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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23877/2026

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, rappresentata e difesa, in virtù di procuraspeciale conferita in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e con questi elettivamente domiciliata in Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA], 23/A.- ricorrente -controdott. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di [OSCURATO:PERSONA] della Finim – [OSCURATO:PERSONA] srlin liquidazione (Trib.

Napoli n. 82/2023 – cod. fisc. 06411730630),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) invirtù di procura speciale, in calce al controricorso.Numero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio equale procuratore di sé medesimo e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che rappresenta e difende giusta procura speciale inalla via G.G.

Porro n. 8 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA].- controricorrenti -avverso la sentenza n. 57/2023 della Corte d'Appello di Napoli, depositata incancelleria il 18.07.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha accolto il reclamoe, per l’effetto, in riforma dell’impugnato decreto del Tribunale di Napoli del22.3.2023, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale dellagli atti al Tribunale di Napoli, per l’adozione con decreto dei provvedimenti dicui all'articolo 49, comma 3, ccii.2.

Con ricorso del 20.4.2023 gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e FortunatoAnnunziata avevano infatti proposto reclamo ex art. 50 ccii avverso il decretodel Tribunale di Napoli del 22.3.2023, con il quale era stato rigettato il ricorsodagli stessi proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazionegiudiziale della FINIM - [OSCURATO:PERSONA] – S.r.l. inliquidazione.3.

Nella resistenza della FINIM - [OSCURATO:PERSONA] – s.r.l. inliquidazione, la Corte territoriale accoglieva il reclamo, osservando che: (i)quanto alla questione, in via preliminare, della legittimazione delle partireclamanti, andava premesso, in linea di principio, che l'istanza di fallimentoè un'azione a contenuto processuale, rispetto alla quale l'accertamento delNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026credito si pone come meramente incidentale, con la conseguenza che, ai finidella legittimazione al ricorso per declaratoria di fallimento, l'esistenza di uncredito sub iudice - o comunque contestato dal debitore - non impedisce ladeclaratoria stessa; (ii) non era comunque oggetto di contestazione erisultava dalla documentazione in atti la circostanza che gli originari ricorrentiavessero svolto attività di assistenza della FINIM - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, a seguito di mandato conferito dal liquidatoregiudiziale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nominato dal Tribunale, in data 28.07.2021e rimasto in carica fino al 23.05.2022; (ii) peraltro, le contestazioni di partereclamata non erano dirette a negare detta circostanza, quanto piuttosto acontestare la misura del compenso richiesto; (iii) la circostanza, inoltre, cheil credito per i compensi non risultasse già accertato nella sua esatta misurain sede giudiziale non escludeva la possibilità per gli originari ricorrenti diproporre il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale;(iv) da ciò poteva dunque certamente desumersi l’infondatezza dellaeccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte reclamata;(v) risultava inoltre principio giurisprudenziale consolidato (richiamando sulpunto, ex plurimis, Cassazione civile, 2/11/2022, n.32280), quello secondo ilquale, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione,la valutazione del giudice, ai fini dell'applicabilità dell’art. 5 l. fall., deve esserediretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio socialeconsentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditorisociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restaresul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere alsoddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alladistribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essadisponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, equindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cosìrichiamando: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25167 del 07/12/2016; Sez. 6 – 1,Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020; Cass., Sez. 1, n. 13644/2013); (vi) nelmerito, i prospetti di bilancio successivi a quello ufficialmente predisposto dalliquidatore giudiziale dott. [OSCURATO:PERSONA], alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonrisultavano né regolarmente approvati né sottoscritti, essendo quindi privi diNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026qualsivoglia crisma di ufficialità; (vii) essi inoltre risultavano essere statiredatti alla stregua di bilanci di esercizio laddove, essendo la società inliquidazione, avrebbero dovuto essere redatti con i valori di liquidazione ed idifferenti criteri di valutazione dei cespiti, con la conseguenza che di essi,pertanto, non poteva essere tenuto alcun conto e non risultavano dunquerilevanti le critiche mosse verso detti documenti; (viii) non risultava neancherisolutiva sul punto l’affermazione dei reclamanti secondo la quale illiquidatore in carica avrebbe affermato in un messaggio di posta elettronicadi non essere in possesso della documentazione necessaria al fine di dar corsoalla liquidazione, posto che dal predetto messaggio PEC emergeva che, afronte della richiesta di liquidazione dei propri compensi inviata daireclamanti, il liquidatore in carica, [OSCURATO:PERSONA], aveva rappresentato chedall'esame della documentazione contabile della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneemergevano consistenti pagamenti eseguiti dal precedente liquidatore dinomina Giudiziale, dott. [OSCURATO:PERSONA], in favore dei professionisti da luiincaricati durante la fase di liquidazione, per € 130.425,37, con preferenzarispetto all’Agenzia delle Entrate Riscossione; (ix) non risultava determinanteneanche la presunta mancata appostazione in bilancio di debiti versoprofessionisti, ovvero i medesimi reclamanti, ed altri legali nominati dalliquidatore di nomina giudiziaria, per l’importo di € 650.000,00, posto che lalegittimità e la quantificazione delle somme pretese dagli odierni reclamantierano state oggetto di contestazione; (x) quanto alla questione riguardantel’azione proposta nei confronti della FINIM dallo stesso [OSCURATO:PERSONA],pari al controvalore del passivo, sul presupposto dell’accollo a favore deicreditori sociali e dell’attività di coordinamento e controllo della FINIM,occorreva evidenziare che di quanto indicato nella bozza di bilancio al31.12.2022 non poteva tenersi conto, data la mancanza di valore probatoriodi detto documento e che già nel bilancio iniziale di liquidazione predispostodal dott. [OSCURATO:PERSONA] risultava evidenziato al passivo un importo di €3.070.450,75, rettificato in € 2.785.812,23, per “accollo debiti del 6.5.2019”;(xi) in buona sostanza, quindi, il bilancio di liquidazione sopra indicato tenevagià conto di tale posta passiva, essendo pertanto il valore positivopatrimoniale ivi calcolato già indicato al netto di tale passività, risultando nonNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026rilevante la questione dell’eventuale successiva appostazione, nella bozza dibilancio al 31.12.2022, di un fondo rischi per € 3.500.000,00; (xii) costituivainoltre elemento da considerare il fatto che del dissidio interno e dellaconseguente impossibilità di procedere all’approvazione dei bilanci da partedell’assemblea non risultava traccia in atti, non essendo stato allegato alcunverbale dal quale fosse emerso che i bilanci erano stati posti in votazione edeventualmente non approvati, e ciò sia per i bilanci antecedenti la data dellamessa in liquidazione, sia per i bilanci ad essa successivi; (xiii) per quantoliquidatoria da due anni, nessuna reale attività di realizzo risultava essersiconcretizzata; (xiv) ancora una volta, occorreva prendere le mosseesclusivamente dal bilancio di liquidazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], dal qualerisultava per il Fabbricato industriale sito in [OSCURATO:PERSONA] un valoreiniziale di € 4.338.662,60, divenuto, per effetto della rettifica operata, pariad € 2.450.000,00; quanto al [OSCURATO:PERSONA] era statoinvece indicato un valore di € 440.000,00; (xv) prendendo in esame le posteindicata tra le immobilizzazioni finanziarie la partecipazione nella D.E.

TruckS.p.A., benché il valore di € 525.000,00 fosse stato adeguato ad €350.000,00, costituente il valore della vendita intervenuta in data24.02.2022; (xvi) tuttavia nulla era stato dedotto quanto alla sorte di talericavato, che sarebbe dovuto essere stato utilizzato per la riduzione dei debitisociali, senza che, invece, nulla fosse risultato sul punto; (xvii) ciò cheulteriormente deponeva in senso negativo in ordine al permanere di unasituazione patrimoniale positiva della società reclamata risiedeva nel fattoche, in assenza di prova di una concreta attività liquidatoria posta in essere,comprensiva anche della estinzione delle passività risultanti dal bilancioiniziale di liquidazione, con particolare riguardo soprattutto alla debitoriaverso le banche, doveva ritenersi che questa fosse sensibilmente aumentataper effetto degli interessi passivi, andando a ciò aggiunto il crescere del debitofiscale; (xviii) sussistevano concrete evidenze di un peggioramento dellasituazione patrimoniale tale da far ritenere mancante la prova dell’effettivopermanere di un patrimonio netto positivo e, quindi, della reale capacità dellaNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026società resistente di procedere regolarmente, attraverso un’attivitàliquidatoria che risultava anzi del tutto ferma, al regolare adempimento delleproprie obbligazioni.4.

La sentenza, pubblicata il 18.07.2023, è stata impugnata da FINIM -cassazione, affidato a due motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] della Finim –Annunziata hanno resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEAnte omnia, occorre esaminare l’eccezione preliminare di tardività del ricorsoper cassazione sollevata da entrambe le parti convenute.I controricorrenti sostengono che la sentenza impugnata risulta essere statanotificata alle parti e in particolare al difensore della società posta inliquidazione giudiziale, a cura della Cancelleria della Corte d’Appello di Napoli,in data 18 luglio 2023, come emergerebbe dalla documentazione versata insocietà, attuale ricorrente, avrebbe dovuto, pertanto, proporre ricorso percassazione entro e non oltre il 17 agosto 2023.

Si evidenzia che il ricorso erastato loro notificato, invece, in data 18 agosto 2023, determinando, così, ladecadenza dal diritto di impugnare e la conseguente inammissibilità delricorso.L’eccezione è infondata.Dalla lettura degli atti è infatti emerso che effettivamente la Cancelleria dellaCorte di appello di Napoli ha comunicato alla PEC del reclamato (per la societàdebitrice), e con e-mail assolutamente chiara nel contenuto (‘ai sensi e pergli effetti dell’art. 50 del CCII’), la sentenza emessa ‘in pari data’ il 18 luglio2023, ma solo il giorno dopo il sistema l’ha ‘operata’ e così ‘spedita’,conseguendone la scadenza dei termini impugnatori solo dal 18 agosto 2023.Il ricorso è tuttavia inammissibile.Numero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/20261.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.37, co. 2, c.c.i.i.1.1 Il motivo, così formulato, è inammissibile.1.1.1 Sostiene la ricorrente che la Corte d'Appello di Napoli, pur dopo averfatto corretta esposizione dei consolidati principi in tema di sussistenza eaccertamento del credito ai fini della proponibilità dell'istanza di fallimento(oggi di liquidazione giudiziale), per i quali, come noto, non è necessario unriconoscimento del credito contenuto in un titolo essendo, in tal caso, rimessoall'apprezzamento del giudice fallimentare la valutazione, incidentale, dellapretesa creditoria ai soli fini della individuazione della legittimazione attiva aricorrere per l'apertura della procedura concorsuale, era tuttavia addivenutaad una conclusione che finiva per violare i principi medesimi.1.1.2 Sostiene sempre la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe,sbrigativamente, "archiviato" l'eccezione di carenza di legittimazione attiva,fondata sulla perentoria contestazione delle infondate ragioni di credito degliavv.ti Monticelli e Annunziata, ritenendo, sostanzialmente, che lecontestazioni di parte reclamata non fossero dirette a negare lo svolgimentodell'attività professionale da parte dei legali ricorrenti in sede prefallimentare,quanto piuttosto a contestare la misura del compenso richiesto, sia sulla basedelle pattuizioni sul punto, delle quali contestano la validità, che sottolineandoalcuni aspetti critici del contenzioso instaurato.1.1.2 Ricorda la ricorrente che la Corte d'Appello aveva ritenuto che la stessaparte reclamante avrebbe ammesso di essere debitrice degli istanti, sia purein misura di gran lunga inferiore rispetto al credito vantato dagli stessi e daciò avrebbe potuto certamente desumersi l’infondatezza dell’eccezione dicarenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte reclamata.1.1.3 Assume invece la società ricorrente che la Corte di merito avrebbe deltutto omesso l'accertamento incidentale sulla sussistenza del credito deiricorrenti in sede prefallimentare, cui era chiamata ai fini della correttaapplicazione dell'art. 37 c.c.i.i., atteso che l'asserito credito degli avv.tiMonticelli e Annunziata non sarebbe mai stato oggetto di alcun accertamento(e, invero, di alcuna richiesta) prima della presente iniziativa giudiziaria eNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026sarebbe stato invece perentoriamente contestato dalla società.Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Napoli, la Finimsrl non avrebbe contestato solo la quantificazione del credito ma la suaintegrale sussistenza, eccependo la nullità di alcune pattuizioni contenutenegli accordi di conferimento d’incarico pattuite con il liquidatore giudiziarioe rilevando come, in ogni caso, il diritto al compenso, sarebbe maturato, perespresso accordo e con esclusione di qualsivoglia acconto, alla conclusionedelle controversie e, per l'effetto, non essendo le stesse ancora concluse, nonsolo gli avv.ti Monticelli e Annunziata non avrebbero avuto alcun diritto dicredito, ma erano, anzi, tenuti alla restituzione di quanto indebitamentericevuto a titolo di acconto.1.2 Le contestazioni così sollevate dalla parte ricorrente sono inammissibilisia ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. sia perché involgenti apprezzamenti dimerito, non più sindacabili in questo giudizio di cassazione.1.2.1 Sotto il primo profilo, risulta essere orientamento consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte che, in tema di iniziativa per la dichiarazionedi fallimento, l'art. 6 legge fall. (ma la questione è replicabile nei medesimitermini, anche in relazione all’art. 37, secondo comma, ccii), laddovestabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o piùcreditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sedegiudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente –come avvenuto nel caso di specie - un accertamento incidentale da parte delgiudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass.S.U. n. 1521 del 23/01/2013; in senso conforme Cass. n. 11421 del22/5/2014; Cass. n. 576 del 15/1/2015; Cass. n. 30827/2018) (così,espressamente Cass. 24702/2021).

Ne consegue che il richiamo dell’art. 6 l.fall. (oggi art. 37, 2 comma, ccii, per quanto già sopra detto) al "creditore",senza alcuna specificazione ulteriore, deve intendersi riferito a colui che vantaun credito nei confronti dell'imprenditore fallendo che sia oggettodell'imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare, né rileval’effettiva esistenza dello stesso credito, il cui accertamento, in ambitoconcorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, alquale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di fallimento, allegando diNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026essere creditore, ha l’onere di partecipare per divenire creditore concorrente.Così, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, illegislatore ha voluto indicare tutti coloro che vantino un credito nei confrontidell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anchenon ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitarela dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della procedura di liquidazionegiudiziale) a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse neiconfronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di creditoanche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo inprospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. 3472/2011).

A ciò vaaggiunto che in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualitàdi creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso unprovvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone epresuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudicefallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza,seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessariopostulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento; inquesto caso il giudice fallimentare potrà farsi eventualmente carico dicondividere, motivatamente, gli argomenti già addotti dal giudicante nelladiversa sede processuale.1.2.2 Ne discende che le argomentazioni contenute nel provvedimentoimpugnato risultano del tutto conformi alla consolidata giurisprudenza diquesta Corte, con la conseguente inammissibilità delle corrispondentidoglianze, ai sensi dell’art. 360bis c.p.c.1.2.3 Nel caso in esame e negli altri sopra esaminati nella giurisprudenzaedita di questa Corte, in tema di accertamento incidentale del credito per laverifica della sussistenza o meno del relativo diritto in capo all’istante ai finidella sua legittimazione attiva, il giudice del merito è libero di svolgere i suoiapprezzamenti, risultando sufficiente che dia conto delle ragioni e motivi delsuo convincimento.Nella fattispecie qui ancora in esame, lo stato di liquidazione non era statoaggiornato all’attualità, rettificando attivo e debiti, tra cui la posta deireclamanti professionisti, tenuto conto che, dopo la messa in liquidazione, laNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026società ben poco aveva realizzato sugli originari valori di primo bilancio, nonseguito da altri atti contabili negli esercizi successivi ed il passivo eraaumentato (anche e già per interessi), così che non vi era più equilibriopatrimoniale.1.2.4 Nel resto, le doglianze si risolvono in una mera richiesta di rivisitazionedella quaestio facti, come tale inibita al giudice di legittimità, tanto menosotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).2.

Con il secondo mezzo si deduce “violazione e falsa applicazione, ex art.360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 2, co.1 lett.b, e 121 c.c.i.i., nonché degli artt.2710 e 2697 c.c.”.2.1 Ricorda la società ricorrente che, trovandosi la società debitrice inliquidazione, la valutazione sulla sussistenza o meno dello stato d’insolvenzadoveva essere effettuata con riguardo alla “capacità statica” del patrimoniodi garantire una copertura della debitoria sociale, e non già con riguardo allacapacità dinamica della società (non più operante sul mercato) di produrreun reddito idoneo al pagamento dei debiti nei normali termini d'uso (cosìrichiamando: ex plurimis Cass. civ. Sez.

I, 08-05-2015, n. 9401).2.2 Ricorda la parte ricorrente che la Corte territoriale, accogliendo il reclamoaveva, evidentemente, ritenuto che la Finim avesse, sostanzialmente, unpatrimonio netto negativo, anche se tale affermazione, invero, non risultavaessere stata esplicitamente formulata, e tale mancanza non appariva affattocasuale.

Avrebbe assunto un valore centrale nella valutazione negativa sullasolvibilità della Finim la mancanza di bilanci regolarmente approvati edepositati presso il Registro delle Imprese, nel quadriennio precedenteall’anno 2021, ovvero al tempo trascorso dall’apertura della procedura diliquidazione.

Tale mancanza aveva indotto la Corte di merito a tenere inconsiderazione unicamente il bilancio iniziale di liquidazione del dott.

DiLorenzo, da ritenersi unico documento attendibile, in considerazione anchedella sua provenienza da parte di un soggetto di nomina giudiziale.Numero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/20262.3 La sentenza presenterebbe, invece, un'evidente contraddizione posto chela stessa aveva dato atto che la società FINIM era stata posta in liquidazionea seguito del ricorso al Tribunale delle Imprese di Napoli, ex art. 2487 c.c.: ilgiudice adito, accertata la causa di scioglimento, aveva poi nominato ilpredetto liquidatore giudiziario con provvedimento del 23.7.2021; e dall'altro,la Corte territoriale aveva invece affermato che non vi sarebbe stata la provadel dissidio tra i soci che, impedendo il funzionamento dell'assemblea (causadi scioglimento accertata dal Tribunale, al momento della nomina delliquidatore giudiziale), aveva impedito l'approvazione dei bilanci sociali.2.4 Aggiunge la società ricorrente che i bilanci successivi alla nomina delliquidatore non erano stati approvati avendo la società vissuto vicende moltomovimentate, con l'avvicendamento di tre liquidatori in un breve lasso ditempo ed essendo stata coinvolta in un aspro contenzioso con il liquidatoredi nomina giudiziale, di cui aveva sottoposto a verifica l'operato.2.5 Occorreva altresì valutare che la Finim era una società immobiliare e ilpatrimonio era, dunque, costituito da beni immobili che, specie ove si fossevoluto evitare una svendita in pregiudizio del ceto creditorio, avrebberichiesto necessariamente tempo per essere correttamente liquidato.

Laconsiderazione induceva a valutare l'ulteriore elemento indicato dalla Cortenell’apprezzamento negativo sulla permanenza di un patrimonio nettopositivo relativo all'effettivo valore del patrimonio immobiliare appostato incontabilità FINIM.

Aggiunge la società ricorrente che, come ammesso dallamedesima Corte d'Appello di Napoli, la Società si sarebbe limitata adappostare in contabilità il valore patrimoniale come stimato da un C.T.U. terzodi nomina del Tribunale e sarebbe stato non comprensibile perché taleappostazione fosse stata considerata errata.2.6 Anche il secondo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.,perché i principi affermati dalla Corte territoriale risultano conformi agliinsegnamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di“insolvenza statica” e perché, al solito, le doglianze tentano di sollecitarequesta Corte ad un nuovo scrutinio sulla quaestio facti.2.6.1 Sotto il primo profilo, non può essere dimenticato che costituisconoprincipi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (già maturati sottoNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026l’egida applicativa della precedente legge fallimentare ed oggi replicabili intema di apertura della liquidazione giudiziale) quelli secondo cui, ai finidell'applicazione dell'art. 5 l. fall., la valutazione del giudice che - quando lasocietà è in liquidazione deve essere diretta unicamente ad accertare se glielementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale edintegrale soddisfacimento dei creditori sociali - non può non tener conto anchedelle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendoquestione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del propriocredito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che - quando siaespressamente motivato - si sottrae al controllo in sede di legittimità (Cass.n. 24948/2019).In termini più generali, va ricordato invero che quando una società è inliquidazione la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente adaccertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurarel'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - nonproponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendocome esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditoriprevia realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuotra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società inpiena attività, di credito e di risorse, e di liquidità, necessari per soddisfare leobbligazioni contratte (cfr. Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020;Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016; più recentemente, Cass.n. 30435/2022).

Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione,l'accertamento del requisito della insolvenza deve essere basato sulla nozionedi insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alladata della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia taleda far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti adassicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori.

La liquidazionedella società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'entetrasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci,l'eventuale residuo attivo; tanto suole dirsi sottolineando che, durante laliquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione diNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quellolucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020).Orbene, a tali principi la sentenza impugnata si è correttamente attenuta, nonpotendosi scorgere scostamenti tra quanto affermato dalla Corte di merito egli insegnamenti impartiti dalla giurisprudenza di legittimità nella materia inesame, così dovendosi confermare integralmente, anche in punto di diritto,la decisione qui contestata.2.6.2 Per il resto le doglianze tentano di sollecitare questa Corte di legittimitàad un nuovo scrutinio di merito sui profili fattuali che caratterizzano la cd.insolvenza statica, profilo sul quale si riscontra – per quanto sopra riportatoin premessa – un’adeguata motivazione, scevra da criticità argomentative evolta ad approfondire il profilo della difficoltà di liquidazione del patrimonioimmobiliare della società debitrice.Come già sopra accennato, l'accertamento degli elementi attivi del patrimoniosociale, idonei a consentire l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditorisociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualitàdi tali elementi (cfr. Cass. n. 18137 del 2018) e sempre che la difficoltà dipronta liquidazione dell'attivo possa rilevare in quanto sintomatica di unrisultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, cosìfinendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfareintegralmente la massa creditoria (cfr. Cass. n. 28193 del 2020; vedi ancheCass. n. 10516 del 2022).Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della partericorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 8.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuraNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il14.07.2026Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa, in virtù di procuraspeciale conferita in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e con questi elettivamente domiciliata in Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA], 23/A.- ricorrente -controdott. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di [OSCURATO:PERSONA] della Finim – [OSCURATO:PERSONA] srlin liquidazione (Trib. Napoli n. 82/2023 – cod. fisc. 06411730630),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) invirtù di procura speciale, in calce al controricorso.Numero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio equale procuratore di sé medesimo e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che rappresenta e difende giusta procura speciale inalla via G.G. Porro n. 8 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA].- controricorrenti -avverso la sentenza n. 57/2023 della Corte d'Appello di Napoli, depositata incancelleria il 18.07.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha accolto il reclamoe, per l’effetto, in riforma dell’impugnato decreto del Tribunale di Napoli del22.3.2023, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale dellagli atti al Tribunale di Napoli, per l’adozione con decreto dei provvedimenti dicui all'articolo 49, comma 3, ccii.2. Con ricorso del 20.4.2023 gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e FortunatoAnnunziata avevano infatti proposto reclamo ex art. 50 ccii avverso il decretodel Tribunale di Napoli del 22.3.2023, con il quale era stato rigettato il ricorsodagli stessi proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazionegiudiziale della FINIM - [OSCURATO:PERSONA] – S.r.l. inliquidazione.3. Nella resistenza della FINIM - [OSCURATO:PERSONA] – s.r.l. inliquidazione, la Corte territoriale accoglieva il reclamo, osservando che: (i)quanto alla questione, in via preliminare, della legittimazione delle partireclamanti, andava premesso, in linea di principio, che l'istanza di fallimentoè un'azione a contenuto processuale, rispetto alla quale l'accertamento delNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026credito si pone come meramente incidentale, con la conseguenza che, ai finidella legittimazione al ricorso per declaratoria di fallimento, l'esistenza di uncredito sub iudice - o comunque contestato dal debitore - non impedisce ladeclaratoria stessa; (ii) non era comunque oggetto di contestazione erisultava dalla documentazione in atti la circostanza che gli originari ricorrentiavessero svolto attività di assistenza della FINIM - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, a seguito di mandato conferito dal liquidatoregiudiziale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nominato dal Tribunale, in data 28.07.2021e rimasto in carica fino al 23.05.2022; (ii) peraltro, le contestazioni di partereclamata non erano dirette a negare detta circostanza, quanto piuttosto acontestare la misura del compenso richiesto; (iii) la circostanza, inoltre, cheil credito per i compensi non risultasse già accertato nella sua esatta misurain sede giudiziale non escludeva la possibilità per gli originari ricorrenti diproporre il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale;(iv) da ciò poteva dunque certamente desumersi l’infondatezza dellaeccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte reclamata;(v) risultava inoltre principio giurisprudenziale consolidato (richiamando sulpunto, ex plurimis, Cassazione civile, 2/11/2022, n.32280), quello secondo ilquale, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione,la valutazione del giudice, ai fini dell'applicabilità dell’art. 5 l. fall., deve esserediretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio socialeconsentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditorisociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restaresul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere alsoddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alladistribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essadisponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, equindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cosìrichiamando: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25167 del 07/12/2016; Sez. 6 – 1,Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020; Cass., Sez. 1, n. 13644/2013); (vi) nelmerito, i prospetti di bilancio successivi a quello ufficialmente predisposto dalliquidatore giudiziale dott. [OSCURATO:PERSONA], alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonrisultavano né regolarmente approvati né sottoscritti, essendo quindi privi diNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026qualsivoglia crisma di ufficialità; (vii) essi inoltre risultavano essere statiredatti alla stregua di bilanci di esercizio laddove, essendo la società inliquidazione, avrebbero dovuto essere redatti con i valori di liquidazione ed idifferenti criteri di valutazione dei cespiti, con la conseguenza che di essi,pertanto, non poteva essere tenuto alcun conto e non risultavano dunquerilevanti le critiche mosse verso detti documenti; (viii) non risultava neancherisolutiva sul punto l’affermazione dei reclamanti secondo la quale illiquidatore in carica avrebbe affermato in un messaggio di posta elettronicadi non essere in possesso della documentazione necessaria al fine di dar corsoalla liquidazione, posto che dal predetto messaggio PEC emergeva che, afronte della richiesta di liquidazione dei propri compensi inviata daireclamanti, il liquidatore in carica, [OSCURATO:PERSONA], aveva rappresentato chedall'esame della documentazione contabile della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneemergevano consistenti pagamenti eseguiti dal precedente liquidatore dinomina Giudiziale, dott. [OSCURATO:PERSONA], in favore dei professionisti da luiincaricati durante la fase di liquidazione, per € 130.425,37, con preferenzarispetto all’Agenzia delle Entrate Riscossione; (ix) non risultava determinanteneanche la presunta mancata appostazione in bilancio di debiti versoprofessionisti, ovvero i medesimi reclamanti, ed altri legali nominati dalliquidatore di nomina giudiziaria, per l’importo di € 650.000,00, posto che lalegittimità e la quantificazione delle somme pretese dagli odierni reclamantierano state oggetto di contestazione; (x) quanto alla questione riguardantel’azione proposta nei confronti della FINIM dallo stesso [OSCURATO:PERSONA],pari al controvalore del passivo, sul presupposto dell’accollo a favore deicreditori sociali e dell’attività di coordinamento e controllo della FINIM,occorreva evidenziare che di quanto indicato nella bozza di bilancio al31.12.2022 non poteva tenersi conto, data la mancanza di valore probatoriodi detto documento e che già nel bilancio iniziale di liquidazione predispostodal dott. [OSCURATO:PERSONA] risultava evidenziato al passivo un importo di €3.070.450,75, rettificato in € 2.785.812,23, per “accollo debiti del 6.5.2019”;(xi) in buona sostanza, quindi, il bilancio di liquidazione sopra indicato tenevagià conto di tale posta passiva, essendo pertanto il valore positivopatrimoniale ivi calcolato già indicato al netto di tale passività, risultando nonNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026rilevante la questione dell’eventuale successiva appostazione, nella bozza dibilancio al 31.12.2022, di un fondo rischi per € 3.500.000,00; (xii) costituivainoltre elemento da considerare il fatto che del dissidio interno e dellaconseguente impossibilità di procedere all’approvazione dei bilanci da partedell’assemblea non risultava traccia in atti, non essendo stato allegato alcunverbale dal quale fosse emerso che i bilanci erano stati posti in votazione edeventualmente non approvati, e ciò sia per i bilanci antecedenti la data dellamessa in liquidazione, sia per i bilanci ad essa successivi; (xiii) per quantoliquidatoria da due anni, nessuna reale attività di realizzo risultava essersiconcretizzata; (xiv) ancora una volta, occorreva prendere le mosseesclusivamente dal bilancio di liquidazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], dal qualerisultava per il Fabbricato industriale sito in [OSCURATO:PERSONA] un valoreiniziale di € 4.338.662,60, divenuto, per effetto della rettifica operata, pariad € 2.450.000,00; quanto al [OSCURATO:PERSONA] era statoinvece indicato un valore di € 440.000,00; (xv) prendendo in esame le posteindicata tra le immobilizzazioni finanziarie la partecipazione nella D.E. TruckS.p.A., benché il valore di € 525.000,00 fosse stato adeguato ad €350.000,00, costituente il valore della vendita intervenuta in data24.02.2022; (xvi) tuttavia nulla era stato dedotto quanto alla sorte di talericavato, che sarebbe dovuto essere stato utilizzato per la riduzione dei debitisociali, senza che, invece, nulla fosse risultato sul punto; (xvii) ciò cheulteriormente deponeva in senso negativo in ordine al permanere di unasituazione patrimoniale positiva della società reclamata risiedeva nel fattoche, in assenza di prova di una concreta attività liquidatoria posta in essere,comprensiva anche della estinzione delle passività risultanti dal bilancioiniziale di liquidazione, con particolare riguardo soprattutto alla debitoriaverso le banche, doveva ritenersi che questa fosse sensibilmente aumentataper effetto degli interessi passivi, andando a ciò aggiunto il crescere del debitofiscale; (xviii) sussistevano concrete evidenze di un peggioramento dellasituazione patrimoniale tale da far ritenere mancante la prova dell’effettivopermanere di un patrimonio netto positivo e, quindi, della reale capacità dellaNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026società resistente di procedere regolarmente, attraverso un’attivitàliquidatoria che risultava anzi del tutto ferma, al regolare adempimento delleproprie obbligazioni.4. La sentenza, pubblicata il 18.07.2023, è stata impugnata da FINIM -cassazione, affidato a due motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] della Finim –Annunziata hanno resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEAnte omnia, occorre esaminare l’eccezione preliminare di tardività del ricorsoper cassazione sollevata da entrambe le parti convenute.I controricorrenti sostengono che la sentenza impugnata risulta essere statanotificata alle parti e in particolare al difensore della società posta inliquidazione giudiziale, a cura della Cancelleria della Corte d’Appello di Napoli,in data 18 luglio 2023, come emergerebbe dalla documentazione versata insocietà, attuale ricorrente, avrebbe dovuto, pertanto, proporre ricorso percassazione entro e non oltre il 17 agosto 2023. Si evidenzia che il ricorso erastato loro notificato, invece, in data 18 agosto 2023, determinando, così, ladecadenza dal diritto di impugnare e la conseguente inammissibilità delricorso.L’eccezione è infondata.Dalla lettura degli atti è infatti emerso che effettivamente la Cancelleria dellaCorte di appello di Napoli ha comunicato alla PEC del reclamato (per la societàdebitrice), e con e-mail assolutamente chiara nel contenuto (‘ai sensi e pergli effetti dell’art. 50 del CCII’), la sentenza emessa ‘in pari data’ il 18 luglio2023, ma solo il giorno dopo il sistema l’ha ‘operata’ e così ‘spedita’,conseguendone la scadenza dei termini impugnatori solo dal 18 agosto 2023.Il ricorso è tuttavia inammissibile.Numero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/20261.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.37, co. 2, c.c.i.i.1.1 Il motivo, così formulato, è inammissibile.1.1.1 Sostiene la ricorrente che la Corte d'Appello di Napoli, pur dopo averfatto corretta esposizione dei consolidati principi in tema di sussistenza eaccertamento del credito ai fini della proponibilità dell'istanza di fallimento(oggi di liquidazione giudiziale), per i quali, come noto, non è necessario unriconoscimento del credito contenuto in un titolo essendo, in tal caso, rimessoall'apprezzamento del giudice fallimentare la valutazione, incidentale, dellapretesa creditoria ai soli fini della individuazione della legittimazione attiva aricorrere per l'apertura della procedura concorsuale, era tuttavia addivenutaad una conclusione che finiva per violare i principi medesimi.1.1.2 Sostiene sempre la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe,sbrigativamente, "archiviato" l'eccezione di carenza di legittimazione attiva,fondata sulla perentoria contestazione delle infondate ragioni di credito degliavv.ti Monticelli e Annunziata, ritenendo, sostanzialmente, che lecontestazioni di parte reclamata non fossero dirette a negare lo svolgimentodell'attività professionale da parte dei legali ricorrenti in sede prefallimentare,quanto piuttosto a contestare la misura del compenso richiesto, sia sulla basedelle pattuizioni sul punto, delle quali contestano la validità, che sottolineandoalcuni aspetti critici del contenzioso instaurato.1.1.2 Ricorda la ricorrente che la Corte d'Appello aveva ritenuto che la stessaparte reclamante avrebbe ammesso di essere debitrice degli istanti, sia purein misura di gran lunga inferiore rispetto al credito vantato dagli stessi e daciò avrebbe potuto certamente desumersi l’infondatezza dell’eccezione dicarenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte reclamata.1.1.3 Assume invece la società ricorrente che la Corte di merito avrebbe deltutto omesso l'accertamento incidentale sulla sussistenza del credito deiricorrenti in sede prefallimentare, cui era chiamata ai fini della correttaapplicazione dell'art. 37 c.c.i.i., atteso che l'asserito credito degli avv.tiMonticelli e Annunziata non sarebbe mai stato oggetto di alcun accertamento(e, invero, di alcuna richiesta) prima della presente iniziativa giudiziaria eNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026sarebbe stato invece perentoriamente contestato dalla società.Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Napoli, la Finimsrl non avrebbe contestato solo la quantificazione del credito ma la suaintegrale sussistenza, eccependo la nullità di alcune pattuizioni contenutenegli accordi di conferimento d’incarico pattuite con il liquidatore giudiziarioe rilevando come, in ogni caso, il diritto al compenso, sarebbe maturato, perespresso accordo e con esclusione di qualsivoglia acconto, alla conclusionedelle controversie e, per l'effetto, non essendo le stesse ancora concluse, nonsolo gli avv.ti Monticelli e Annunziata non avrebbero avuto alcun diritto dicredito, ma erano, anzi, tenuti alla restituzione di quanto indebitamentericevuto a titolo di acconto.1.2 Le contestazioni così sollevate dalla parte ricorrente sono inammissibilisia ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. sia perché involgenti apprezzamenti dimerito, non più sindacabili in questo giudizio di cassazione.1.2.1 Sotto il primo profilo, risulta essere orientamento consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte che, in tema di iniziativa per la dichiarazionedi fallimento, l'art. 6 legge fall. (ma la questione è replicabile nei medesimitermini, anche in relazione all’art. 37, secondo comma, ccii), laddovestabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o piùcreditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sedegiudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente –come avvenuto nel caso di specie - un accertamento incidentale da parte delgiudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass.S.U. n. 1521 del 23/01/2013; in senso conforme Cass. n. 11421 del22/5/2014; Cass. n. 576 del 15/1/2015; Cass. n. 30827/2018) (così,espressamente Cass. 24702/2021). Ne consegue che il richiamo dell’art. 6 l.fall. (oggi art. 37, 2 comma, ccii, per quanto già sopra detto) al "creditore",senza alcuna specificazione ulteriore, deve intendersi riferito a colui che vantaun credito nei confronti dell'imprenditore fallendo che sia oggettodell'imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare, né rileval’effettiva esistenza dello stesso credito, il cui accertamento, in ambitoconcorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, alquale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di fallimento, allegando diNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026essere creditore, ha l’onere di partecipare per divenire creditore concorrente.Così, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, illegislatore ha voluto indicare tutti coloro che vantino un credito nei confrontidell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anchenon ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitarela dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della procedura di liquidazionegiudiziale) a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse neiconfronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di creditoanche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo inprospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. 3472/2011). A ciò vaaggiunto che in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualitàdi creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso unprovvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone epresuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudicefallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza,seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessariopostulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento; inquesto caso il giudice fallimentare potrà farsi eventualmente carico dicondividere, motivatamente, gli argomenti già addotti dal giudicante nelladiversa sede processuale.1.2.2 Ne discende che le argomentazioni contenute nel provvedimentoimpugnato risultano del tutto conformi alla consolidata giurisprudenza diquesta Corte, con la conseguente inammissibilità delle corrispondentidoglianze, ai sensi dell’art. 360bis c.p.c.1.2.3 Nel caso in esame e negli altri sopra esaminati nella giurisprudenzaedita di questa Corte, in tema di accertamento incidentale del credito per laverifica della sussistenza o meno del relativo diritto in capo all’istante ai finidella sua legittimazione attiva, il giudice del merito è libero di svolgere i suoiapprezzamenti, risultando sufficiente che dia conto delle ragioni e motivi delsuo convincimento.Nella fattispecie qui ancora in esame, lo stato di liquidazione non era statoaggiornato all’attualità, rettificando attivo e debiti, tra cui la posta deireclamanti professionisti, tenuto conto che, dopo la messa in liquidazione, laNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026società ben poco aveva realizzato sugli originari valori di primo bilancio, nonseguito da altri atti contabili negli esercizi successivi ed il passivo eraaumentato (anche e già per interessi), così che non vi era più equilibriopatrimoniale.1.2.4 Nel resto, le doglianze si risolvono in una mera richiesta di rivisitazionedella quaestio facti, come tale inibita al giudice di legittimità, tanto menosotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione e falsa applicazione, ex art.360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 2, co.1 lett.b, e 121 c.c.i.i., nonché degli artt.2710 e 2697 c.c.”.2.1 Ricorda la società ricorrente che, trovandosi la società debitrice inliquidazione, la valutazione sulla sussistenza o meno dello stato d’insolvenzadoveva essere effettuata con riguardo alla “capacità statica” del patrimoniodi garantire una copertura della debitoria sociale, e non già con riguardo allacapacità dinamica della società (non più operante sul mercato) di produrreun reddito idoneo al pagamento dei debiti nei normali termini d'uso (cosìrichiamando: ex plurimis Cass. civ. Sez. I, 08-05-2015, n. 9401).2.2 Ricorda la parte ricorrente che la Corte territoriale, accogliendo il reclamoaveva, evidentemente, ritenuto che la Finim avesse, sostanzialmente, unpatrimonio netto negativo, anche se tale affermazione, invero, non risultavaessere stata esplicitamente formulata, e tale mancanza non appariva affattocasuale. Avrebbe assunto un valore centrale nella valutazione negativa sullasolvibilità della Finim la mancanza di bilanci regolarmente approvati edepositati presso il Registro delle Imprese, nel quadriennio precedenteall’anno 2021, ovvero al tempo trascorso dall’apertura della procedura diliquidazione. Tale mancanza aveva indotto la Corte di merito a tenere inconsiderazione unicamente il bilancio iniziale di liquidazione del dott. DiLorenzo, da ritenersi unico documento attendibile, in considerazione anchedella sua provenienza da parte di un soggetto di nomina giudiziale.Numero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/20262.3 La sentenza presenterebbe, invece, un'evidente contraddizione posto chela stessa aveva dato atto che la società FINIM era stata posta in liquidazionea seguito del ricorso al Tribunale delle Imprese di Napoli, ex art. 2487 c.c.: ilgiudice adito, accertata la causa di scioglimento, aveva poi nominato ilpredetto liquidatore giudiziario con provvedimento del 23.7.2021; e dall'altro,la Corte territoriale aveva invece affermato che non vi sarebbe stata la provadel dissidio tra i soci che, impedendo il funzionamento dell'assemblea (causadi scioglimento accertata dal Tribunale, al momento della nomina delliquidatore giudiziale), aveva impedito l'approvazione dei bilanci sociali.2.4 Aggiunge la società ricorrente che i bilanci successivi alla nomina delliquidatore non erano stati approvati avendo la società vissuto vicende moltomovimentate, con l'avvicendamento di tre liquidatori in un breve lasso ditempo ed essendo stata coinvolta in un aspro contenzioso con il liquidatoredi nomina giudiziale, di cui aveva sottoposto a verifica l'operato.2.5 Occorreva altresì valutare che la Finim era una società immobiliare e ilpatrimonio era, dunque, costituito da beni immobili che, specie ove si fossevoluto evitare una svendita in pregiudizio del ceto creditorio, avrebberichiesto necessariamente tempo per essere correttamente liquidato. Laconsiderazione induceva a valutare l'ulteriore elemento indicato dalla Cortenell’apprezzamento negativo sulla permanenza di un patrimonio nettopositivo relativo all'effettivo valore del patrimonio immobiliare appostato incontabilità FINIM. Aggiunge la società ricorrente che, come ammesso dallamedesima Corte d'Appello di Napoli, la Società si sarebbe limitata adappostare in contabilità il valore patrimoniale come stimato da un C.T.U. terzodi nomina del Tribunale e sarebbe stato non comprensibile perché taleappostazione fosse stata considerata errata.2.6 Anche il secondo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.,perché i principi affermati dalla Corte territoriale risultano conformi agliinsegnamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di“insolvenza statica” e perché, al solito, le doglianze tentano di sollecitarequesta Corte ad un nuovo scrutinio sulla quaestio facti.2.6.1 Sotto il primo profilo, non può essere dimenticato che costituisconoprincipi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (già maturati sottoNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026l’egida applicativa della precedente legge fallimentare ed oggi replicabili intema di apertura della liquidazione giudiziale) quelli secondo cui, ai finidell'applicazione dell'art. 5 l. fall., la valutazione del giudice che - quando lasocietà è in liquidazione deve essere diretta unicamente ad accertare se glielementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale edintegrale soddisfacimento dei creditori sociali - non può non tener conto anchedelle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendoquestione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del propriocredito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che - quando siaespressamente motivato - si sottrae al controllo in sede di legittimità (Cass.n. 24948/2019).In termini più generali, va ricordato invero che quando una società è inliquidazione la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente adaccertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurarel'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - nonproponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendocome esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditoriprevia realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuotra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società inpiena attività, di credito e di risorse, e di liquidità, necessari per soddisfare leobbligazioni contratte (cfr. Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020;Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016; più recentemente, Cass.n. 30435/2022). Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione,l'accertamento del requisito della insolvenza deve essere basato sulla nozionedi insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alladata della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia taleda far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti adassicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazionedella società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'entetrasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci,l'eventuale residuo attivo; tanto suole dirsi sottolineando che, durante laliquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione diNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quellolucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020).Orbene, a tali principi la sentenza impugnata si è correttamente attenuta, nonpotendosi scorgere scostamenti tra quanto affermato dalla Corte di merito egli insegnamenti impartiti dalla giurisprudenza di legittimità nella materia inesame, così dovendosi confermare integralmente, anche in punto di diritto,la decisione qui contestata.2.6.2 Per il resto le doglianze tentano di sollecitare questa Corte di legittimitàad un nuovo scrutinio di merito sui profili fattuali che caratterizzano la cd.insolvenza statica, profilo sul quale si riscontra – per quanto sopra riportatoin premessa – un’adeguata motivazione, scevra da criticità argomentative evolta ad approfondire il profilo della difficoltà di liquidazione del patrimonioimmobiliare della società debitrice.Come già sopra accennato, l'accertamento degli elementi attivi del patrimoniosociale, idonei a consentire l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditorisociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualitàdi tali elementi (cfr. Cass. n. 18137 del 2018) e sempre che la difficoltà dipronta liquidazione dell'attivo possa rilevare in quanto sintomatica di unrisultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, cosìfinendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfareintegralmente la massa creditoria (cfr. Cass. n. 28193 del 2020; vedi ancheCass. n. 10516 del 2022).Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della partericorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 8.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuraNumero registro generale 17491/2023Numero sezionale 3122/2026Numero di raccolta generale 23877/2026Data pubblicazione 22/07/2026del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il14.07.2026Il PresidenteMassimo Ferro