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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 gennaio 1943

Cassazione n. 11490/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 emessa dalla Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la quale conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio; letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 392 cod. pen., per il quale, in primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., condannando l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 392 cod. pen.

Si assume che la condotta posta in essere, consistita nell'apposizione di una grata su una recinzione preesistente, non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle persone civili, con conseguente inconfigurabilità del reato contestato e chiedendo, pertanto, l'assoluzione nel merito.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere la sussistenza dell'interesse all'impugnazione, posto che la declaratoria di prescrizione del reato pronunciata in appello ha comportato la conferma delle statuizioni civili.

2.1. Nel merito, il ricorrente propone una rivisitazione in punto di fatto non consentita in sede di legittimità e, peraltro, fondata su una lettura parziale di quanto accertato in sede di merito.

Nella sentenza di primo grado, sul punto pienamente confermata da quella di appello, si afferma che l'imputato aveva apposto una grata in metallo a copertura di una recinzione posizionata dalla parte civile Melis.

In considerazione della particolare configurazione dei luoghi, l'apposizione della grata impediva all'avente diritto di utilizzare l'adiacente accesso carrabile.

Orbene, è di tutta evidenza come l'effetto della condotta materiale posta in essere da Lai non è state privzp di conseguenze, bensì ha comportato l'inibizione rispetto all'esercizio del possesso dell'accesso carrabile della parte civile.

La fattispecie concreta rientra appieno nello schema del delitto di cui all'art.392 cod. pen., posto che la condotta violenta è consistita nell'apporre una grata collocandola in modo tale da ostacolare il transito di Melis.La giurisprudenza, analizzando ipotesi similari, ha costantemente ritenuto che la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, purchè l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (così Sez.6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479; si veda anche Sez.6, n. 46242 del 22/05/2012, Tribastone, Rv. 253559, che ha ritenuto la sussistenza del reato nel caso di recinzione realizzata su una porzione immobiliare oggetto di contestazione, in modo da impedire il libero accesso alla proprietà della controparte).

Nel caso in esame, i giudici di appello hanno ritenuto - con giudizio in fatto non suscettibile di censure in questa sede - che l'azione posta in essere dall'imputato è stata tale da determinare un ostacolo al libero utilizzo nel varco esistente nella recinzione, il che integra appieno il reato contestato e, quindi, correttamente è stata dichiarata la prescrizione, anziché l'assoluzione nel merito.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore delle parti civili.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rispettivamente liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 28 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 emessa dalla Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la quale conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio; letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 392 cod. pen., per il quale, in primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., condannando l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 392 cod. pen. Si assume che la condotta posta in essere, consistita nell'apposizione di una grata su una recinzione preesistente, non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle persone civili, con conseguente inconfigurabilità del reato contestato e chiedendo, pertanto, l'assoluzione nel merito. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere la sussistenza dell'interesse all'impugnazione, posto che la declaratoria di prescrizione del reato pronunciata in appello ha comportato la conferma delle statuizioni civili. 2.1. Nel merito, il ricorrente propone una rivisitazione in punto di fatto non consentita in sede di legittimità e, peraltro, fondata su una lettura parziale di quanto accertato in sede di merito. Nella sentenza di primo grado, sul punto pienamente confermata da quella di appello, si afferma che l'imputato aveva apposto una grata in metallo a copertura di una recinzione posizionata dalla parte civile Melis. In considerazione della particolare configurazione dei luoghi, l'apposizione della grata impediva all'avente diritto di utilizzare l'adiacente accesso carrabile. Orbene, è di tutta evidenza come l'effetto della condotta materiale posta in essere da Lai non è state privzp di conseguenze, bensì ha comportato l'inibizione rispetto all'esercizio del possesso dell'accesso carrabile della parte civile. La fattispecie concreta rientra appieno nello schema del delitto di cui all'art.392 cod. pen., posto che la condotta violenta è consistita nell'apporre una grata collocandola in modo tale da ostacolare il transito di Melis.La giurisprudenza, analizzando ipotesi similari, ha costantemente ritenuto che la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, purchè l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (così Sez.6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479; si veda anche Sez.6, n. 46242 del 22/05/2012, Tribastone, Rv. 253559, che ha ritenuto la sussistenza del reato nel caso di recinzione realizzata su una porzione immobiliare oggetto di contestazione, in modo da impedire il libero accesso alla proprietà della controparte). Nel caso in esame, i giudici di appello hanno ritenuto - con giudizio in fatto non suscettibile di censure in questa sede - che l'azione posta in essere dall'imputato è stata tale da determinare un ostacolo al libero utilizzo nel varco esistente nella recinzione, il che integra appieno il reato contestato e, quindi, correttamente è stata dichiarata la prescrizione, anziché l'assoluzione nel merito. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore delle parti civili. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rispettivamente liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 28 gennaio 20
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