CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 40202/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa in data 11.6.2018 dal Tribunale di Venezia che, all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato l'imputato per il reato di evasione alla pena di 8 mesi di reclusione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata. Ne chiede l'annullamento per erronea applicazione della legge e motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non avendo la Corte effettuato valutazione diversa dalla presa d'atto dell'esistenza di precedenti per reati di rapina, trattandosi di precedenti di indole diversa. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, che replica una censura formulata in appello, disattesa in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede, risultando correttamente giustificata la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale contestata in relazione all'evasione commessa mentre l'imputato era in regime di detenzione domiciliare per scontare la pena di 4 anni di reclusione inflittagli per reati di rapina, sicché la violazione del regime alternativo concesso solo pochi mesi prima è stata coerentemente ritenuta espressiva di maggiore pericolosità e persistente capacità a delinquere. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo treni i la. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]