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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15542/2026

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sentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4530/2023 depositata il20/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10560/2023Numero sezionale 4466/2025Numero di raccolta generale 15542/2026Data pubblicazione 21/05/20261.

La società [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarandosi mandataria della sig.raThitapa Khanom, conveniva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] AirlinesS.p.A., deducendo che la passeggera, nel corso del viaggio aereo Phuket–Bologna con scalo a Mosca (voli SU275 e SU2428) del 27 febbraio 2019,aveva subito un ritardo sulla prima tratta, con conseguente perdita dellacoincidenza e riprenotazione sul volo del giorno successivo, con arrivo adestinazione con un giorno di ritardo.Chiedeva pertanto il riconoscimento della compensazione pecuniaria dieuro 600,00 prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004.Nella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., consentenza n. 31601/2019 il Giudice di Pace di Roma accoglieva ladomanda, condannando la Aeroflot al pagamento della somma di euro600,00 a titolo di compensazione per il ritardo del volo.2.

Avverso tale pronuncia interponeva gravame la compagnia aerea.2.1.

Con sentenza n. 46530/2023 il Tribunale di Roma accoglieval’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’appellata, rilevandoche la rappresentanza conferita alla società ai sensi dell’art. 317 c.p.c. eraidonea solo per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, e non anche per ilgrado d’appello, nel quale trova applicazione la disciplina generale dell’art.77 c.p.c., che richiede poteri rappresentativi anche di natura sostanziale.Dichiarava pertanto inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].3.

Avverso la suindicata pronunzia del Tribunale di Roma la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, illustrati da memoria.L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 323c.p.c..Numero registro generale 10560/2023Numero sezionale 4466/2025Numero di raccolta generale 15542/2026Data pubblicazione 21/05/2026Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente dichiarato il difetto dilegittimazione processuale dell’appellata, nonostante quest’ultima avesseassunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado.Lamenta che, in base al principio generale desumibile dall’art. 323 c.p.c.,la legittimazione ad impugnare o a resistere in appello compete a tutticoloro che hanno partecipato al giudizio di merito, a prescindere dallatitolarità sostanziale del diritto controverso.

La verifica della legittimazioneprocessuale, infatti, deve essere condotta in via astratta, in relazione allacoincidenza tra chi propone o subisce la domanda e il soggetto indicatocome titolare del rapporto dedotto, senza che sia necessario accertare lafondatezza della pretesa.A sostegno, richiama il principio affermato da Cass. n. 13584/2017,secondo cui la legittimazione all’impugnazione o a resistere ad essa spettaesclusivamente a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito,come risulta dalla sentenza impugnata, a prescindere dalla correttezza omeno della qualificazione operata dal giudice di primo grado.4.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dei principigenerali in materia di impugnazioni, in relazione all’art. 323 c.p.c., peravere la corte d’appello erroneamente escluso la legittimazioneprocessuale del soggetto che aveva partecipato al giudizio di primo gradoe nei cui confronti la sentenza era stata pronunciata.Lamenta che la decisione impugnata contrasta con il consolidato principiosecondo cui la legittimazione all’impugnazione spetta unicamente alle partidel giudizio in cui la sentenza è stata pronunciata, non potendo estendersia soggetti rimasti estranei al processo, anche se titolari del rapportosostanziale dedotto (Cass. n. 16177/2016).Si duole che il giudice dell’appello, ritenendo che la legittimazione acontraddire in appello spetti a un soggetto diverso da quello legittimato inprimo grado, ha violato i principi fondamentali del sistema delleNumero registro generale 10560/2023Numero sezionale 4466/2025Numero di raccolta generale 15542/2026Data pubblicazione 21/05/2026impugnazioni, determinando la nullità della sentenza per difetto dimotivazione coerente con il dato processuale e per violazione delle regolesulla continuità soggettiva tra i gradi di giudizio.4.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 77e 83 c.p.c., per avere il Tribunale omesso una motivazione effettiva sullaquestione della rappresentanza processuale, fondando la decisione su unprofilo del tutto inconferente rispetto al thema decidendum.Si duole che il giudice dell’appello l’abbia ritenuta priva del potererappresentativo sostanziale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], senzatuttavia esaminare la sua effettiva rappresentanza processuale, essendopienamente titolare della legittimazione ad agire e a resistere in giudizio.Il Tribunale ha così confuso il difetto di rappresentanza della ThitapaKhanom -questione irrilevante ai fini della legittimazione all’impugnazione-con l’asserita carenza di rappresentanza processuale da parte sua,viceversa validamente costituita in giudizio tramite procura notarileregolarmente conferita al difensore.In tal modo, la motivazione risulta meramente apparente e priva dipertinenza rispetto alla ratio decidendi, integrando la nullità della sentenzaai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione su unpunto decisivo della controversia.5.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono infondati.Nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello (accertata in fatto“l’assenza di un valido potere rappresentativo di natura sostanziale in capoall’appellata” cfr. pag. 4 della sentenza) ha fatto corretta applicazione delprincipio affermato da Cass.

SU n. 48 del 2001 ( e poi ribadito dasuccessive pronunzie) in base al quale “nel giudizio dinanzi al giudice dipace le parti possono, a norma dell'art. 317 cod. proc. civ., farsirappresentare da persona munita di mandato scritto, ossia stare inNumero registro generale 10560/2023Numero sezionale 4466/2025Numero di raccolta generale 15542/2026Data pubblicazione 21/05/2026giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munitodi potere rappresentativo nel rapporto sostanziale, ma tale facoltà non siestende anche al giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenzapronunciata dal giudice di pace, atteso che il citato art. 317 c.c. è inclusotra le "disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace"e che esso, avendo carattere derogatorio della disciplina ordinaria inmateria di capacità processuale e perciò indubbia natura eccezionale, nonpuò, a norma dell'art. 14 disp. prel. c.c., essere applicato oltre i casiespressamente considerati; ne consegue che va dichiaratal'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenzadel giudice di pace da soggetto munito di un mandato non conferenteanche il potere rappresentativo sostanziale in ordine al rapporto dedotto ingiudizio”.Né assumono rilevanza i precedenti evocati dalla ricorrente che hannofatto applicazione del principio secondo cui “la legittimazione adimpugnare o a resistere all’impugnazione spetta esclusivamente alle partidel giudizio di merito”.Principio dettato per escludere dal giudizio soggetti terzi rispetto allapronuncia resa "inter alios", i quali possono far valere il loro diritto o conl'intervento in appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., o con l'opposizione dicui all'art. 404 cpc.Nella specie la [OSCURATO:PERSONA], benché processualmente rappresentatainnanzi al giudice di pace ex art. 317 cpc, resta la parte sostanziale delrapporto; con la conseguenza che, fuori dall’ambito di quel giudizio, a leispetta la legittimazione ad impugnare o ad essere chiamata qualesoggetto passivo dell’impugnazione.6.

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.MNumero registro generale 10560/2023Numero sezionale 4466/2025Numero di raccolta generale 15542/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2024.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4530/2023 depositata il20/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10560/2023Numero sezionale 4466/2025Numero di raccolta generale 15542/2026Data pubblicazione 21/05/20261. La società [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarandosi mandataria della sig.raThitapa Khanom, conveniva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] AirlinesS.p.A., deducendo che la passeggera, nel corso del viaggio aereo Phuket–Bologna con scalo a Mosca (voli SU275 e SU2428) del 27 febbraio 2019,aveva subito un ritardo sulla prima tratta, con conseguente perdita dellacoincidenza e riprenotazione sul volo del giorno successivo, con arrivo adestinazione con un giorno di ritardo.Chiedeva pertanto il riconoscimento della compensazione pecuniaria dieuro 600,00 prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004.Nella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., consentenza n. 31601/2019 il Giudice di Pace di Roma accoglieva ladomanda, condannando la Aeroflot al pagamento della somma di euro600,00 a titolo di compensazione per il ritardo del volo.2. Avverso tale pronuncia interponeva gravame la compagnia aerea.2.1. Con sentenza n. 46530/2023 il Tribunale di Roma accoglieval’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’appellata, rilevandoche la rappresentanza conferita alla società ai sensi dell’art. 317 c.p.c. eraidonea solo per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, e non anche per ilgrado d’appello, nel quale trova applicazione la disciplina generale dell’art.77 c.p.c., che richiede poteri rappresentativi anche di natura sostanziale.Dichiarava pertanto inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso la suindicata pronunzia del Tribunale di Roma la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, illustrati da memoria.L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 323c.p.c..Numero registro generale 10560/2023Numero sezionale 4466/2025Numero di raccolta generale 15542/2026Data pubblicazione 21/05/2026Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente dichiarato il difetto dilegittimazione processuale dell’appellata, nonostante quest’ultima avesseassunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado.Lamenta che, in base al principio generale desumibile dall’art. 323 c.p.c.,la legittimazione ad impugnare o a resistere in appello compete a tutticoloro che hanno partecipato al giudizio di merito, a prescindere dallatitolarità sostanziale del diritto controverso. La verifica della legittimazioneprocessuale, infatti, deve essere condotta in via astratta, in relazione allacoincidenza tra chi propone o subisce la domanda e il soggetto indicatocome titolare del rapporto dedotto, senza che sia necessario accertare lafondatezza della pretesa.A sostegno, richiama il principio affermato da Cass. n. 13584/2017,secondo cui la legittimazione all’impugnazione o a resistere ad essa spettaesclusivamente a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito,come risulta dalla sentenza impugnata, a prescindere dalla correttezza omeno della qualificazione operata dal giudice di primo grado.4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dei principigenerali in materia di impugnazioni, in relazione all’art. 323 c.p.c., peravere la corte d’appello erroneamente escluso la legittimazioneprocessuale del soggetto che aveva partecipato al giudizio di primo gradoe nei cui confronti la sentenza era stata pronunciata.Lamenta che la decisione impugnata contrasta con il consolidato principiosecondo cui la legittimazione all’impugnazione spetta unicamente alle partidel giudizio in cui la sentenza è stata pronunciata, non potendo estendersia soggetti rimasti estranei al processo, anche se titolari del rapportosostanziale dedotto (Cass. n. 16177/2016).Si duole che il giudice dell’appello, ritenendo che la legittimazione acontraddire in appello spetti a un soggetto diverso da quello legittimato inprimo grado, ha violato i principi fondamentali del sistema delleNumero registro generale 10560/2023Numero sezionale 4466/2025Numero di raccolta generale 15542/2026Data pubblicazione 21/05/2026impugnazioni, determinando la nullità della sentenza per difetto dimotivazione coerente con il dato processuale e per violazione delle regolesulla continuità soggettiva tra i gradi di giudizio.4.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 77e 83 c.p.c., per avere il Tribunale omesso una motivazione effettiva sullaquestione della rappresentanza processuale, fondando la decisione su unprofilo del tutto inconferente rispetto al thema decidendum.Si duole che il giudice dell’appello l’abbia ritenuta priva del potererappresentativo sostanziale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], senzatuttavia esaminare la sua effettiva rappresentanza processuale, essendopienamente titolare della legittimazione ad agire e a resistere in giudizio.Il Tribunale ha così confuso il difetto di rappresentanza della ThitapaKhanom -questione irrilevante ai fini della legittimazione all’impugnazione-con l’asserita carenza di rappresentanza processuale da parte sua,viceversa validamente costituita in giudizio tramite procura notarileregolarmente conferita al difensore.In tal modo, la motivazione risulta meramente apparente e priva dipertinenza rispetto alla ratio decidendi, integrando la nullità della sentenzaai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione su unpunto decisivo della controversia.5. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono infondati.Nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello (accertata in fatto“l’assenza di un valido potere rappresentativo di natura sostanziale in capoall’appellata” cfr. pag. 4 della sentenza) ha fatto corretta applicazione delprincipio affermato da Cass. SU n. 48 del 2001 ( e poi ribadito dasuccessive pronunzie) in base al quale “nel giudizio dinanzi al giudice dipace le parti possono, a norma dell'art. 317 cod. proc. civ., farsirappresentare da persona munita di mandato scritto, ossia stare inNumero registro generale 10560/2023Numero sezionale 4466/2025Numero di raccolta generale 15542/2026Data pubblicazione 21/05/2026giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munitodi potere rappresentativo nel rapporto sostanziale, ma tale facoltà non siestende anche al giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenzapronunciata dal giudice di pace, atteso che il citato art. 317 c.c. è inclusotra le "disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace"e che esso, avendo carattere derogatorio della disciplina ordinaria inmateria di capacità processuale e perciò indubbia natura eccezionale, nonpuò, a norma dell'art. 14 disp. prel. c.c., essere applicato oltre i casiespressamente considerati; ne consegue che va dichiaratal'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenzadel giudice di pace da soggetto munito di un mandato non conferenteanche il potere rappresentativo sostanziale in ordine al rapporto dedotto ingiudizio”.Né assumono rilevanza i precedenti evocati dalla ricorrente che hannofatto applicazione del principio secondo cui “la legittimazione adimpugnare o a resistere all’impugnazione spetta esclusivamente alle partidel giudizio di merito”.Principio dettato per escludere dal giudizio soggetti terzi rispetto allapronuncia resa "inter alios", i quali possono far valere il loro diritto o conl'intervento in appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., o con l'opposizione dicui all'art. 404 cpc.Nella specie la [OSCURATO:PERSONA], benché processualmente rappresentatainnanzi al giudice di pace ex art. 317 cpc, resta la parte sostanziale delrapporto; con la conseguenza che, fuori dall’ambito di quel giudizio, a leispetta la legittimazione ad impugnare o ad essere chiamata qualesoggetto passivo dell’impugnazione.6. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. P.Q.MNumero registro generale 10560/2023Numero sezionale 4466/2025Numero di raccolta generale 15542/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2024.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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