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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14393/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 28 giugno 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in Modena il 10 gennaio 2014; - che con atto in data 20 dicembre 2022, trasmesso tramite PEC in Cancelleria il giorno successivo, il procuratore speciale del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso; dichiarazione ribadita con memoria in data 24 gennaio 2023; - considerato: - che il ricorso è inammissibile e che deve essere disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 28 giugno 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in Modena il 10 gennaio 2014; - che con atto in data 20 dicembre 2022, trasmesso tramite PEC in Cancelleria il giorno successivo, il procuratore speciale del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso; dichiarazione ribadita con memoria in data 24 gennaio 2023; - considerato: - che il ricorso è inammissibile e che deve essere disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris