Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:T:2026:304
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0229_RES
Causa T‑229/24
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 aprile 2026
«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/391/21 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Normalizzazione dei punteggi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole»
Funzionari – Concorsi – Concorso per titoli ed esami – Obblighi della commissione giudicatrice – Scrutinio per merito comparativo dei candidati – Ricorso alla normalizzazione dei punteggi – Obbligo di segnalazione nel bando di concorso o di avvertire i candidati prima delle prove – Assenza
[[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegato III, art. 1, § 1, e)]
(v. punti 37‑44, 69)
Funzionari – Concorsi – Concorso per titoli ed esami – Attuazione dei criteri di attribuzione del punteggio e della loro ponderazione – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Ricorso alla normalizzazione dei punteggi in seguito alle prove – Ammissibilità
([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, art. 27 e allegato III)
(v. punti 46‑49, 51‑54)
Funzionari – Concorsi – Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Svolgimento dei concorsi per l’assunzione di funzionari – Ruolo dell’EPSO – Assistenza alla commissione giudicatrice – Sostegno tecnico nell’ambito della normalizzazione dei punteggi dei candidati – Ammissibilità – Necessità di prevedere l’intervento dell’EPSO nel bando di concorso – Assenza
[[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegato III, artt. 1, § 1, e), e 7. § da 1 a 3]
(v. punti 70‑77)
Funzionari – Concorsi – [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice – Decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva – Obbligo di motivazione – Portata – Rispetto della segretezza dei lavori – Comunicazione dei punteggi ottenuti nelle diverse prove – Ammissibilità – Necessità di una motivazione supplementare in caso di normalizzazione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice – Assenza
(Art. 296 TFUE; [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegato III, art. 6)
(v. punti 91‑100)
Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di un atto che gli arreca pregiudizio – Portata – Applicazione alle decisioni di una commissione giudicatrice di un concorso – Obbligo di comunicare la formula matematica applicata nell’ambito della normalizzazione dei punteggi – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]
(v. punti 104‑109, 117‑120)
Funzionari – Concorsi – Concorso per titoli ed esami – Valutazione del merito dei candidati – Riesame delle candidature – Oggetto
[[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegato III, art. 7, § 2, b)]
(v. punto 113)
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione implicita di rigetto del reclamo – Decisione esplicita successiva – Violazione dell’obbligo di agire entro un termine ragionevole – Assenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41,§ 47; [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, artt. 90 e 91,§ 3)
(v. punti 127‑132)
Funzionari – Concorsi – Obbligo delle istituzioni dell’Unione di garantire a tutti i candidati uno svolgimento sereno e regolare delle prove – Violazione – Incidenza sulla legalità delle prove – Presupposti – Onere della prova
(v. punti 142‑145, 149‑152)
[OSCURATO:PERSONA] occasione di un ricorso di annullamento proposto da una ex candidata al concorso generale EPSO/AD/391/21, che respinge, il Tribunale si pronuncia, per la prima volta, sulla contestazione della normalizzazione dei punteggi (in prosieguo: la «normalizzazione») nell’ambito di un concorso.
Nel maggio 2021 la ricorrente si è candidata al concorso di cui si tratta il cui obiettivo era la costituzione di elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea, principalmente la [OSCURATO:PERSONA] europea, potrebbero attingere per l’assunzione di funzionari.
Nel dicembre 2022 la ricorrente è stata informata del fatto che, al termine delle prove dell’ultima fase del concorso, il suo nome non era stato iscritto nell’elenco di riserva in quanto ella non figurava tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati in tali prove.
Nel caso di specie, la ricorrente contesta, in sostanza, la mancata pubblicazione del metodo della normalizzazione, in quanto metodo di valutazione, nel bando di concorso e ritiene che, quanto meno, tale metodo avrebbe dovuto essere determinato e comunicato prima dell’inizio delle prove dalla commissione giudicatrice.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale inizia ricordando che i lavori di una commissione giudicatrice di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati al posto da coprire, al fine di redigere un elenco degli idonei.
La normalizzazione, che rientra nella seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice, mira a neutralizzare la soggettività relativa nell’attribuire i punteggi da parte dei diversi correttori, essendo taluni di essi oggettivamente più severi di altri. Essa può risultare pertinente a seconda delle circostanze specifiche di ciascun procedimento di assunzione. Tale metodo tende ad attuare il principio della parità di trattamento nella misura in cui, da un lato, esso è applicato uniformemente a tutti i candidati che sono stati valutati, in modo indipendente, da almeno due correttori distinti. Dall’altro lato, esso consente di procedere a uno scrutinio comparativo dei candidati sulla base di dati comparabili, nella fattispecie i punteggi normalizzati a livello di tutti i candidati del concorso, al fine di garantire l’omogeneità della valutazione.
[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea, (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III, non prevede né pubblicazione né comunicazione preliminare alle prove di un eventuale ricorso alla normalizzazione. Pertanto, quest’ultimo non deve figurare obbligatoriamente in un bando di concorso.
Inoltre, la decisione di ricorrere alla normalizzazione può essere adottata solo a seguito delle prove, quando i punteggi attribuiti dai correttori sono noti ai membri della commissione giudicatrice ed è constatata l’esistenza di divari eccessivi tra i punteggi dei diversi correttori. Pertanto, non è possibile sapere immediatamente se il ricorso alla normalizzazione sarà necessario, cosicché la decisione di ricorrere alla normalizzazione non può essere adottata dalla commissione giudicatrice prima della correzione delle prove.
Tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione giudicatrice per condurre i suoi lavori anche in assenza di menzione di un’eventuale normalizzazione nel bando di concorso, la commissione giudicatrice può farvi ricorso e determinarne le modalità.
Infatti, a differenza della «natura» e della «valutazione» degli esami, che sono relative agli esami stessi e quindi a dati oggettivi che devono essere specificati nel bando di concorso, la normalizzazione mira a neutralizzare la soggettività nell’ambito delle valutazioni della commissione giudicatrice di natura comparativa, le quali sono esse stesse coperte dal segreto che caratterizza i lavori della commissione giudicatrice. Inoltre, come ammesso dalla ricorrente in udienza, sapere, prima delle prove, che la commissione giudicatrice si sarebbe avvalsa della normalizzazione non avrebbe modificato concretamente la sua preparazione al concorso.
Per quanto riguarda l’intervento dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) nella fase della normalizzazione, quest’ultimo si è limitato ad applicare, nell’ambito di tale procedura, una formula matematica scientificamente provata ai punteggi attribuiti dai correttori, e la commissione giudicatrice ha deciso alla fine di adottare una delle due proposte di normalizzazione dell’EPSO. L’EPSO non ha, quindi, ecceduto il suo ruolo consistente, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, dell’allegato III dello [OSCURATO:PERSONA], a fornire assistenza alle singole istituzioni definendo e organizzando le procedure di selezione dei funzionari nel rispetto delle modalità generali stabilite da dette istituzioni.
Relativamente alla portata dell’obbligo di motivazione della decisione della commissione giudicatrice, il Tribunale ritiene che il ricorso alla normalizzazione non richieda una motivazione supplementare.
Infatti, dal momento che la normalizzazione mira a contribuire all’esame comparativo dei candidati, la richiesta un candidato di conoscere l’impatto della normalizzazione sul suo punteggio presupporrebbe di comunicargli sia il suo punteggio intermedio sia quello degli altri candidati. Una siffatta conoscenza presupporrebbe altresì la comunicazione dei calcoli effettuati.
Orbene, i punteggi intermedi, la cui comunicazione potrebbe rivelare elementi relativi a valutazioni di carattere personale o comparativo riguardanti i candidati, sono necessariamente coperti dal segreto inerente ai lavori della commissione giudicatrice di concorso.
Di conseguenza, tenuto conto della necessità di conciliare l’obbligo di motivazione con il rispetto della segretezza che caratterizza i lavori della commissione giudicatrice, alla ricorrente non possono essere comunicati né i punteggi intermedi né i calcoli effettuai a partire da tali punteggi.
Parimenti, sebbene la formula matematica applicata nell’ambito della normalizzazione non sia coperta dalla segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, diverso è il caso dei punteggi intermedi e dei calcoli effettuati nell’ambito della normalizzazione la cui comunicazione pregiudicherebbe l’equilibrio tra i diritti della difesa e la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice.