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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27573/2026

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di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLAche ha concluso per la reiezione del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOrilevato che con il provvedimento descritto in epigrafe, il Tribunale di Roma haparzialmente confermato ex art. 309 cod. proc. pen. l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Latina con la quale è stata disposta la misuradegli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dellacommissione del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, e che,in particolare, confermato il giudizio di gravità indiziaria, agli arresti è statasostituita la misura interdittiva di cui all’art. 290 cod. proc. pen.;rilevato che secondo l’ipotesi di accusa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di funzionari presso il Comune di Cisterna di Latina, [OSCURATO:PERSONA] attività produttive, in uno al ricorrente, consigliere comunale di Cisterna di [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Commissione urbanistica locale e al padre di questi, DomenicoMonti, contitolare, con il figlio, dell’ omonimo studio professionale, avrebberoindebitamente ricevuto denaro per un atto contrario ai doveri di ufficio da DavidD’Ercole, legale rappresentante della società 3Heads;rilevato, in particolare, che, secondo l’accusa validata dai giudici della cautela,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero sollecitato D’Ercole a rivolgersi allo studioprofessionale dei [OSCURATO:PERSONA] - in sostituzione del professionista in precedenzaincaricato- per ottenere l’approvazione di un progetto relativo alla realizzazione diuna struttura di vendita a Cisterna di Latina, del quale avevano ostacolato l’iteramministrativo, e che [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dal padre, dopo aver accettato l’incaricoper la realizzazione del progetto, si sarebbe adoperato per favorire, da parte delcompetente organo municipale, l’approvazione del progetto – che non divergevanella sostanza da quello in precedenza mai approvato-, percependo, la somma di75.000,00 euro, di cui 20.000 euro, fatturati da collaboratori dei due professionistiindagati, avrebbero costituito il corrispettivo pattuito per la contestata corruzione;rilevato che avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso la difesa diDomenico [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre diversi motivi diretti a contestare la gravitàindiziaria quanto alla ipotesi corruttiva prospettata, la configurabilità dell’illecitocontestato in termini di corruzione propria e la sussistenza del rischio direiterazione delle condotte in termini di concretezza e attualità;ritenuto che, in disparte ogni ulteriore approfondimento sollecitato dai motividi ricorso quanto alla presenza di utili elementi indiziari idonei a sostenere il pattocorruttivo prospettato dall’accusa e confermato dai giudici della cautela (conspecifico riferimento alle prospettate criticità riguardanti la puntuale indicazionedei contenuti dell’accordo corruttivo ipotizzato e ancora, più a monte, alla stessaindividuazione dei protagonisti dell’accordo corruttivo – avuto riguardo inparticolare alle figure di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti estranei alla stessa richiestacautelare-, nonché alla riscontrata incidenza di specifiche condotte del ricorrenterispetto alla approvazione del progetto, rimessa alla giunta municipale, e, infine,alla configurazione delle stesse in termini di corruzione- alla luce della riferitagenesi del rapporto professionale- e in particolare di corruzione propria, inconsiderazione della rimarcata assenza di profili di illegittimità dell’atto adottatograzie alla condotta espressamente ascritta al [OSCURATO:PERSONA]), assume, nel caso, valenzaassorbente l’integrale assenza di elementi attestanti l’attualità del rischio direcidiva prospettato dal Giudice per le indagini preliminari prima e dal Tribunalepoi a sostegno degli interventi cautelari rispettivamente adottati;ritenuto, in particolare, che le condotte in contestazione risalgono, al più tardiall’ottobre del 2022 (data di consumazione della contestata corruzione) e che siestranei alla vicenda in contestazione, riferibili al ricorrente e al padre,complessivamente valorizzati dal Tribunale per meglio definire le modalità diazione professionale del ricorrente e inquadrare più compiutamente, anche sottoil versante cautelare, la cornice socio-ambientale al cui interno si sono innestati ifatti a giudizio;ritenuto, tuttavia, che una così rilevante distanza temporale di tali indici, nelcaso ritenuti sintomatici del rischio da neutralizzare, finisce per neutralizzareintegralmente l’esigenza pubblicistica sottesa all’intervento cautelare in assenza dialtri elementi che possano dare attuale concretezza al pericolo di recidivanza,tanto da trasformare la misura applicata in una indebita anticipazione dellasanzione da applicare, essendo sul punto indifferente il portato solo interdittivodella cautela apprestata, comunque destinata a comprimere valoricostituzionalmente tutelati; P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè l'ordinanza del Gip delTribunale di Latina del 16 febbraio 2026.

Dichiara la perdita di efficacia/cessazionedella misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione alprocuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626cod.proc.pen.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLAche ha concluso per la reiezione del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOrilevato che con il provvedimento descritto in epigrafe, il Tribunale di Roma haparzialmente confermato ex art. 309 cod. proc. pen. l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Latina con la quale è stata disposta la misuradegli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dellacommissione del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, e che,in particolare, confermato il giudizio di gravità indiziaria, agli arresti è statasostituita la misura interdittiva di cui all’art. 290 cod. proc. pen.;rilevato che secondo l’ipotesi di accusa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di funzionari presso il Comune di Cisterna di Latina, [OSCURATO:PERSONA] attività produttive, in uno al ricorrente, consigliere comunale di Cisterna di [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Commissione urbanistica locale e al padre di questi, DomenicoMonti, contitolare, con il figlio, dell’ omonimo studio professionale, avrebberoindebitamente ricevuto denaro per un atto contrario ai doveri di ufficio da DavidD’Ercole, legale rappresentante della società 3Heads;rilevato, in particolare, che, secondo l’accusa validata dai giudici della cautela,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero sollecitato D’Ercole a rivolgersi allo studioprofessionale dei [OSCURATO:PERSONA] - in sostituzione del professionista in precedenzaincaricato- per ottenere l’approvazione di un progetto relativo alla realizzazione diuna struttura di vendita a Cisterna di Latina, del quale avevano ostacolato l’iteramministrativo, e che [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dal padre, dopo aver accettato l’incaricoper la realizzazione del progetto, si sarebbe adoperato per favorire, da parte delcompetente organo municipale, l’approvazione del progetto – che non divergevanella sostanza da quello in precedenza mai approvato-, percependo, la somma di75.000,00 euro, di cui 20.000 euro, fatturati da collaboratori dei due professionistiindagati, avrebbero costituito il corrispettivo pattuito per la contestata corruzione;rilevato che avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso la difesa diDomenico [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre diversi motivi diretti a contestare la gravitàindiziaria quanto alla ipotesi corruttiva prospettata, la configurabilità dell’illecitocontestato in termini di corruzione propria e la sussistenza del rischio direiterazione delle condotte in termini di concretezza e attualità;ritenuto che, in disparte ogni ulteriore approfondimento sollecitato dai motividi ricorso quanto alla presenza di utili elementi indiziari idonei a sostenere il pattocorruttivo prospettato dall’accusa e confermato dai giudici della cautela (conspecifico riferimento alle prospettate criticità riguardanti la puntuale indicazionedei contenuti dell’accordo corruttivo ipotizzato e ancora, più a monte, alla stessaindividuazione dei protagonisti dell’accordo corruttivo – avuto riguardo inparticolare alle figure di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti estranei alla stessa richiestacautelare-, nonché alla riscontrata incidenza di specifiche condotte del ricorrenterispetto alla approvazione del progetto, rimessa alla giunta municipale, e, infine,alla configurazione delle stesse in termini di corruzione- alla luce della riferitagenesi del rapporto professionale- e in particolare di corruzione propria, inconsiderazione della rimarcata assenza di profili di illegittimità dell’atto adottatograzie alla condotta espressamente ascritta al [OSCURATO:PERSONA]), assume, nel caso, valenzaassorbente l’integrale assenza di elementi attestanti l’attualità del rischio direcidiva prospettato dal Giudice per le indagini preliminari prima e dal Tribunalepoi a sostegno degli interventi cautelari rispettivamente adottati;ritenuto, in particolare, che le condotte in contestazione risalgono, al più tardiall’ottobre del 2022 (data di consumazione della contestata corruzione) e che siestranei alla vicenda in contestazione, riferibili al ricorrente e al padre,complessivamente valorizzati dal Tribunale per meglio definire le modalità diazione professionale del ricorrente e inquadrare più compiutamente, anche sottoil versante cautelare, la cornice socio-ambientale al cui interno si sono innestati ifatti a giudizio;ritenuto, tuttavia, che una così rilevante distanza temporale di tali indici, nelcaso ritenuti sintomatici del rischio da neutralizzare, finisce per neutralizzareintegralmente l’esigenza pubblicistica sottesa all’intervento cautelare in assenza dialtri elementi che possano dare attuale concretezza al pericolo di recidivanza,tanto da trasformare la misura applicata in una indebita anticipazione dellasanzione da applicare, essendo sul punto indifferente il portato solo interdittivodella cautela apprestata, comunque destinata a comprimere valoricostituzionalmente tutelati; P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè l'ordinanza del Gip delTribunale di Latina del 16 febbraio 2026. Dichiara la perdita di efficacia/cessazionedella misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione alprocuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626cod.proc.pen.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]
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