CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA- sul ricorso principale iscritto al n. 445/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiampaolo [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso il suo studio in Roma, ViaAntonio Bertoloni n. 1/E-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. del Lazio-Sez.dist. di Latina n.2929/2016 depositata il 16/05/2016;- nonché sul ricorso successivo proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026Giampaolo [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso il suo studio in Roma, ViaAntonio Bertoloni n. 1/E-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-resistente-avverso i provvedimenti della [OSCURATO:PERSONA] di Latina dell’Agenziadelle entrate, rispettivamente, di diniego di definizione agevolata ex art. 6d.l. n. 119 del 2018 dell’8 gennaio 2020 e di rigetto dell’istanza direvisione in auto tutela del 18 febbraio 2020;- nonché sull’ulteriore ricorso successivo proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiampaolo [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso il suo studio in Roma, ViaAntonio Bertoloni n. 1/E-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-intimata-avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art 1 l. n.197 del 2022 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina dell’Agenzia delleentrate in data 9 novembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20261. Il concessionario della riscossione per la provincia di Latina (GERITS.P.A.) inviava a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]comunicazione mediante la quale la informava della possibilità di accedereal condono previsto dall'art. 12 l. n. 289 del 2002; sicché la contribuenteformalizzava l'adesione versando la prima rata dovuta, pari all'80% del25% del carico iscritto; “nell'anno 2004” – come, segnatamente, dacontroricorso – “il concessionario per l'esazione inviava nota nella qualeconfermava la validità dell'adesione al condono e del primo versamento esollecitava [la] contribuente a provvedere al secondo versamento a saldo.In detta comunicazione il gestore comunicava espressamente che: ...‘come previsto dall'art. 12 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 289 le abbiamo a suotempo inviato una comunicazione per informarla della possibilità didefinire invia agevolata il pagamento di somme iscritte a suo carico inruoli a noi consegnati da [OSCURATO:PERSONA] entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ...’”; “la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. provvedeva quindi al pagamento deldovuto”.Nondimeno, con comunicazione del 19 marzo 2010, l’Ufficio di Latinadell’Agenzia delle entrate comunicava diniego al condono, atteso che i ruolierano stati affidati al concessionario il 10 dicembre 2001, ossia oltre iltermine di legge (30 giugno 2001).2. La contribuente impugnava il provvedimento di diniego e l’adita CTPdi Latina, con sentenza n. 531/02/11, depositata il 6 dicembre 2011,accoglieva il ricorso, argomentando che, “nel caso, a seguito delpagamento effettuato dal[la] ricorrente [dopo] invito del Concessionarioche può considerarsi parte attiva dell’Amministrazione finanziaria in ordinealla sua funzione esattiva [,] si configura un affidamento legittimo chegiustifica l’accoglimento”.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20263. L’Ufficio proponeva appello per violazione dell’art. 10 St. contr.3.1. La CTR del Lazio, con sentenza n. 2929/39/16 pubblicata il 16marzo 2016, lo respingeva, sulla base essenzialmente, della seguentemotivazione:«[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il principio della tutela del legittimo affidamento delcittadino sia stato correttamente richiamato dal primo giudice: il principio, infatti,ormai consolidato nelle decisioni della Corte Suprema è reso esplicito in materiatributaria dall’art. 10, comma primo, della L. n. 212/00 (Statuto dei diritti delcontribuente), trova origine nei principi affermati dagli art. 3, 23, 53 e 97 Cost.espressamente richiamati dall’art. 1 del medesimo statuto ed è reso immanentein tutti i rapporti di diritto pubblico, costituendo uno dei fondamenti dello stato didiritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa edamministrativa […]. Nel caso in esame, infatti, non è contestato che la [OSCURATO:SOCIETA] ricevette l’invito a condonare i ruoli da parte dell’Agente dellaRiscossione e che pagò quanto era stato dallo stesso liquidato, ritenendo,ragionevolmente, di aver così soddisfatto integralmente la pretesa fiscale».4. Proponeva (in via principale) ricorso per cassazione l’Agenzia delleentrate con un motivo, così radicando la causa n. 445 del 2017 r.g.; adesso resisteva la contribuente con articolato controricorso.5. Nondimeno, in vista dell’udienza in camera di consiglio fissata per il13 marzo 2019 innanzi alla Sez. VI-Trib., la contribuente depositavaistanza di sospensione del giudizio, rappresentando di volersi avvaleredella definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dallal. n. 136 del 2018. Alla suddetta udienza, il Collegio, preso attodell’istanza, rinviava la causa a nuovo ruolo.5.1. Effettivamente l’istanza di definizione agevolata veniva dallacontribuente presentata il 25 maggio 2019.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20265.1.1. Tuttavia, giusta prot. n. 71272020 dell’8 gennaio 2020, la DP diLatina opponeva diniego, essenzialmente sul presupposto del diniego dicondono di condono.5.2. Seguiva, in data 27 gennaio 2020, istanza di revisione inautotutela, che la DP di Latina rigettava, giusta provvedimento del 18febbraio 2020, integralmente confermativo del provvedimento di diniego.6. La contribuente presentava ricorso ai sensi dell’art. 6, comma 12,d.l. n. 119 del 2018, sia avverso il provvedimento di diniego, sia avverso ilprovvedimento di rigetto dell’istanza di revisione in autotutela, spiegandodue motivi.6.1. Nel subprocedimento radicato con tale ricorso successivo,l’Agenzia delle entrate si costituiva ai soli fini dell’eventuale partecipazioneall’udienza.7. Ulteriormente, nelle more, a seguito di ulteriore udienza addì 7ottobre 2020 innanzi alla Sez. VI-Trib. con esito di rimessione della causasul ruolo per la trattazione innanzi alla Sez. V, la contribuente, alla streguadi quanto riferito nel “ricorso ai sensi dell’art.1, comma 200, L. n.197/2022”, proponeva nuova domanda di definizione agevolata, questavolta “ai sensi delle più favorevoli disposizioni di cui all’art. 1, commi da186 a 202, L. n. 197/2022”, “previa dichiarazione di volersi avvalere ditale definizione e richiesta di sospensione depositata nel giudizio pendente‘ut supra’ ai sensi dell’art. 1, comma 197 L. n. 197/2022”.6.1. In data 9 novembre 2023, la DP di Latina opponeva diniego (dellecui motivazioni si darà conto nelle ragioni della decisione).7. Avverso siffatto provvedimento di diniego proponeva ricorso percassazione la contribuente, spiegando due motivi.7.1. Nel subprocedimento radicato con tale ulteriore ricorsosuccessivo, l’Agenzia delle entrate restava intimata.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20267.1. In vista dell’odierna adunanza camerale di trattazione di tutti iricorsi, la contribuente deposita ampia memoria telematica, ulteriormenteillustrando le sue ragioni, sia “quanto al primo ricorso proposto ai sensidell’art. 6 comma 12 L. n. 136/2018”, sia “quanto al secondo ricorsoproposto ai sensi dell’art. 1, comma 200, L. n. 197/2022”, sia, ancora,quanto al ricorso principale dell’Agenzia, “per la denegata ipotesi che laCorte andasse in diverso avviso, rigettando i ricorsi di cui sub 1) [ossia: dicui innanzi]”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Assume rilievo prioritario – in quanto potenzialmente assorbente – ilsecondo ricorso successivo della contribuente– che dunque procedesi adesaminare per primo – avverso il provvedimento di diniego di definizioneagevolata del 9 novembre 2023.1.1. Esso è così testualmente motivato:«La lite non rientra tra quelle definibili ai sensi dell'art. 1 co. 186-202 della L197/2022, vertendo su precedente diniego di condono ex art. 12 L. 289/2002.Come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. l3l7 del 19 gennaio 2018,non rientrano nel campo di applicazione del citato art. 6 i rapporti tributari e leliti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate, con particolareriferimento a quelle connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelleconcernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovverol’esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della stessa(si vedano sul punto la Circolare dell'Agenzia delle Entrate - DivisioneContribuenti n. 6/2019 punto 2.3.3 e la Circolare delle Entrate - DirezioneCentrale [OSCURATO:PERSONA] n. 2/2023 pag. 22)».2. Orbene, entrambi i motivi su cui si impernia il secondo ricorsosuccessivo avverso detto provvedimento, per sovrapponibilità di censure,possono essere enunciati e trattati congiuntamente.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20263. Con il primo motivo di tale ricorso si denuncia: “Violazione di leggeper falsa ed errata interpretazione ed applicazione, dell’art. 1, commi 186-202 L. n. 197/2022 e dell’art. 6 L. n. 136/2018, della Circolaredell’Agenzia delle Entrate – Direzione contribuenti n. 6/2019 – 2.3.3, dellaCircolare delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] n.2/2023 pag. 22, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Illegittimitàdi entrambe le circolari extra e praeter legem, in violazione della L. n.197/2022, art. 1 comma 193, e della L. n. 136/2018, art. 6, comma 1 e 5,lett. a) e b), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.3.1. Per la contribuente, “al contrario di quanto affermatonell’impugnato diniego, il giudizio di cassazione della sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale, non concerne il provvedimento didiniego ‘illo tempore’ emesso dall’Ufficio sull’istanza di definizioneagevolata dei ruoli ex art. 12 della L. n. 289/2002 originariamentepresentata dalla ‘[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.’ su invito dell’Amministrazione, bensìconcerne ed ha ad oggetto la verifica della legittimità dell’applicazione, neitermini decisi dalla [OSCURATO:PERSONA], dell’art. 10, commaprimo, della legge n. 212/2000, in riconoscimento della tutela […]accordata al legittimo affidamento ingenerato nella contribuente daicomportamenti dell’amministrazione”. “La ‘lite pendente’ nel giudizio percassazione promosso dall’Agenzia delle Entrate, non attiene alla fattispeciedell’'ulteriore, duplice fruizione’ della definizione agevolata di obbligazionitributarie già beneficiarie di precedente definizione agevolata, ma riguardaunicamente la legittimità della decisione estintiva dell’obbligazionetributaria per effetto della tutela del legittimo affidamento; a nullarilevando che la controversia fosse stata introdotta con impugnazioneavanti la [OSCURATO:PERSONA] di Latina della revoca delladefinizione a suo tempo perfezionata ex art. 12 L. n. 289/2002. Revoca,peraltro priva di effetto, in quanto tardivamente comunicata con diniegoespresso dall’Agenzia delle Entrate dopo ben sette anni”. Il provvedimentoNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026di diniego “non è supportato da disposizioni di legge primaria, in quantoderivato da mere circolari di interpretazione e di attuazione ‘extra’ e‘praeter legem’ dell’Agenzia delle Entrate, di per sé illegittime e comunqueerroneamente richiamate ed applicate al caso in questione”.4. Con il secondo motivo di tale ricorso si denuncia: “Violazione dilegge per falsa ed errata interpretazione ed omessa applicazione, dell’art.10, comma 1, L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.4.1. Per la contribuente, il provvedimento di diniego ignora, altresì, “ilrichiamo all’art. 10, comma 1, L. n. 212/2000 sulla tutela dell’affidamento,posta a base delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie in primecure ed in appello a motivazione della dichiarata estinzionedell’obbligazione tributaria”. In particolare, “l’Amministrazione ha violatol’art. 10 cit. L. n. 212/2000 per falsa ed errata interpretazione ed omessaapplicazione: 1) ritenendone ingiustificatamente irrilevante la portata e glieffetti statuiti dalle [OSCURATO:PERSONA]; 2) non tenendo inconsiderazione che nel caso di specie, estinta l’obbligazione tributaria adiverso titolo, è oggettivamente escluso che si versi nel caso del ‘condonodi condono’ di tributi che nel nostro caso non potrebbero essere soggetti areiterata doppia falcidie, in quanto estinti ancor prima edindipendentemente dalla definizione agevolata di cui si tratta”.5. Entrambi i superiori motivi sono fondati, ai sensi della motivazione aseguire.6. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, prevede l’istituto della“definizione agevolata” (tale essendo testualmente definita ai commi 192ss.) in relazione alle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria incui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e deimonopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quelloNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data dientrata in vigore della [medesima] legge”.In effetti, il comma 186, per esteso, recita:«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni statoe grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche aseguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possonoessere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo delgiudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di unimporto pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546».La definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022,mirando ad una deflazione del contenzioso tributario, ha un oggettoprocessuale che può essere, in prima battuta, individuato nellecontroversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria.6.1. Siffatto oggetto è, ulteriormente, meglio precisabile alla luce delcomma 195, che recita:«Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentatauna distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo edeffettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quellarelativa a ciascun atto impugnato».“Ergo”, poiché definibili sono le “controversie autonome”, e poiché pertali devono intendersi “quell[e] relativ[e] a ciascun atto impugnato”,l’oggetto processuale della definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, l.n. 197 del 2022 si ricollega ad una controversia pendente attribuita allagiurisdizione tributaria a seguito dell’impugnazione di un atto di cui, aisensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, è consentita l’impugnazionedinanzi al Giudice tributario.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20266.2. Tra gli atti impugnabili dinanzi al Giudice tributario, la lett. h) delcomma 1 dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 contemplala “il rigetto didomande di definizione agevolata di rapporti tributari”.7. Può, pertanto, ritenersi consentita una prima provvisoriaconclusione: stando alla lettera dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022,definibile in via agevolata ex art. 1 l. n. 197 del 2022 è (in linea diprincipio, salve le precisazioni che si effettueranno in prosieguo) ancheuna controversia – come quella che ne occupa – scaturentedall’impugnazione del “rigetto di domande di definizione agevolata dirapporti tributari”.8. Ciò traccia una differenza testuale tra la definizione agevolatadell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 ed altre esperienze didefinizione agevolata conosciute dall’ordinamento, tra cui, ad esempio,quella dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, che espressamenteevoca i soli “atti impositivi”, statuendo:«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado delgiudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possonoessere definite […]».8.1. Del resto, lo stesso art. 1, comma 206, l. n. 197 del 2022contempla una formula definitoria, alternativa a quella dianzi descritta,concernente le sole controversie scaturite dall’impugnazione di “attiimpositivi”:«In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, lecontroversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzialle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto attiimpositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546».Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20268.2. Sia consentito di far rilevare che la suddetta differenza testualetra la definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 equella dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 affiora di riflesso anchenegli atti di prassi.Rilevano le circolari n. 6E del 1° aprile 2019, sulla definizione dell’art.6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, e la circolare n. 2/E del 27 gennaio2023, sulla definizione dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022: diverse,come si sta per dire, sebbene entrambe richiamate dal provvedimento didiniego.La prima circolare, al par. 2.3.3, p. 11, espressamente recita (conaffermazione che, peraltro, si rivelerà non integralmente condivisibile) che«non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 6 i rapporti tributari e le litiche hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate, con particolareriferimento a quelle connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelleconcernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovverol’esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini delladefinizione agevolata».A supporto dell’assunto è richiamata in nota Cass. n. 1317 del 2018.La seconda circolare, al par. 4, sottopar. “Ambito di applicazione”, p.22, si limita invece ad evidenziare che«non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte delcontribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso odi spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile».9. Fermo tutto quanto precede, preme soffermarsi su due profili.9.1. Il primo.9.1.1. La lettera dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, nella partein cui non limita il suo ambito di applicazione alle sole controversieoriginanti dall’impugnazione di atti impositivi, non è, di per sé, neppureNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026essenziale per affermare che sono suscettibili di definizione agevolataanche le controversie originanti dall’impugnazione di provvedimenti di“rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari” ex art.19, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 546 del 1992 (donde la preannunciatanon integrabilità della circolare n. 6E del 1° aprile 2019).9.1.2. Invero – come si vedrà approfonditamente in appresso –l’analisi della giurisprudenza meno recente annovera l’affermazione dellacd. ulteriore condonabilità anche in riferimento a controversie sullacontestazione dei presupposti per accedere a definizione agevolatafinanche con riguardo a previsioni normative limitanti l’ambito applicativodel condono ai soli atti impositivi. Tali – si anticipa – sono i casi di Cass. n.8591 del 2006 e Cass. n. 20785 del 2005, che depongono per l’ulteriorecondonabilità di siffatte controversie in relazione a definizioni di litipendenti ex art. 16, commi 1 e 3, l. n. 289 del 2002, nonostante che, aisensi, in particolare, della lett. a) del comma 3, la lite pendentesuscettibile di definizione ex comma 1 fosse “quella in cui [era] partedell'amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi diaccertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro attodi imposizione”.9.2. Il secondo.9.2.1. In ogni caso, in rapporto alle controversie originantidall’impugnazione di provvedimenti di “rigetto di domande di definizioneagevolata di rapporti tributari” ex art. 19, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 546del 1992, la differenza testuale tra la definizione agevolata dell’art. 1,comma 186, l. n. 197 del 2022, nel cui ambito dette controversierientrano, ed altre esperienze di definizione agevolata evocanti i soli attiimpositivi, nel cui ambito dette controversie (apparentemente) nonrientrano, non introduce una vulnerazione concettuale al criterio – cui siispirano ad es. Cass. nn. 6093 del 2024 e 24996 del 2023, che hannoNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026ritenuto non definibili ex art. 5 l. n. 130 del 2010 controversie concernentiistanze di rimborso, cui pure si riferisce, nella prima parte, la lett. h) delcomma 1 dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 – della definibilità, in viaconcettuale, logica e quindi giuridica, delle sole controversie in cui l’A.F. ècreditrice ed il contribuente debitore.9.2.2. Più precisamente, a termini dei citati precedenti (cui “adde”, inpassato, Cass. n. 23786 del 2010), “le disposizioni in materia di condonomirano a definire i crediti tributari vantati dal Fisco nei confronti deicontribuenti, non già da questi ultimi nei confronti del primo” (Cass. n.6093 del 2024, in motiv., par. 1.5, p. 5), sul presupposto che il potereimpositivo dell’Amministrazione “si collega in modo del tutto inequivoco,sia concettualmente, sia logicamente, sia giuridicamente, allamanifestazione di una pretesa per maggiori tributi, del tutto incompatibilecon la richiesta di rimborso di tributi versati e non dovuti che formaoggetto del presente giudizio” (Cass. n. 24996 del 2023, in motiv., penult.tratt., p. 4).9.2.3. Tuttavia, tali precedenti – pur in difetto di esplicito riferimento,anche da parte dell’art. 5 l. n. 130 del 2010, agli atti impositivi –Mentre invece, in rapporto alle controversie originanti dall’impugnazione diprovvedimenti di “rigetto di domande di definizione agevolata di rapportitributari”, è proprio il provvedimento di rigetto a confermarel’Amministrazione nella posizione di creditrice e correlativamente ilcontribuente in quella di debitore.10. A questo punto del ragionamento, viene “funditus” in rilievo il“thema” delle precisazioni alla conclusione, in precedenzaprovvisoriamente attinta, della definibilità in via agevolata ex art. 1 l. n.197 del 2022 anche di una controversia scaturente dall’impugnazione del“rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/202611. Detto “thema” involge il cd. divieto di condono di condono, cuil’impugnato provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art 1 l.n. 197 del 2002 in data 9 novembre 2023 si rifà in due direzioni nonsovrapponibili e perciò entrambe meritevoli di scrutinio: sia invocando “lasentenza n. l3l7 del 19 gennaio 2018” per sostenere che “non rientranonel campo di applicazione del citato art. 6 i rapporti tributari e le liti chehanno usufruito di precedenti definizioni agevolate”, sia però ancheestendendo l’esclusione alle liti “concernenti il rigetto di una precedentedomanda di definizione agevolata”.12. Detto “thema” impone una breve disamina della giurisprudenza,dalla cui ricostruzione si evince che, in realtà, non è, come in ultimaanalisi restrittivamente preteso dal provvedimento, la pura e semplicepresentazione di una pregressa istanza di definizione ad ostare all’ulterioredefinizione.13. Un utile punto di partenza per contestualizzare leconcettualizzazioni – anche recenti (richiamate dal provvedimento con lacitazione di Cass. n. 1317 del 2018) – in materia è rappresentato da Cass.n. 21328 del 2006, cui si deve il principio a termini del quale “il condonofiscale, essendo un accertamento straordinario o eccezionale, in derogaalle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario, non èammissibile, in mancanza di un'esplicita disposizione legislativa,relativamente a un altro condono: consentire un ulteriore accertamentostraordinario, derivante da una legge successiva, di un rapporto giàaccertato in via straordinaria, equivarrebbe infatti ad ammettereun'eccezione di secondo grado”.13.1. Si delinea pertanto l’effettiva “ratio” del divieto di condono dicondono, rappresentata da ciò che il condono è di per sé un“accertamento straordinario o eccezionale […] di un rapporto tributario”,ragion per cui, “già accertato in via straordinaria” detto rapporto, vieneNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026meno il sostrato in sé di un ulteriore accertamento. Di conseguenza,l’ambito del divieto presuppone un “accertamento straordinario oeccezionale” del rapporto: la qual cosa equivale a dire che il divieto,nell’accezione propria, colpisce la lite avente ad oggetto la determinazionedelle somme dovute ai fini della pregressa definizione agevolata, perl’effetto necessariamente perfezionatasi (mentre – rammentasi – nellafattispecie oggetto del presente giudizio le parti contendonodell’impugnazione di diniego di condono).14. Nel solco testé delineato si inserisce Cass. n. 1317 del 2018,pertanto di per sé inconferentemente citata dal provvedimento, cui, pervero, va ad aggiungersi anche Cass. n. 14993 del 2018.14.1. Tali pronunce (ed in particolare quest’ultima, da cui è tratto ilprincipio a seguire) affermano infatti che, “in materia di condono fiscale,tale non estensibile analogicamente, ed in difetto di un'esplicitadisposizione legislativa, non è ammissibile il cd. ‘condono di condono’,giacché, in caso contrario, il contribuente fruirebbe irragionevolmente perdue volte, con riguardo alla stessa imposta, di un atto clemenziale dettatoda contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario,così determinandosi un ‘vulnus’ al principio di parità di trattamento difronte al fisco, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., sia per l'esiguità dellesomme recuperate dall'Erario, sia per il contenzioso che ne deriverebbe,con conseguenti ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario”.15. Ma v’è di più.15.1. La superiore interpretazione del divieto trova storicamenteconferma in Cass. n. 15843 del 2006, a termini della quale “non rientranonel concetto di lite pendente, e non sono pertanto suscettibili didefinizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n.289, le controversie aventi ad oggetto esclusivamente la liquidazione,Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026senza applicazione di sanzioni, di dichiarazioni integrative presentate dalcontribuente in occasione di un precedente provvedimento di condono(nella specie, quello previsto dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516)”.16. Tuttavia, subito in appresso, Cass. n. 15843 del 2006 –affrontando le questioni involte nel secondo spettro del provvedimentooggetto del presente giudizio, laddove esclude l’ulteriore condonabilità diliti “concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizioneagevolata” – fa espressamente salva l’ipotesi in cui (“a meno che”) “lacontroversia non investa l'interpretazione e la portata applicativa delladomanda di condono originariamente presentata: in tal caso, infatti, nonesaurendosi la lite nell'esatta determinazione delle somme dovute dalcontribuente ai fini della definizione agevolata, oggetto della controversianon è esclusivamente l'attività vincolata volta alla mera applicazione dellalegge attraverso l'esecuzione di operazioni di calcolo sulla base degliimporti dichiarati dal contribuente”.16.1. Pertanto, non è ulteriormente condonabile la controversia che siesaurisce “nell'esatta determinazione delle somme dovute dalcontribuente ai fini della definizione agevolata”; mentre in tale “genus”non è sussumibile, e dunque è condonabile, la controversia che “investal'interpretazione e la portata applicativa della domanda di condonooriginariamente presentata”.17. In verità, l’ambito delle controversie ulteriormente condonabili èpiù ampio rispetto a quello tratteggiato da Cass. n. 15843 del 2006,siccome comprensivo, più in generale, di “una seconda controversia,effettiva e non meramente apparente, relativa all'applicazione [in sé] dellanormativa di condono”.18. Questa espressione è tratta dalla già menzionata Cass. n. 8591 del2006, a termini della cui motivazione (par. 2.4, pp. 9 e 10), “oveNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026successivamente al precedente condono insorga una secondacontroversia, effettiva e non meramente apparente, relativaall’applicazione della normativa di condono, si è in presenza di una litependente suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 16, co. 3, lett. a), l.27-12-2002 n. 289”.18.1. La fattispecie su cui è intervenuta la pronuncia in disamina èparticolarmente significativa al cospetto del presente giudizio, giacché (cfr.sinteticamente Rv. 590972-01), “nel corso del giudizio relativoall'impugnazione di un avviso di rettifica e di irrogazione di sanzione inmateria di IVA, il contribuente aveva presentato dichiarazione integrativaper la definizione della controversia ai sensi della legge 30 dicembre 1991,n. 413, la cui idoneità era stata peraltro contestata dall'amministrazionefinanziaria, onde il contribuente aveva successivamente proposto ulterioreistanza di definizione a norma dell'art. 16 della sopravvenuta legge n. 289del 2002: istanza che la S.C. ha ritenuto ammissibile sulla base delprincipio in massima”).19. Cass. n. 8591 del 2006 richiama adesivamente Cass. n. 20785 del2005, che già aveva avuto modo di affermare il principio per cui “non èammissibile, di regola, l'applicabilità di un condono ad una controversiaconcernente una cartella di pagamento relativa ad un precedentecondono, in quanto la lite fiscale viene definita mediante l'applicazione delprovvedimento di condono e non può esserlo una seconda volta. Ciò nontoglie però che in un momento successivo possa insorgere una nuovacontroversia, effettiva e non meramente apparente, relativaall'applicazione della normativa di condono oppure all'interpretazione oalla valutazione della dichiarazione integrativa. In tal caso, pertanto, si èin presenza di una lite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell'art.16, terzo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/202619.1. In particolare, nella motivazione di Cass. n. 20785 del 2005 –che illumina sulla fattispecie, non dissimile da quella vertita nel presentegiudizio – si legge (par. 4, pp. 6 e 7) che ben«in un momento successivo [“alla liquidazione di una dichiarazione integrativa”][può] insorgere una nuova controversia, effettiva e non meramente apparente,relativa all'applicazione della normativa di condono oppure all'interpretazione oalla valutazione della dichiarazione integrativa.È quanto si è verificato, appunto, nel caso di specie.La contribuente ha impugnato, infatti, la cartella di pagamento emessa dall'ufficioin sede di liquidazione della dichiarazione di rettifica ritenendo che quest'ultimapotesse valere soltanto come dichiarazione integrativa semplice e non comeistanza di definizione automatica.In questo caso, dunque, la richiesta di applicazione del condono precedente hainnescato una nuova controversia effettiva, e non meramente formale.Quella attuale, in realtà, non è più la lite originaria che aveva come oggettol'imposizione in sé (e che - come è pacifico - è stata effettivamente condonata enon potrebbe esserlo una seconda volta), ma una nuova controversia, conoggetto diverso, relativa all’applicazione del precedente condono ed all'efficacia,anche alla luce dell'interpretazione del comportamento tenuto nella circostanzadalla contribuente, da attribuire alla dichiarazione integrativa allora presentata.Proprio perché effettiva, l'attuale controversia era astrattamente suscettibile difruire di un nuovo provvedimento di definizione agevolata, e di conseguenza itermini di impugnazione erano sospesi ai sensi dei già citato art. 16, e, comeconseguenza ulteriore, il ricorso per Cassazione deve ritenersi tempestivo».20. In sintesi, unendo i portati di Cass. n. 8591 del 2006 a Cass. n.20785 del 2005, pare al Collegio di poter concludere (senza con ciòdisconoscere la perdurante attualità dell’insegnamento di Cass. nn. 1317 e14993 del 2018, tuttavia applicabile al solo caso di condono su condono insenso, per così dire, proprio e stretto, come “supra” delineato) che,Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026qualora, successivamente a condono, insorga una secondacontroversia, effettiva e non meramente apparente, relativaall’applicazione della normativa condonistica, anche con riguardo allapresentazione di un’istanza di condono la cui idoneità sia stata contestatadall’A.F., si è in presenza di una lite pendente suscettibile di definizione aisensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022, che non incorrenel divieto di condono di condono, in quanto essa non è più la liteoriginaria che aveva come oggetto l'imposizione in sé (e che è stataeffettivamente condonata e non potrebbe esserlo una seconda volta), mauna nuova controversia, con oggetto diverso, sul precedente condono el'efficacia, ai fini del suo perfezionamento, del comportamento delcontribuente.21. Tornando al caso di specie, il provvedimento di diniego del 9novembre 2023 va finanche dichiaratamente in contraria direzione rispettoai superiori insegnamenti: in specie – laddove, dopo aver senza attinenzarichiamato Cass. n. 1317 del 2018, assume la non definibilità di liti“concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizioneagevolata” – obnubila che l’originario ricorso (fondato o meno che fosse)della contribuente avverso il diniego di condono previsto dall'art. 12 l. n.289 del 2002 – su cui è andato innestandosi, nel corso del giudizio dicassazione, l’ulteriore ricorso (ossia il primo successivo) avverso il diniegodi condono previsto dall’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 – non atteneva più (perrecuperare le parole di Cass. n. 20785 del 2005) all’“imposizione in sé”,condonata “a monte” e non più condonabile, ma ad un “oggetto diverso”,riguardante l’efficacia o meno del primo condono ex art. 12 l. n. 289 del2002, in rapporto al comportamento della contribuente ed altresì,parallelamente, a quello dell’Amministrazione: oggetto che viepiù – pereffetto del suddetto primo ricorso successivo – si è arricchito incassazione, determinando un allargamento (ma sempre sulla medesimachina concettuale) del “thema disputandum”, in rapporto alle ragioni delNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026diniego di condono ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 paventatedall’Amministrazione ed avversate dalla contribuente.21. Acclarato ciò, la contribuente, in allegato alla nota del 15 maggio2023, deposita mod. F24 dei pagamenti, con riferimento ai quali nullal’Agenzia osserva.22. Il secondo ricorso successivo della contribuente, quello avverso ilprovvedimento di diniego di definizione agevolata ex lege n. 197 del 2022,va pertanto accolto.22.1. Il primo ricorso successivo della contribuente restaconseguentemente assorbito.22.1. Ulteriormente – divenuto indelibabile, per inammissibilitàconseguente a sopravvenuto difetto di interesse, l’unico motivo del ricorsoprincipale dell’Agenzia avverso la sentenza n. 2929/39/16 della CTR delLazio per denunciata “violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n.289/2002 e dell’art. 10 comma 2 legge n. 212/2000, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3) cpc” – il relativo giudizio deve essere dichiaratoestinto.23. Resta da regolare le spese.23.1. La causa di estinzione del giudizio principale impone che esse,per legge, restino a carico delle parti che le hanno sostenute.23.2. Quanto ai ricorsi successivi, avuto riguardo, oltreché all’esito delprimo ed al difetto di attività processuale dell’Agenzia a fronte sia delprimo che del secondo, all’estrema particolarità, nel complesso, dellafattispecie ed alla difficoltà nella ricostruzione storico-sistematica dellagiurisprudenza, ricorrono ad avviso del Collegio fondate ragioni perl’integrale compensazione.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEF ILORRISCOSSIONESabrina [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCRosanna [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCesare [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZA- sul ricorso principale iscritto al n. 445/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiampaolo [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso il suo studio in Roma, ViaAntonio Bertoloni n. 1/E-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. del Lazio-Sez.dist. di Latina n.2929/2016 depositata il 16/05/2016;- nonché sul ricorso successivo proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026Giampaolo [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso il suo studio in Roma, ViaAntonio Bertoloni n. 1/E-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-resistente-avverso i provvedimenti della [OSCURATO:PERSONA] di Latina dell’Agenziadelle entrate, rispettivamente, di diniego di definizione agevolata ex art. 6d.l. n. 119 del 2018 dell’8 gennaio 2020 e di rigetto dell’istanza direvisione in auto tutela del 18 febbraio 2020;- nonché sull’ulteriore ricorso successivo proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiampaolo [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso il suo studio in Roma, ViaAntonio Bertoloni n. 1/E-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-intimata-avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art 1 l. n.197 del 2022 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina dell’Agenzia delleentrate in data 9 novembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20261. Il concessionario della riscossione per la provincia di Latina (GERITS.P.A.) inviava a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]comunicazione mediante la quale la informava della possibilità di accedereal condono previsto dall'art. 12 l. n. 289 del 2002; sicché la contribuenteformalizzava l'adesione versando la prima rata dovuta, pari all'80% del25% del carico iscritto; “nell'anno 2004” – come, segnatamente, dacontroricorso – “il concessionario per l'esazione inviava nota nella qualeconfermava la validità dell'adesione al condono e del primo versamento esollecitava [la] contribuente a provvedere al secondo versamento a saldo.In detta comunicazione il gestore comunicava espressamente che: ...‘come previsto dall'art. 12 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 289 le abbiamo a suotempo inviato una comunicazione per informarla della possibilità didefinire invia agevolata il pagamento di somme iscritte a suo carico inruoli a noi consegnati da [OSCURATO:PERSONA] entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ...’”; “la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. provvedeva quindi al pagamento deldovuto”.Nondimeno, con comunicazione del 19 marzo 2010, l’Ufficio di Latinadell’Agenzia delle entrate comunicava diniego al condono, atteso che i ruolierano stati affidati al concessionario il 10 dicembre 2001, ossia oltre iltermine di legge (30 giugno 2001).2. La contribuente impugnava il provvedimento di diniego e l’adita CTPdi Latina, con sentenza n. 531/02/11, depositata il 6 dicembre 2011,accoglieva il ricorso, argomentando che, “nel caso, a seguito delpagamento effettuato dal[la] ricorrente [dopo] invito del Concessionarioche può considerarsi parte attiva dell’Amministrazione finanziaria in ordinealla sua funzione esattiva [,] si configura un affidamento legittimo chegiustifica l’accoglimento”.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20263. L’Ufficio proponeva appello per violazione dell’art. 10 St. contr.3.1. La CTR del Lazio, con sentenza n. 2929/39/16 pubblicata il 16marzo 2016, lo respingeva, sulla base essenzialmente, della seguentemotivazione:«[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il principio della tutela del legittimo affidamento delcittadino sia stato correttamente richiamato dal primo giudice: il principio, infatti,ormai consolidato nelle decisioni della Corte Suprema è reso esplicito in materiatributaria dall’art. 10, comma primo, della L. n. 212/00 (Statuto dei diritti delcontribuente), trova origine nei principi affermati dagli art. 3, 23, 53 e 97 Cost.espressamente richiamati dall’art. 1 del medesimo statuto ed è reso immanentein tutti i rapporti di diritto pubblico, costituendo uno dei fondamenti dello stato didiritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa edamministrativa […]. Nel caso in esame, infatti, non è contestato che la [OSCURATO:SOCIETA] ricevette l’invito a condonare i ruoli da parte dell’Agente dellaRiscossione e che pagò quanto era stato dallo stesso liquidato, ritenendo,ragionevolmente, di aver così soddisfatto integralmente la pretesa fiscale».4. Proponeva (in via principale) ricorso per cassazione l’Agenzia delleentrate con un motivo, così radicando la causa n. 445 del 2017 r.g.; adesso resisteva la contribuente con articolato controricorso.5. Nondimeno, in vista dell’udienza in camera di consiglio fissata per il13 marzo 2019 innanzi alla Sez. VI-Trib., la contribuente depositavaistanza di sospensione del giudizio, rappresentando di volersi avvaleredella definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dallal. n. 136 del 2018. Alla suddetta udienza, il Collegio, preso attodell’istanza, rinviava la causa a nuovo ruolo.5.1. Effettivamente l’istanza di definizione agevolata veniva dallacontribuente presentata il 25 maggio 2019.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20265.1.1. Tuttavia, giusta prot. n. 71272020 dell’8 gennaio 2020, la DP diLatina opponeva diniego, essenzialmente sul presupposto del diniego dicondono di condono.5.2. Seguiva, in data 27 gennaio 2020, istanza di revisione inautotutela, che la DP di Latina rigettava, giusta provvedimento del 18febbraio 2020, integralmente confermativo del provvedimento di diniego.6. La contribuente presentava ricorso ai sensi dell’art. 6, comma 12,d.l. n. 119 del 2018, sia avverso il provvedimento di diniego, sia avverso ilprovvedimento di rigetto dell’istanza di revisione in autotutela, spiegandodue motivi.6.1. Nel subprocedimento radicato con tale ricorso successivo,l’Agenzia delle entrate si costituiva ai soli fini dell’eventuale partecipazioneall’udienza.7. Ulteriormente, nelle more, a seguito di ulteriore udienza addì 7ottobre 2020 innanzi alla Sez. VI-Trib. con esito di rimessione della causasul ruolo per la trattazione innanzi alla Sez. V, la contribuente, alla streguadi quanto riferito nel “ricorso ai sensi dell’art.1, comma 200, L. n.197/2022”, proponeva nuova domanda di definizione agevolata, questavolta “ai sensi delle più favorevoli disposizioni di cui all’art. 1, commi da186 a 202, L. n. 197/2022”, “previa dichiarazione di volersi avvalere ditale definizione e richiesta di sospensione depositata nel giudizio pendente‘ut supra’ ai sensi dell’art. 1, comma 197 L. n. 197/2022”.6.1. In data 9 novembre 2023, la DP di Latina opponeva diniego (dellecui motivazioni si darà conto nelle ragioni della decisione).7. Avverso siffatto provvedimento di diniego proponeva ricorso percassazione la contribuente, spiegando due motivi.7.1. Nel subprocedimento radicato con tale ulteriore ricorsosuccessivo, l’Agenzia delle entrate restava intimata.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20267.1. In vista dell’odierna adunanza camerale di trattazione di tutti iricorsi, la contribuente deposita ampia memoria telematica, ulteriormenteillustrando le sue ragioni, sia “quanto al primo ricorso proposto ai sensidell’art. 6 comma 12 L. n. 136/2018”, sia “quanto al secondo ricorsoproposto ai sensi dell’art. 1, comma 200, L. n. 197/2022”, sia, ancora,quanto al ricorso principale dell’Agenzia, “per la denegata ipotesi che laCorte andasse in diverso avviso, rigettando i ricorsi di cui sub 1) [ossia: dicui innanzi]”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Assume rilievo prioritario – in quanto potenzialmente assorbente – ilsecondo ricorso successivo della contribuente– che dunque procedesi adesaminare per primo – avverso il provvedimento di diniego di definizioneagevolata del 9 novembre 2023.1.1. Esso è così testualmente motivato:«La lite non rientra tra quelle definibili ai sensi dell'art. 1 co. 186-202 della L197/2022, vertendo su precedente diniego di condono ex art. 12 L. 289/2002.Come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. l3l7 del 19 gennaio 2018,non rientrano nel campo di applicazione del citato art. 6 i rapporti tributari e leliti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate, con particolareriferimento a quelle connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelleconcernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovverol’esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della stessa(si vedano sul punto la Circolare dell'Agenzia delle Entrate - DivisioneContribuenti n. 6/2019 punto 2.3.3 e la Circolare delle Entrate - DirezioneCentrale [OSCURATO:PERSONA] n. 2/2023 pag. 22)».2. Orbene, entrambi i motivi su cui si impernia il secondo ricorsosuccessivo avverso detto provvedimento, per sovrapponibilità di censure,possono essere enunciati e trattati congiuntamente.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20263. Con il primo motivo di tale ricorso si denuncia: “Violazione di leggeper falsa ed errata interpretazione ed applicazione, dell’art. 1, commi 186-202 L. n. 197/2022 e dell’art. 6 L. n. 136/2018, della Circolaredell’Agenzia delle Entrate – Direzione contribuenti n. 6/2019 – 2.3.3, dellaCircolare delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] n.2/2023 pag. 22, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Illegittimitàdi entrambe le circolari extra e praeter legem, in violazione della L. n.197/2022, art. 1 comma 193, e della L. n. 136/2018, art. 6, comma 1 e 5,lett. a) e b), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.3.1. Per la contribuente, “al contrario di quanto affermatonell’impugnato diniego, il giudizio di cassazione della sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale, non concerne il provvedimento didiniego ‘illo tempore’ emesso dall’Ufficio sull’istanza di definizioneagevolata dei ruoli ex art. 12 della L. n. 289/2002 originariamentepresentata dalla ‘[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.’ su invito dell’Amministrazione, bensìconcerne ed ha ad oggetto la verifica della legittimità dell’applicazione, neitermini decisi dalla [OSCURATO:PERSONA], dell’art. 10, commaprimo, della legge n. 212/2000, in riconoscimento della tutela […]accordata al legittimo affidamento ingenerato nella contribuente daicomportamenti dell’amministrazione”. “La ‘lite pendente’ nel giudizio percassazione promosso dall’Agenzia delle Entrate, non attiene alla fattispeciedell’'ulteriore, duplice fruizione’ della definizione agevolata di obbligazionitributarie già beneficiarie di precedente definizione agevolata, ma riguardaunicamente la legittimità della decisione estintiva dell’obbligazionetributaria per effetto della tutela del legittimo affidamento; a nullarilevando che la controversia fosse stata introdotta con impugnazioneavanti la [OSCURATO:PERSONA] di Latina della revoca delladefinizione a suo tempo perfezionata ex art. 12 L. n. 289/2002. Revoca,peraltro priva di effetto, in quanto tardivamente comunicata con diniegoespresso dall’Agenzia delle Entrate dopo ben sette anni”. Il provvedimentoNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026di diniego “non è supportato da disposizioni di legge primaria, in quantoderivato da mere circolari di interpretazione e di attuazione ‘extra’ e‘praeter legem’ dell’Agenzia delle Entrate, di per sé illegittime e comunqueerroneamente richiamate ed applicate al caso in questione”.4. Con il secondo motivo di tale ricorso si denuncia: “Violazione dilegge per falsa ed errata interpretazione ed omessa applicazione, dell’art.10, comma 1, L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.4.1. Per la contribuente, il provvedimento di diniego ignora, altresì, “ilrichiamo all’art. 10, comma 1, L. n. 212/2000 sulla tutela dell’affidamento,posta a base delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie in primecure ed in appello a motivazione della dichiarata estinzionedell’obbligazione tributaria”. In particolare, “l’Amministrazione ha violatol’art. 10 cit. L. n. 212/2000 per falsa ed errata interpretazione ed omessaapplicazione: 1) ritenendone ingiustificatamente irrilevante la portata e glieffetti statuiti dalle [OSCURATO:PERSONA]; 2) non tenendo inconsiderazione che nel caso di specie, estinta l’obbligazione tributaria adiverso titolo, è oggettivamente escluso che si versi nel caso del ‘condonodi condono’ di tributi che nel nostro caso non potrebbero essere soggetti areiterata doppia falcidie, in quanto estinti ancor prima edindipendentemente dalla definizione agevolata di cui si tratta”.5. Entrambi i superiori motivi sono fondati, ai sensi della motivazione aseguire.6. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, prevede l’istituto della“definizione agevolata” (tale essendo testualmente definita ai commi 192ss.) in relazione alle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria incui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e deimonopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quelloNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data dientrata in vigore della [medesima] legge”.In effetti, il comma 186, per esteso, recita:«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni statoe grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche aseguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possonoessere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo delgiudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di unimporto pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546».La definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022,mirando ad una deflazione del contenzioso tributario, ha un oggettoprocessuale che può essere, in prima battuta, individuato nellecontroversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria.6.1. Siffatto oggetto è, ulteriormente, meglio precisabile alla luce delcomma 195, che recita:«Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentatauna distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo edeffettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quellarelativa a ciascun atto impugnato».“Ergo”, poiché definibili sono le “controversie autonome”, e poiché pertali devono intendersi “quell[e] relativ[e] a ciascun atto impugnato”,l’oggetto processuale della definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, l.n. 197 del 2022 si ricollega ad una controversia pendente attribuita allagiurisdizione tributaria a seguito dell’impugnazione di un atto di cui, aisensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, è consentita l’impugnazionedinanzi al Giudice tributario.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20266.2. Tra gli atti impugnabili dinanzi al Giudice tributario, la lett. h) delcomma 1 dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 contemplala “il rigetto didomande di definizione agevolata di rapporti tributari”.7. Può, pertanto, ritenersi consentita una prima provvisoriaconclusione: stando alla lettera dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022,definibile in via agevolata ex art. 1 l. n. 197 del 2022 è (in linea diprincipio, salve le precisazioni che si effettueranno in prosieguo) ancheuna controversia – come quella che ne occupa – scaturentedall’impugnazione del “rigetto di domande di definizione agevolata dirapporti tributari”.8. Ciò traccia una differenza testuale tra la definizione agevolatadell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 ed altre esperienze didefinizione agevolata conosciute dall’ordinamento, tra cui, ad esempio,quella dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, che espressamenteevoca i soli “atti impositivi”, statuendo:«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado delgiudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possonoessere definite […]».8.1. Del resto, lo stesso art. 1, comma 206, l. n. 197 del 2022contempla una formula definitoria, alternativa a quella dianzi descritta,concernente le sole controversie scaturite dall’impugnazione di “attiimpositivi”:«In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, lecontroversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzialle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto attiimpositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546».Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/20268.2. Sia consentito di far rilevare che la suddetta differenza testualetra la definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 equella dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 affiora di riflesso anchenegli atti di prassi.Rilevano le circolari n. 6E del 1° aprile 2019, sulla definizione dell’art.6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, e la circolare n. 2/E del 27 gennaio2023, sulla definizione dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022: diverse,come si sta per dire, sebbene entrambe richiamate dal provvedimento didiniego.La prima circolare, al par. 2.3.3, p. 11, espressamente recita (conaffermazione che, peraltro, si rivelerà non integralmente condivisibile) che«non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 6 i rapporti tributari e le litiche hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate, con particolareriferimento a quelle connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelleconcernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovverol’esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini delladefinizione agevolata».A supporto dell’assunto è richiamata in nota Cass. n. 1317 del 2018.La seconda circolare, al par. 4, sottopar. “Ambito di applicazione”, p.22, si limita invece ad evidenziare che«non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte delcontribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso odi spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile».9. Fermo tutto quanto precede, preme soffermarsi su due profili.9.1. Il primo.9.1.1. La lettera dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, nella partein cui non limita il suo ambito di applicazione alle sole controversieoriginanti dall’impugnazione di atti impositivi, non è, di per sé, neppureNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026essenziale per affermare che sono suscettibili di definizione agevolataanche le controversie originanti dall’impugnazione di provvedimenti di“rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari” ex art.19, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 546 del 1992 (donde la preannunciatanon integrabilità della circolare n. 6E del 1° aprile 2019).9.1.2. Invero – come si vedrà approfonditamente in appresso –l’analisi della giurisprudenza meno recente annovera l’affermazione dellacd. ulteriore condonabilità anche in riferimento a controversie sullacontestazione dei presupposti per accedere a definizione agevolatafinanche con riguardo a previsioni normative limitanti l’ambito applicativodel condono ai soli atti impositivi. Tali – si anticipa – sono i casi di Cass. n.8591 del 2006 e Cass. n. 20785 del 2005, che depongono per l’ulteriorecondonabilità di siffatte controversie in relazione a definizioni di litipendenti ex art. 16, commi 1 e 3, l. n. 289 del 2002, nonostante che, aisensi, in particolare, della lett. a) del comma 3, la lite pendentesuscettibile di definizione ex comma 1 fosse “quella in cui [era] partedell'amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi diaccertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro attodi imposizione”.9.2. Il secondo.9.2.1. In ogni caso, in rapporto alle controversie originantidall’impugnazione di provvedimenti di “rigetto di domande di definizioneagevolata di rapporti tributari” ex art. 19, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 546del 1992, la differenza testuale tra la definizione agevolata dell’art. 1,comma 186, l. n. 197 del 2022, nel cui ambito dette controversierientrano, ed altre esperienze di definizione agevolata evocanti i soli attiimpositivi, nel cui ambito dette controversie (apparentemente) nonrientrano, non introduce una vulnerazione concettuale al criterio – cui siispirano ad es. Cass. nn. 6093 del 2024 e 24996 del 2023, che hannoNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026ritenuto non definibili ex art. 5 l. n. 130 del 2010 controversie concernentiistanze di rimborso, cui pure si riferisce, nella prima parte, la lett. h) delcomma 1 dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 – della definibilità, in viaconcettuale, logica e quindi giuridica, delle sole controversie in cui l’A.F. ècreditrice ed il contribuente debitore.9.2.2. Più precisamente, a termini dei citati precedenti (cui “adde”, inpassato, Cass. n. 23786 del 2010), “le disposizioni in materia di condonomirano a definire i crediti tributari vantati dal Fisco nei confronti deicontribuenti, non già da questi ultimi nei confronti del primo” (Cass. n.6093 del 2024, in motiv., par. 1.5, p. 5), sul presupposto che il potereimpositivo dell’Amministrazione “si collega in modo del tutto inequivoco,sia concettualmente, sia logicamente, sia giuridicamente, allamanifestazione di una pretesa per maggiori tributi, del tutto incompatibilecon la richiesta di rimborso di tributi versati e non dovuti che formaoggetto del presente giudizio” (Cass. n. 24996 del 2023, in motiv., penult.tratt., p. 4).9.2.3. Tuttavia, tali precedenti – pur in difetto di esplicito riferimento,anche da parte dell’art. 5 l. n. 130 del 2010, agli atti impositivi –Mentre invece, in rapporto alle controversie originanti dall’impugnazione diprovvedimenti di “rigetto di domande di definizione agevolata di rapportitributari”, è proprio il provvedimento di rigetto a confermarel’Amministrazione nella posizione di creditrice e correlativamente ilcontribuente in quella di debitore.10. A questo punto del ragionamento, viene “funditus” in rilievo il“thema” delle precisazioni alla conclusione, in precedenzaprovvisoriamente attinta, della definibilità in via agevolata ex art. 1 l. n.197 del 2022 anche di una controversia scaturente dall’impugnazione del“rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/202611. Detto “thema” involge il cd. divieto di condono di condono, cuil’impugnato provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art 1 l.n. 197 del 2002 in data 9 novembre 2023 si rifà in due direzioni nonsovrapponibili e perciò entrambe meritevoli di scrutinio: sia invocando “lasentenza n. l3l7 del 19 gennaio 2018” per sostenere che “non rientranonel campo di applicazione del citato art. 6 i rapporti tributari e le liti chehanno usufruito di precedenti definizioni agevolate”, sia però ancheestendendo l’esclusione alle liti “concernenti il rigetto di una precedentedomanda di definizione agevolata”.12. Detto “thema” impone una breve disamina della giurisprudenza,dalla cui ricostruzione si evince che, in realtà, non è, come in ultimaanalisi restrittivamente preteso dal provvedimento, la pura e semplicepresentazione di una pregressa istanza di definizione ad ostare all’ulterioredefinizione.13. Un utile punto di partenza per contestualizzare leconcettualizzazioni – anche recenti (richiamate dal provvedimento con lacitazione di Cass. n. 1317 del 2018) – in materia è rappresentato da Cass.n. 21328 del 2006, cui si deve il principio a termini del quale “il condonofiscale, essendo un accertamento straordinario o eccezionale, in derogaalle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario, non èammissibile, in mancanza di un'esplicita disposizione legislativa,relativamente a un altro condono: consentire un ulteriore accertamentostraordinario, derivante da una legge successiva, di un rapporto giàaccertato in via straordinaria, equivarrebbe infatti ad ammettereun'eccezione di secondo grado”.13.1. Si delinea pertanto l’effettiva “ratio” del divieto di condono dicondono, rappresentata da ciò che il condono è di per sé un“accertamento straordinario o eccezionale […] di un rapporto tributario”,ragion per cui, “già accertato in via straordinaria” detto rapporto, vieneNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026meno il sostrato in sé di un ulteriore accertamento. Di conseguenza,l’ambito del divieto presuppone un “accertamento straordinario oeccezionale” del rapporto: la qual cosa equivale a dire che il divieto,nell’accezione propria, colpisce la lite avente ad oggetto la determinazionedelle somme dovute ai fini della pregressa definizione agevolata, perl’effetto necessariamente perfezionatasi (mentre – rammentasi – nellafattispecie oggetto del presente giudizio le parti contendonodell’impugnazione di diniego di condono).14. Nel solco testé delineato si inserisce Cass. n. 1317 del 2018,pertanto di per sé inconferentemente citata dal provvedimento, cui, pervero, va ad aggiungersi anche Cass. n. 14993 del 2018.14.1. Tali pronunce (ed in particolare quest’ultima, da cui è tratto ilprincipio a seguire) affermano infatti che, “in materia di condono fiscale,tale non estensibile analogicamente, ed in difetto di un'esplicitadisposizione legislativa, non è ammissibile il cd. ‘condono di condono’,giacché, in caso contrario, il contribuente fruirebbe irragionevolmente perdue volte, con riguardo alla stessa imposta, di un atto clemenziale dettatoda contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario,così determinandosi un ‘vulnus’ al principio di parità di trattamento difronte al fisco, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., sia per l'esiguità dellesomme recuperate dall'Erario, sia per il contenzioso che ne deriverebbe,con conseguenti ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario”.15. Ma v’è di più.15.1. La superiore interpretazione del divieto trova storicamenteconferma in Cass. n. 15843 del 2006, a termini della quale “non rientranonel concetto di lite pendente, e non sono pertanto suscettibili didefinizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n.289, le controversie aventi ad oggetto esclusivamente la liquidazione,Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026senza applicazione di sanzioni, di dichiarazioni integrative presentate dalcontribuente in occasione di un precedente provvedimento di condono(nella specie, quello previsto dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516)”.16. Tuttavia, subito in appresso, Cass. n. 15843 del 2006 –affrontando le questioni involte nel secondo spettro del provvedimentooggetto del presente giudizio, laddove esclude l’ulteriore condonabilità diliti “concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizioneagevolata” – fa espressamente salva l’ipotesi in cui (“a meno che”) “lacontroversia non investa l'interpretazione e la portata applicativa delladomanda di condono originariamente presentata: in tal caso, infatti, nonesaurendosi la lite nell'esatta determinazione delle somme dovute dalcontribuente ai fini della definizione agevolata, oggetto della controversianon è esclusivamente l'attività vincolata volta alla mera applicazione dellalegge attraverso l'esecuzione di operazioni di calcolo sulla base degliimporti dichiarati dal contribuente”.16.1. Pertanto, non è ulteriormente condonabile la controversia che siesaurisce “nell'esatta determinazione delle somme dovute dalcontribuente ai fini della definizione agevolata”; mentre in tale “genus”non è sussumibile, e dunque è condonabile, la controversia che “investal'interpretazione e la portata applicativa della domanda di condonooriginariamente presentata”.17. In verità, l’ambito delle controversie ulteriormente condonabili èpiù ampio rispetto a quello tratteggiato da Cass. n. 15843 del 2006,siccome comprensivo, più in generale, di “una seconda controversia,effettiva e non meramente apparente, relativa all'applicazione [in sé] dellanormativa di condono”.18. Questa espressione è tratta dalla già menzionata Cass. n. 8591 del2006, a termini della cui motivazione (par. 2.4, pp. 9 e 10), “oveNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026successivamente al precedente condono insorga una secondacontroversia, effettiva e non meramente apparente, relativaall’applicazione della normativa di condono, si è in presenza di una litependente suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 16, co. 3, lett. a), l.27-12-2002 n. 289”.18.1. La fattispecie su cui è intervenuta la pronuncia in disamina èparticolarmente significativa al cospetto del presente giudizio, giacché (cfr.sinteticamente Rv. 590972-01), “nel corso del giudizio relativoall'impugnazione di un avviso di rettifica e di irrogazione di sanzione inmateria di IVA, il contribuente aveva presentato dichiarazione integrativaper la definizione della controversia ai sensi della legge 30 dicembre 1991,n. 413, la cui idoneità era stata peraltro contestata dall'amministrazionefinanziaria, onde il contribuente aveva successivamente proposto ulterioreistanza di definizione a norma dell'art. 16 della sopravvenuta legge n. 289del 2002: istanza che la S.C. ha ritenuto ammissibile sulla base delprincipio in massima”).19. Cass. n. 8591 del 2006 richiama adesivamente Cass. n. 20785 del2005, che già aveva avuto modo di affermare il principio per cui “non èammissibile, di regola, l'applicabilità di un condono ad una controversiaconcernente una cartella di pagamento relativa ad un precedentecondono, in quanto la lite fiscale viene definita mediante l'applicazione delprovvedimento di condono e non può esserlo una seconda volta. Ciò nontoglie però che in un momento successivo possa insorgere una nuovacontroversia, effettiva e non meramente apparente, relativaall'applicazione della normativa di condono oppure all'interpretazione oalla valutazione della dichiarazione integrativa. In tal caso, pertanto, si èin presenza di una lite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell'art.16, terzo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/202619.1. In particolare, nella motivazione di Cass. n. 20785 del 2005 –che illumina sulla fattispecie, non dissimile da quella vertita nel presentegiudizio – si legge (par. 4, pp. 6 e 7) che ben«in un momento successivo [“alla liquidazione di una dichiarazione integrativa”][può] insorgere una nuova controversia, effettiva e non meramente apparente,relativa all'applicazione della normativa di condono oppure all'interpretazione oalla valutazione della dichiarazione integrativa.È quanto si è verificato, appunto, nel caso di specie.La contribuente ha impugnato, infatti, la cartella di pagamento emessa dall'ufficioin sede di liquidazione della dichiarazione di rettifica ritenendo che quest'ultimapotesse valere soltanto come dichiarazione integrativa semplice e non comeistanza di definizione automatica.In questo caso, dunque, la richiesta di applicazione del condono precedente hainnescato una nuova controversia effettiva, e non meramente formale.Quella attuale, in realtà, non è più la lite originaria che aveva come oggettol'imposizione in sé (e che - come è pacifico - è stata effettivamente condonata enon potrebbe esserlo una seconda volta), ma una nuova controversia, conoggetto diverso, relativa all’applicazione del precedente condono ed all'efficacia,anche alla luce dell'interpretazione del comportamento tenuto nella circostanzadalla contribuente, da attribuire alla dichiarazione integrativa allora presentata.Proprio perché effettiva, l'attuale controversia era astrattamente suscettibile difruire di un nuovo provvedimento di definizione agevolata, e di conseguenza itermini di impugnazione erano sospesi ai sensi dei già citato art. 16, e, comeconseguenza ulteriore, il ricorso per Cassazione deve ritenersi tempestivo».20. In sintesi, unendo i portati di Cass. n. 8591 del 2006 a Cass. n.20785 del 2005, pare al Collegio di poter concludere (senza con ciòdisconoscere la perdurante attualità dell’insegnamento di Cass. nn. 1317 e14993 del 2018, tuttavia applicabile al solo caso di condono su condono insenso, per così dire, proprio e stretto, come “supra” delineato) che,Numero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026qualora, successivamente a condono, insorga una secondacontroversia, effettiva e non meramente apparente, relativaall’applicazione della normativa condonistica, anche con riguardo allapresentazione di un’istanza di condono la cui idoneità sia stata contestatadall’A.F., si è in presenza di una lite pendente suscettibile di definizione aisensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022, che non incorrenel divieto di condono di condono, in quanto essa non è più la liteoriginaria che aveva come oggetto l'imposizione in sé (e che è stataeffettivamente condonata e non potrebbe esserlo una seconda volta), mauna nuova controversia, con oggetto diverso, sul precedente condono el'efficacia, ai fini del suo perfezionamento, del comportamento delcontribuente.21. Tornando al caso di specie, il provvedimento di diniego del 9novembre 2023 va finanche dichiaratamente in contraria direzione rispettoai superiori insegnamenti: in specie – laddove, dopo aver senza attinenzarichiamato Cass. n. 1317 del 2018, assume la non definibilità di liti“concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizioneagevolata” – obnubila che l’originario ricorso (fondato o meno che fosse)della contribuente avverso il diniego di condono previsto dall'art. 12 l. n.289 del 2002 – su cui è andato innestandosi, nel corso del giudizio dicassazione, l’ulteriore ricorso (ossia il primo successivo) avverso il diniegodi condono previsto dall’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 – non atteneva più (perrecuperare le parole di Cass. n. 20785 del 2005) all’“imposizione in sé”,condonata “a monte” e non più condonabile, ma ad un “oggetto diverso”,riguardante l’efficacia o meno del primo condono ex art. 12 l. n. 289 del2002, in rapporto al comportamento della contribuente ed altresì,parallelamente, a quello dell’Amministrazione: oggetto che viepiù – pereffetto del suddetto primo ricorso successivo – si è arricchito incassazione, determinando un allargamento (ma sempre sulla medesimachina concettuale) del “thema disputandum”, in rapporto alle ragioni delNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026diniego di condono ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 paventatedall’Amministrazione ed avversate dalla contribuente.21. Acclarato ciò, la contribuente, in allegato alla nota del 15 maggio2023, deposita mod. F24 dei pagamenti, con riferimento ai quali nullal’Agenzia osserva.22. Il secondo ricorso successivo della contribuente, quello avverso ilprovvedimento di diniego di definizione agevolata ex lege n. 197 del 2022,va pertanto accolto.22.1. Il primo ricorso successivo della contribuente restaconseguentemente assorbito.22.1. Ulteriormente – divenuto indelibabile, per inammissibilitàconseguente a sopravvenuto difetto di interesse, l’unico motivo del ricorsoprincipale dell’Agenzia avverso la sentenza n. 2929/39/16 della CTR delLazio per denunciata “violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n.289/2002 e dell’art. 10 comma 2 legge n. 212/2000, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3) cpc” – il relativo giudizio deve essere dichiaratoestinto.23. Resta da regolare le spese.23.1. La causa di estinzione del giudizio principale impone che esse,per legge, restino a carico delle parti che le hanno sostenute.23.2. Quanto ai ricorsi successivi, avuto riguardo, oltreché all’esito delprimo ed al difetto di attività processuale dell’Agenzia a fronte sia delprimo che del secondo, all’estrema particolarità, nel complesso, dellafattispecie ed alla difficoltà nella ricostruzione storico-sistematica dellagiurisprudenza, ricorrono ad avviso del Collegio fondate ragioni perl’integrale compensazione. P.Q.MNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026In integrale accoglimento del secondo ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] avverso il provvedimento di diniego didefinizione agevolata ex art 1 l. n. 197 del 2022 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entrate in data 9 novembre 2023, per l’effettoritenuti l’assorbimento del primo ricorso successivo della medesimaavverso i provvedimenti di detta D.P. di diniego di definizione agevolata exart. 6 d.l. n. 119 del 2018 dell’8 gennaio 2020 e di rigetto dell’istanza direvisione in auto tutela del 18 febbraio 2020 e la sopravvenutainammissibilità del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate avverso lasentenza n. 2929/39/16 della CTR del Lazio, dichiara estinto il giudizio.Pone le spese di lite in riferimento al ricorso principale definitivamentea carico delle parti che le hanno anticipate.Compensa le spese di lite in riferimento ai ricorsi successivi.Così deciso a Roma, lì 8 gennaio 2026.Il PresidenteP.Q.MNumero registro generale 445/2017Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 7037/2026Data pubblicazione 24/03/2026In integrale accoglimento del secondo ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] avverso il provvedimento di diniego didefinizione agevolata ex art 1 l. n. 197 del 2022 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entrate in data 9 novembre 2023, per l’effettoritenuti l’assorbimento del primo ricorso successivo della medesimaavverso i provvedimenti di detta D.P. di diniego di definizione agevolata exart. 6 d.l. n. 119 del 2018 dell’8 gennaio 2020 e di rigetto dell’istanza direvisione in auto tutela del 18 febbraio 2020 e la sopravvenutainammissibilità del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate avverso lasentenza n. 2929/39/16 della CTR del Lazio, dichiara estinto il giudizio.Pone le spese di lite in riferimento al ricorso principale definitivamentea carico delle parti che le hanno anticipate.Compensa le spese di lite in riferimento ai ricorsi successivi.Così deciso a Roma, lì 8 gennaio 2026.Il Presidente