutenzione dei mezzi sia alle riparazioni dei mezzi stessi.

Non può quindi dirsi sussistente la denunciata violazione dell'art. 132 c.p.c. (primo motivo) mentre per ciò che concerne la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. (secondo motivo), va esclusa la denunciabilità in sede di legittimità in caso di cd.

"doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 24395 del 2020 e Cass.26764 del 2019).

5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Anche volendo tralasciare il profilo di violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere, nel ricorso, i capitoli di prova e i verbali di udienza con l’ordinanza di ammissione e con le deposizioni dei testimoni, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, ex artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.), la censura si rivolge alle modalità di assunzione della prova testimoniale, ma è noto che la violazione delle formalità stabilite per l'ammissione e l’assunzione della prova testimoniale, giacché ritenuta lesiva soltanto di interessi individuali delle parti, rimane affidata al meccanismo dell'art. 157, comma 2, c.p.c.; pertanto deve essere eccepita dalla parte interessata durante l’assunzione del mezzo istruttorio (o all’udienza immediatamente successiva), rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione, men che meno in Ric. 2021 n. 02588 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Cassazione laddove non si deduca e provi che l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata e successivamente coltivata (cfr., Cass. n. 24292 del 2916, Cass. n. 21395 del 2014 nonché, in tema, Cass.

SS.UU. n. 16723 del 2020).

5.1. La Corte di appello, oltre a rilevare che “seppur nell’ambito della risposta al primo capitolo, i testimoni hanno risposto sostanzialmente sui fatti dedotti anche nei capitoli successivi”, ha evidenziato che “né l’odierno appellante [Cantagallo] si è doluto nell’immediatezza di tale tecnica di interrogatorio più discorsiva”.

6. Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusto il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 02588 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1 febbraio 2022.

Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 02588 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -8- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2588-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 334/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.334 depositata il 9.7.2020 la Corte di appello di L’Aquila, confermando la pronuncia del Tribunale di Pescara e respingendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di riconoscimento di qualifica superiore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La Corte di appello - richiamato il contenuto della declaratoria contrattuale della qualifica assegnata al lavoratore e di quella superiore pretesa - ha rilevato che, sulla scorta delle risultanze probatorie, di fonte testimoniale e documentale, correttamente interpretate anche dal Tribunale, era emerso che il Cantagallo – assunto a tempo indeterminato da agosto 2009, dopo lo svolgimento di vari contratti a termine, con inquadramento nella POE B2 – aveva svolto solo sporadicamente (non più di 15 giorni all’anno, nel 2013 e successivamente non più di 15 giorni al mese in alcuni mesi e solo qualche giorno negli altri mesi) le mansioni di conduzione di mezzi speciali (corrispondenti alla qualifica superiore B1 di cui al CCNL dipendenti [OSCURATO:PERSONA]), e inoltre non aveva mai effettuato opere di manutenzione e di riparazione degli stessi non aveva dimostrato di assumere la responsabilità e l’autonomia richieste dal superiore inquadramento ed era sprovvisto altresì del requisito soggettivo (specializzazione professionale) richiesto dalla qualifica superiore B1; in particolare, evidenziava che – a fronte di deposizioni contrastanti sul punto (taluno aveva definito “abituale” la conduzione dei mezzi speciali, altri avevano riferito che ciò avveniva in base alle necessità e alle disposizioni del Responsabile) – le evidenze documentali dimostravano Ric. 2021 n. 02588 sez. ML - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 la occasionalità e comunque la non abitualità della conduzione di detti mezzi (consentendo anche di superare inammissibili qualificazioni valutative effettuate dai testimoni). 3. Avverso la sentenza il lavoratore propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi e l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa, apparente ed apodittica motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), essendosi limitata, la Corte territoriale, a riprodurre laconicamente la decisione del primo giudice senza dar conto degli specifici motivi di impugnazione che censuravano puntualmente la valutazione delle prove, in particolare delle deposizioni testimoniali (che avevano riferito l’abitualità dello svolgimento della mansione superiore). 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce travisamento della prova su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., laddove la Corte territoriale – pur investita di specifico motivo di appello sul punto - ha ritenuto, conformemente al Tribunale, che parte dei testimoni avesse riferito che l’attività di conduzione di mezzi speciali da parte del Cantagallo era risultata unicamente occasionale, informazione probatoria mai emersa in atti ed anzi in contrasto con detto testimoniale. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.244 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c, e dell’art. 2103 c.c., Ric. 2021 n. 02588 sez. ML - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 avendo, la Corte territoriale, ritenuto – nonostante specifico motivo di appello sul punto - di non rinnovare l’esame testimoniale nonostante il Tribunale di Pescara avesse sottoposto ai testimoni unicamente il primo capitolo di prova (e non gli altri, seppur ammessi, che erano protesi proprio alla dimostrazione del carattere abituale o quantomeno preponderante della conduzione di mezzi speciali). 4. I primi due motivi non sono fondati. 4.1. L'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n.4 c.p.c. si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232): in questi casi si può dunque parlare di assenza di una motivazione percepibile realmente come tale. 4.2. Ipotesi ancora diversa è quella regolata dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'ultima formulazione della norma, qui applicabile ratione temporis, che si incentra sull'individuazione di un "fatto" il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito e che, per la sua decisività, da intendere come elevato grado logico di pregnanza, se considerato, potrebbe in sé sovvertire l'esito della pronuncia impugnata, sicché si impone la rivisitazione del giudizio, da svolgere tenendo conto anche della circostanza pretermessa: "fatto" di cui è stato omesso l'esame che è da intendere in senso storico - naturalistico (Cass. n. 21152 del 2014), quale circostanza rilevante sia in via diretta, perché costitutiva, modificativa o impeditiva rispetto alla fattispecie legale, sia in via indiretta, quale fatto secondario, dedotto in funzione di prova (Cass. n. 17761 del 2016). [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 02588 sez. ML - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 sostanza l'inadeguatezza della motivazione, rileva ex art. 360 n. 5 c.p.c., nel solo caso in cui essa ometta l'esame di uno o più fatti decisivi. 4.3. Questo deve ritenersi l’assetto giurisprudenziale come delineato da Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053, e racchiusa nella sintesi delineata in tale pronuncia, secondo la quale l'attuale e novellato assetto si caratterizza per la «riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», sicché è denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c., «solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé», che si determina, quale vizio processuale (art. 360 n. 4 c.p.c.), allorquando l'anomalia si manifesti come « "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione», mentre l'aggressione della motivazione nei termini di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. presuppone una specifica modalità delle critica, r igorosamente articolata attraverso l'indicazione del «"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la su.: "decisività"». 4.4. La sentenza impugnata ha analizzato tutte le prove, non solo di fonte testimoniale ma anche di fonte documentale (nella specie, libretti matricolari di utilizzo dei mezzi speciali, ove venivano annotate le attività compiute da ciascun autista), ritenendo di superare la discordanza delle deposizioni testimoniali (alcune, per vero, di mero carattere valutativo) attraverso il “richiamo alle obiettive risultanze documentali, dimostrative della occasionalità e, comunque, della non Ric. 2021 n. 02588 sez. ML - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 abitualità della conduzione dei mezzi de quibus” , aggiungendo, inoltre, che il Cantagallo risultava adibito a tali mezzi non più di 15 giorni all’anno, nel 2013 e successivamente non più di 15 giorni al mese in alcuni mesi e solo qualche giorno negli altri mesi e che nessuna prova era stata fornita in ordine alla stabile adibizione sia a compiti di manutenzione dei mezzi sia alle riparazioni dei mezzi stessi. Non può quindi dirsi sussistente la denunciata violazione dell'art. 132 c.p.c. (primo motivo) mentre per ciò che concerne la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. (secondo motivo), va esclusa la denunciabilità in sede di legittimità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 24395 del 2020 e Cass.26764 del 2019). 5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Anche volendo tralasciare il profilo di violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere, nel ricorso, i capitoli di prova e i verbali di udienza con l’ordinanza di ammissione e con le deposizioni dei testimoni, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, ex artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.), la censura si rivolge alle modalità di assunzione della prova testimoniale, ma è noto che la violazione delle formalità stabilite per l'ammissione e l’assunzione della prova testimoniale, giacché ritenuta lesiva soltanto di interessi individuali delle parti, rimane affidata al meccanismo dell'art. 157, comma 2, c.p.c.; pertanto deve essere eccepita dalla parte interessata durante l’assunzione del mezzo istruttorio (o all’udienza immediatamente successiva), rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione, men che meno in Ric. 2021 n. 02588 sez. ML - ud. 01-02-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Cassazione laddove non si deduca e provi che l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata e successivamente coltivata (cfr., Cass. n. 24292 del 2916, Cass. n. 21395 del 2014 nonché, in tema, Cass. SS.UU. n. 16723 del 2020). 5.1. La Corte di appello, oltre a rilevare che “seppur nell’ambito della risposta al primo capitolo, i testimoni hanno risposto sostanzialmente sui fatti dedotti anche nei capitoli successivi”, ha evidenziato che “né l’odierno appellante [Cantagallo] si è doluto nell’immediatezza di tale tecnica di interrogatorio più discorsiva”. 6. Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusto il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 02588 sez. ML - ud. 01-02-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2588/2021 Numero sezionale 1229/2022 Numero di raccolta generale 9336/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1 febbraio 2022. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 02588 sez. ML - ud. 01-02-2022 -8- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c
Sentenza Cassazione n. 09336/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris