Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16747/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2126/2022 depositata il 10/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28741/2022Numero sezionale 4471/2026Numero di raccolta generale 16747/2026Data pubblicazione 28/05/2026La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), operante nel settoredella rappresentanza di capi di abbigliamento, impugnava l’avviso diaccertamento n.

TK503R805666, relativo all’anno d’imposta 2013, emessodall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] 2 in esito a verificaconclusa con p.v.c. del 23 giugno 2015.

Con tale atto, l’Ufficio contestaval’indebita detrazione IVA (aliquota 21%) correlata a costi per complessivieuro 98.489,00, ritenuti generici, non inerenti e antieconomici, fatturati dasocietà ritenute collegate (4 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] C.), in relazione a prestazioni descritte in modoomnicomprensivo (locazione di spazi e servizi amministrativi/gestionali),con ulteriori elementi valorizzati dall’Amministrazione (collegamenti trasocietà, coincidenze di sede e personale, variabilità dei corrispettivi neglianni).

La contribuente deduceva, tra l’altro, il difetto di motivazionedell’avviso, anche in punto di quantificazione e indicazione dell’IVArecuperata, nonché l’inerenza dei costi e, in particolare, l’erroneainclusione di una fattura della [OSCURATO:PERSONA] C., asseritamente dicompetenza dell’anno 2012. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diRoma, con sentenza n. 4736/04/2020, depositata il 6 luglio 2020,disattesa la censura di difetto di motivazione, accoglieva solo parzialmenteil ricorso, ritenendo fondata la doglianza relativa alla fattura imputabile al2012 e riducendo, conseguentemente, l’imponibile indetraibile (concorrelata rideterminazione della maggiore IVA), rigettando nel resto lecensure di merito.

La società proponeva appello; l’Agenzia delle Entrate sicostituiva e, quanto al punto concernente la fattura del 2012, prestavaacquiescenza alla statuizione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale del Lazio, con sentenza n. 2126/13/2022, depositata il 10maggio 2022, rigettava l’appello della contribuente e confermava ladecisione di prime cure, ritenendo che l’Ufficio non avesse contestato, inastratto, l’inerenza, bensì la genericità delle indicazioni contenute nellefatture e l’impossibilità, anche in ragione dei collegamenti infragruppo, diNumero registro generale 28741/2022Numero sezionale 4471/2026Numero di raccolta generale 16747/2026Data pubblicazione 28/05/2026una verifica analitica delle prestazioni e dei costi, con conseguentelegittimità del disconoscimento della detrazione.

Avverso detta sentenza lasocietà propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resistel’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La parte ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia suun punto decisivo della controversia, in relazione alla dedotta illegittimitàdell’avviso di accertamento per difetto di motivazione; la doglianza èprospettata altresì come violazione dell’art. 112 c.p.c. e, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 56 d.P.R. n.633/1972, nonché dell’art. 24 Cost., assumendosi che il giudice di appellonon avrebbe esaminato la questione concernente la chiarezza e laprecisione dell’atto impositivo (anche quanto a imponibili, aliquote eimposta liquidata).Il primo motivo è infondato.Non ricorre, infatti, il vizio di omessa pronuncia qualora la decisioneadottata dal giudice di merito, ancorché priva di una statuizione espressasulla singola censura, risulti incompatibile con il suo accoglimento,dovendo, in tal caso, ravvisarsi un rigetto implicito della doglianza.

Nellaspecie, la CTR, nel rigettare integralmente l’appello della contribuente enel confermare la legittimità dell’atto impositivo, ha necessariamentedisatteso anche la questione preliminare concernente il dedotto difetto dimotivazione dell’avviso di accertamento.

Né sussiste la denunciataviolazione degli artt. 7 l. n. 212 del 2000 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972.Dalla stessa prospettazione della ricorrente emerge, infatti, che l’attoimpositivo indicava le fatture oggetto di ripresa, la causale dellacontestazione, riferita alla genericità delle prestazioni fatturate, alla loroNumero registro generale 28741/2022Numero sezionale 4471/2026Numero di raccolta generale 16747/2026Data pubblicazione 28/05/2026ritenuta incongruità e alla carenza di riscontri analitici circa i servizi resinell’ambito di rapporti tra società collegate, nonché l’aliquota IVAapplicata.

La dedotta discrasia tra l’importo complessivo delle fatturerichiamate e quello assunto a base del recupero non vale, di per sé, adeterminare la nullità dell’atto, in difetto di una concreta dimostrazionedella sua assoluta incomprensibilità, tanto più a fronte della puntualearticolazione difensiva svolta dalla contribuente nei gradi di merito.

Deve,pertanto, escludersi che, nel caso in esame, si sia verificata una lesionedel diritto di difesa, risultando i presupposti fattuali e giuridici dellapretesa idoneamente esteriorizzati e tali da consentire alla contribuente dicontestarne compiutamente l’an e il quantum.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 109 t.u.i.r., 19 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., deducendosil’erroneo riparto dell’onere della prova in tema di inerenza e congruità deicosti e del diritto alla detrazione IVA, sul presupposto che la sentenzaimpugnata avrebbe ritenuto sufficiente la sola contestazione dell’Ufficio,senza considerare le prove offerte dalla contribuente e senza richiedereall’Amministrazione la prova contraria.Il secondo motivo è infondato.La denunciata violazione degli artt. 109 t.u.i.r., 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e2697 c.c. non coglie, infatti, la reale ratio decidendi della sentenzaimpugnata.

La CTR non ha affermato un criterio erroneo di ripartodell’onere probatorio, né ha ritenuto sufficiente la mera contestazionedell’Ufficio in difetto di riscontri; ha, piuttosto, rilevato, conapprezzamento di merito, che la documentazione posta a fondamentodella detrazione non consentiva, per la formulazione omnicomprensivadelle fatture, per l’assenza di indicazioni analitiche circa le prestazioni resee per il contesto dei rapporti tra società collegate, un’effettiva verificadell’entità e della riferibilità dei costi portati in detrazione.

Ne deriva che laNumero registro generale 28741/2022Numero sezionale 4471/2026Numero di raccolta generale 16747/2026Data pubblicazione 28/05/2026censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, si risolvenella contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito circala sufficienza e l’idoneità dimostrativa del materiale probatorio offertodalla contribuente, sollecitando una rivalutazione del compendio istruttorionon consentita in sede di legittimità.

Né rileva, in senso contrario, ilrichiamo alle allegazioni difensive e ai documenti prodotti dalla ricorrente,posto che la loro maggiore o minore attendibilità e decisività attiene,ancora una volta, al merito dell’accertamento demandato al giudiceterritoriale.

Deve, pertanto, escludersi che la sentenza impugnata abbiaviolato le norme evocate, avendo essa espresso non già una regolagiuridica erronea sull’onere della prova, ma un giudizio di insufficienzadella prova offerta a dimostrare, in termini analiticamente verificabili,l’effettività, l’inerenza e la congruità dei costi oggetto di contestazione.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazioneapparente, ovvero contraddittoria e perplessa, circa un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, in violazione dell’art. 36 d.lgs. n.546/1992, deducendosi che la CTR avrebbe omesso di dar conto dell’iterlogico-giuridico seguito e di valutare il materiale istruttorio e le circostanzededotte a sostegno dell’inerenza, anche quantitativa, dei costi e dellacongruità dei corrispettivi nell’ambito dei rapporti infragruppo.Il terzo motivo è infondato.La sentenza impugnata non è affetta né da motivazione apparente, né dainsanabile contraddittorietà, poiché rende chiaramente percepibile ilfondamento della decisione, riportando un percorso argomentativo idoneoa dar conto delle ragioni del rigetto dell’appello.

La CTR ha, infatti,espressamente affermato che «in sede di accertamento è emerso che lasocietà appellante si avvale delle prestazioni di una serie di societàstrettamente collegate fra loro e con la stessa [OSCURATO:PERSONA] per losvolgimento di pressoché tutte le proprie attività strumentali»,Numero registro generale 28741/2022Numero sezionale 4471/2026Numero di raccolta generale 16747/2026Data pubblicazione 28/05/2026aggiungendo che si tratta di «una modalità organizzativa consentitadall’ordinamento che, peraltro, con riferimento al caso di specie, non haconsentito un’adeguata verifica in dettaglio delle prestazionieffettivamente rese e portate in deduzione dal reddito d’impresa».

Ha poiprecisato che «nella specie, l’Ufficio non ha contestato l’inerenza delleprestazioni, ma la genericità delle indicazioni contenute nelle diversefatture, che si rivelano di importi diversi nei vari esercizi, a fronte dellamedesima descrizione delle attività svolte» e che «le fatture si riferisconoa prestazioni descritte in modo omnicomprensivo e riguardanti servizi traloro diversi, compendiando in un unico documento canoni di locazione espese per servizi resi, non descritti in modo analitico, attraversol’indicazione del numero di persone addette e delle effettive ore lavorate».Infine, la CTR ha concluso che «operando in tal modo, anche in relazioneallo stretto collegamento tra le società, tutte le spese per la produzionedel reddito derivanti dalla disponibilità di immobili e dalle prestazioni dipersonale addetto possono facilmente, di anno in anno, essere adeguateal diverso reddito conseguito, senza possibilità di alcun controllo e verificasull’effettività dei costi di volta in volta sostenuti».

Tali affermazionivalgono a escludere, di per sé, il denunciato vizio di motivazioneapparente, poiché individuano con sufficiente chiarezza il fatto ritenutodecisivo e la ragione giustificativa del decisum, ravvisata nell’inidoneitàdella documentazione fiscale a consentire una verifica analitica delleprestazioni e dei costi nell’ambito dei rapporti infragruppo.

Le contrariededuzioni della ricorrente, anche nella parte in cui denunciano l’omessoesame del materiale istruttorio e delle circostanze difensive addotte, sirisolvono, in realtà, nella sollecitazione a una diversa lettura dellerisultanze di causa e del valore probatorio attribuibile ai documentiprodotti, inammissibile in sede di legittimità.

Né ricorre il vizio di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non essendo stato omesso l’esame diun fatto storico decisivo, ma essendo state, piuttosto, censurate leNumero registro generale 28741/2022Numero sezionale 4471/2026Numero di raccolta generale 16747/2026Data pubblicazione 28/05/2026modalità con cui il giudice di merito ha apprezzato gli elementi istruttoriacquisiti al processo.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dallasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2126/2022 depositata il 10/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28741/2022Numero sezionale 4471/2026Numero di raccolta generale 16747/2026Data pubblicazione 28/05/2026La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), operante nel settoredella rappresentanza di capi di abbigliamento, impugnava l’avviso diaccertamento n. TK503R805666, relativo all’anno d’imposta 2013, emessodall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] 2 in esito a verificaconclusa con p.v.c. del 23 giugno 2015. Con tale atto, l’Ufficio contestaval’indebita detrazione IVA (aliquota 21%) correlata a costi per complessivieuro 98.489,00, ritenuti generici, non inerenti e antieconomici, fatturati dasocietà ritenute collegate (4 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] C.), in relazione a prestazioni descritte in modoomnicomprensivo (locazione di spazi e servizi amministrativi/gestionali),con ulteriori elementi valorizzati dall’Amministrazione (collegamenti trasocietà, coincidenze di sede e personale, variabilità dei corrispettivi neglianni). La contribuente deduceva, tra l’altro, il difetto di motivazionedell’avviso, anche in punto di quantificazione e indicazione dell’IVArecuperata, nonché l’inerenza dei costi e, in particolare, l’erroneainclusione di una fattura della [OSCURATO:PERSONA] C., asseritamente dicompetenza dell’anno 2012. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diRoma, con sentenza n. 4736/04/2020, depositata il 6 luglio 2020,disattesa la censura di difetto di motivazione, accoglieva solo parzialmenteil ricorso, ritenendo fondata la doglianza relativa alla fattura imputabile al2012 e riducendo, conseguentemente, l’imponibile indetraibile (concorrelata rideterminazione della maggiore IVA), rigettando nel resto lecensure di merito. La società proponeva appello; l’Agenzia delle Entrate sicostituiva e, quanto al punto concernente la fattura del 2012, prestavaacquiescenza alla statuizione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale del Lazio, con sentenza n. 2126/13/2022, depositata il 10maggio 2022, rigettava l’appello della contribuente e confermava ladecisione di prime cure, ritenendo che l’Ufficio non avesse contestato, inastratto, l’inerenza, bensì la genericità delle indicazioni contenute nellefatture e l’impossibilità, anche in ragione dei collegamenti infragruppo, diNumero registro generale 28741/2022Numero sezionale 4471/2026Numero di raccolta generale 16747/2026Data pubblicazione 28/05/2026una verifica analitica delle prestazioni e dei costi, con conseguentelegittimità del disconoscimento della detrazione. Avverso detta sentenza lasocietà propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resistel’Agenzia delle Entrate con controricorso. La parte ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia suun punto decisivo della controversia, in relazione alla dedotta illegittimitàdell’avviso di accertamento per difetto di motivazione; la doglianza èprospettata altresì come violazione dell’art. 112 c.p.c. e, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 56 d.P.R. n.633/1972, nonché dell’art. 24 Cost., assumendosi che il giudice di appellonon avrebbe esaminato la questione concernente la chiarezza e laprecisione dell’atto impositivo (anche quanto a imponibili, aliquote eimposta liquidata).Il primo motivo è infondato.Non ricorre, infatti, il vizio di omessa pronuncia qualora la decisioneadottata dal giudice di merito, ancorché priva di una statuizione espressasulla singola censura, risulti incompatibile con il suo accoglimento,dovendo, in tal caso, ravvisarsi un rigetto implicito della doglianza. Nellaspecie, la CTR, nel rigettare integralmente l’appello della contribuente enel confermare la legittimità dell’atto impositivo, ha necessariamentedisatteso anche la questione preliminare concernente il dedotto difetto dimotivazione dell’avviso di accertamento. Né sussiste la denunciataviolazione degli artt. 7 l. n. 212 del 2000 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972.Dalla stessa prospettazione della ricorrente emerge, infatti, che l’attoimpositivo indicava le fatture oggetto di ripresa, la causale dellacontestazione, riferita alla genericità delle prestazioni fatturate, alla loroNumero registro generale 28741/2022Numero sezionale 4471/2026Numero di raccolta generale 16747/2026Data pubblicazione 28/05/2026ritenuta incongruità e alla carenza di riscontri analitici circa i servizi resinell’ambito di rapporti tra società collegate, nonché l’aliquota IVAapplicata. La dedotta discrasia tra l’importo complessivo delle fatturerichiamate e quello assunto a base del recupero non vale, di per sé, adeterminare la nullità dell’atto, in difetto di una concreta dimostrazionedella sua assoluta incomprensibilità, tanto più a fronte della puntualearticolazione difensiva svolta dalla contribuente nei gradi di merito. Deve,pertanto, escludersi che, nel caso in esame, si sia verificata una lesionedel diritto di difesa, risultando i presupposti fattuali e giuridici dellapretesa idoneamente esteriorizzati e tali da consentire alla contribuente dicontestarne compiutamente l’an e il quantum.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 109 t.u.i.r., 19 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., deducendosil’erroneo riparto dell’onere della prova in tema di inerenza e congruità deicosti e del diritto alla detrazione IVA, sul presupposto che la sentenzaimpugnata avrebbe ritenuto sufficiente la sola contestazione dell’Ufficio,senza considerare le prove offerte dalla contribuente e senza richiedereall’Amministrazione la prova contraria.Il secondo motivo è infondato.La denunciata violazione degli artt. 109 t.u.i.r., 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e2697 c.c. non coglie, infatti, la reale ratio decidendi della sentenzaimpugnata. La CTR non ha affermato un criterio erroneo di ripartodell’onere probatorio, né ha ritenuto sufficiente la mera contestazionedell’Ufficio in difetto di riscontri; ha, piuttosto, rilevato, conapprezzamento di merito, che la documentazione posta a fondamentodella detrazione non consentiva, per la formulazione omnicomprensivadelle fatture, per l’assenza di indicazioni analitiche circa le prestazioni resee per il contesto dei rapporti tra società collegate, un’effettiva verificadell’entità e della riferibilità dei costi portati in detrazione. Ne deriva che laNumero registro generale 28741/2022Numero sezionale 4471/2026Numero di raccolta generale 16747/2026Data pubblicazione 28/05/2026censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, si risolvenella contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito circala sufficienza e l’idoneità dimostrativa del materiale probatorio offertodalla contribuente, sollecitando una rivalutazione del compendio istruttorionon consentita in sede di legittimità. Né rileva, in senso contrario, ilrichiamo alle allegazioni difensive e ai documenti prodotti dalla ricorrente,posto che la loro maggiore o minore attendibilità e decisività attiene,ancora una volta, al merito dell’accertamento demandato al giudiceterritoriale. Deve, pertanto, escludersi che la sentenza impugnata abbiaviolato le norme evocate, avendo essa espresso non già una regolagiuridica erronea sull’onere della prova, ma un giudizio di insufficienzadella prova offerta a dimostrare, in termini analiticamente verificabili,l’effettività, l’inerenza e la congruità dei costi oggetto di contestazione.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazioneapparente, ovvero contraddittoria e perplessa, circa un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, in violazione dell’art. 36 d.lgs. n.546/1992, deducendosi che la CTR avrebbe omesso di dar conto dell’iterlogico-giuridico seguito e di valutare il materiale istruttorio e le circostanzededotte a sostegno dell’inerenza, anche quantitativa, dei costi e dellacongruità dei corrispettivi nell’ambito dei rapporti infragruppo.Il terzo motivo è infondato.La sentenza impugnata non è affetta né da motivazione apparente, né dainsanabile contraddittorietà, poiché rende chiaramente percepibile ilfondamento della decisione, riportando un percorso argomentativo idoneoa dar conto delle ragioni del rigetto dell’appello. La CTR ha, infatti,espressamente affermato che «in sede di accertamento è emerso che lasocietà appellante si avvale delle prestazioni di una serie di societàstrettamente collegate fra loro e con la stessa [OSCURATO:PERSONA] per losvolgimento di pressoché tutte le proprie attività strumentali»,Numero registro generale 28741/2022Numero sezionale 4471/2026Numero di raccolta generale 16747/2026Data pubblicazione 28/05/2026aggiungendo che si tratta di «una modalità organizzativa consentitadall’ordinamento che, peraltro, con riferimento al caso di specie, non haconsentito un’adeguata verifica in dettaglio delle prestazionieffettivamente rese e portate in deduzione dal reddito d’impresa». Ha poiprecisato che «nella specie, l’Ufficio non ha contestato l’inerenza delleprestazioni, ma la genericità delle indicazioni contenute nelle diversefatture, che si rivelano di importi diversi nei vari esercizi, a fronte dellamedesima descrizione delle attività svolte» e che «le fatture si riferisconoa prestazioni descritte in modo omnicomprensivo e riguardanti servizi traloro diversi, compendiando in un unico documento canoni di locazione espese per servizi resi, non descritti in modo analitico, attraversol’indicazione del numero di persone addette e delle effettive ore lavorate».Infine, la CTR ha concluso che «operando in tal modo, anche in relazioneallo stretto collegamento tra le società, tutte le spese per la produzionedel reddito derivanti dalla disponibilità di immobili e dalle prestazioni dipersonale addetto possono facilmente, di anno in anno, essere adeguateal diverso reddito conseguito, senza possibilità di alcun controllo e verificasull’effettività dei costi di volta in volta sostenuti». Tali affermazionivalgono a escludere, di per sé, il denunciato vizio di motivazioneapparente, poiché individuano con sufficiente chiarezza il fatto ritenutodecisivo e la ragione giustificativa del decisum, ravvisata nell’inidoneitàdella documentazione fiscale a consentire una verifica analitica delleprestazioni e dei costi nell’ambito dei rapporti infragruppo. Le contrariededuzioni della ricorrente, anche nella parte in cui denunciano l’omessoesame del materiale istruttorio e delle circostanze difensive addotte, sirisolvono, in realtà, nella sollecitazione a una diversa lettura dellerisultanze di causa e del valore probatorio attribuibile ai documentiprodotti, inammissibile in sede di legittimità. Né ricorre il vizio di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non essendo stato omesso l’esame diun fatto storico decisivo, ma essendo state, piuttosto, censurate leNumero registro generale 28741/2022Numero sezionale 4471/2026Numero di raccolta generale 16747/2026Data pubblicazione 28/05/2026modalità con cui il giudice di merito ha apprezzato gli elementi istruttoriacquisiti al processo.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteTania Hmeljak