CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39703/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MODENA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa in data 10 luglio 2019 dal Tribunale di Modena con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera c), comma 2 bis e comma 2 sexies , d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro, giorni quindici di arresto ed € 1.200,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, il 5 novembre 2017, dopo le 22:00, i carabinieri della Tenenza di Vignola intervennero a [OSCURATO:PERSONA], frazione Settecani, perché una auto era finita fuori strada. Il conducente e proprietario della vettura fu identificato in [OSCURATO:PERSONA]. Egli presentava escoriazioni al volto riconducibili all'esplosione dell'airbag e fu accompagnato in ospedale. Gli operanti chiesero ai sanitari di accertare l'eventuale stato di alterazione conseguente all'abuso di alcolici o di stupefacenti attraverso analisi del sangue che documentarono un tasso alcolemico pari a 1,82 g/I. 3. L'imputato ha proposto ricorso contro ha sentenza di condanna formulando due motivi con i quali sostiene che l'esito delle analisi del sangue sarebbe inutilizzabile in giudizio. Premesso che le analisi furono eseguite su richiesta degli operanti quali accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell"art. 354 cod. proc. pen., la difesa rileva: che Monforte doveva ricevere l'avviso previsto dall'art. 114 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271; che, nel caso di specie, tale avviso non fu redatto in forma scritta; che, secondo i giudici di merito tale avviso fu dato; che i giudici di merito sono giunti a queste conclusioni sulla base della deposizione del Car. Giusti che sarebbe invece insufficiente in tal senso. Col primo motivo, il difensore deduce vizio di motivazione per travisamento della prova. Osserva che il teste Giusti ha esibito in giudizio una "scheda" o "foglio illustrativo" nella quale sono riportati tutti gli avvisi e le facoltà previste dalla legge, ma della quale non vi era traccia nel fascicolo del pubblico ministero. La difesa sottolinea che, secondo la sentenza impugnata (pag. 4), tale scheda informativa, fu fatta visionare al Monforte e «allegata al verbale di accertamenti urgenti». Sostiene che, con tale affermazione, la Corte territoriale avrebbe introdotto nella motivazione informazioni che non esistono nel processo. Dalla deposizione del teste Giusti (allegata al ricorso), infatti, emerge che il foglio informativo è di regola «allegato agli accertamenti urgenti», ma non emerge affatto che, nel caso di specie, quel foglio sia stato allegato al verbale. Depone, anzi, in senso contrario la constatazione che della scheda informativa non v'era traccia nel fascicolo del pubblico ministero e la scheda esibita in udienza dal teste (e acquisita agli atti dal giudice di primo grado) non reca la sottoscrizione di Monforte.. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge sostenendo che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - cui l'indagato ha diritto ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - non può essere fornita per testi, atteso che tale avviso deve avere una veste documentale. Sostiene dunque (e richiama a sostegno l'ordinanza Sez. IV, n. 34337 del 13/12/2020, Greco, non massimata) che non può essere sostituito con una deposizione ciò che non risulta dal verbale, così come non può essere utilizzata una dichiarazione orale per recuperare atti che non sono stati formalizzati, ma avrebbero dovuto esserlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono tra loro strettamente connessi e devono essere esaminati congiuntamente. La difesa sostiene infatti: - che l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc pen. deve essere necessariamente dato in forma scritta; - che, pur volendo ammettere la possibilità di un avviso orale, del fatto che quell'avviso sia stato dato deve esservi traccia nella documentazione presente in atti e non è sufficiente a tal fine la deposizione di un testimone; - che, nel caso di specie, la prova testimoniale è stata integrata acquisendo un "foglio illustrativo" nel quale sono riportati gli avvisi e le facoltà previste dalla legge in caso di accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen. (acquisizione alla quale la difesa si è opposta atteso che nulla collegava quel documento ai fatti di causa); - che la Corte di appello ha travisato il contenuto della testimonianza assunta nel giudizio di primo grado, ritenendo che quel documento fosse stato allegato al verbale di accertamenti urgenti. 2. Il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui sostiene che l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. deve essere necessariamente dato in forma scritta atteso che nessuna disposizione del codice di rito prevede l'uso necessario di questa forma. Al contrario, l'art. 357 cod. proc. pen., dettando una specifica disciplina della documentazione delle attività di cui all'art. 354 del medesimo codice di rito, presuppone l'oralità dell'atto. Non rileva in contrario - come la sentenza impugnata ha opportunamente sottolineato - la previsione contenuta nella circolare del Ministero dell'interno del 29 dicembre 2005 (richiamata nell'atto di appello) che non costituisce fonte di dritto, e quindi «non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo» (Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv. 280833; Sez. 3, n. 25170 del 13/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252771. Nel senso che la circolare non costituisce fonte del diritto si vedano anche: Sez. 3, n. 279:18 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353; Sez. 3, n. 3317 del :14/03/1986, Nardi, Rv. 172569). 3. Nel caso di specie, secondo la sentenza impugnata, l'avviso fu dato oralmente e la prova che ciò sia avvenuto è rappresentata dalla deposizione del Car. Giusti. Dalla sentenza impugnata e dall'atto di ricorso risulta che il teste ha dichiarato di aver fatto visionare a Monforte una "scheda" o "foglio informativo" contenente gli avvisi previsti dalla legge in caso di accertamenti urgenti e l'indicazione delle facoltà delle quali l'indagato può avvalersi. teste ha esibito in giudizio un modello di questa scheda e ha dichiarato: «è un foglio illustrativo che noi facciamo leggere anche alla persona e cui facciamo l'accertamento urgente... è allegato agli accertamenti urgenti... è un foglio informativo sulle diciture di legge, procedure che praticamente... per le persone che vengono coinvolte per quanto riguarda poi gli accertamenti ... è stato fatto visionare a [OSCURATO:PERSONA]» (la deposizione è riportata nel suo contenuto testuale a pag. 4 della sentenza impugnata). Tale essendo il contenuto della testimonianza, si deve dare atto al ricorrente che il Car. Giusti ha dichiarato solo di aver fatto visionare la scheda a Monforte e non anche di averla allegata al verbale di accertamenti urgenti che fu redatto al momento dell'intervento. Di conseguenza, quando afferma (pag. 4): «nel caso di specie la scheda informativa è stata fatta visionare al Monforte e poi è stata allegata al verbale di accertamenti urgenti» la sentenza impugnata introduce nella motivazione una informazione che non esiste nel processo. Come noto, tuttavia, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, atteso che il travisamento deve avere ad oggetto un elemento decisivo ai fini della decisione e deve quindi inficiare e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione (sull'argomento: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020; Villari, Rv. 280117; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, Todisco, Rv. 234162). Ciò non è avvenuto nel caso di specie. L'esito delle analisi eseguite è stato infatti ritenuto utilizzabile perché, secondo la Corte territoriale, era «provato» che Monforte fosse stato «avvisato oralmente della facoltà di farsi assistere da un difensore» e avesse rifiutato di avvalersi di tale pdu facoltà. La sentenza impugnata afferma che Nlonforte ricevette oralmente l'avviso, e tale avviso orale fu integrato «mediante l'esibizione di una scheda appositamente predisposta dalla p.g. per fornirgli informazione delle facoltà previste dall'art. 114 disp. att.». La Corte territoriale, dunque, non ha attribuito rilevanza al fatto che la scheda informativa fosse stata allegata al verbale di accertamenti urgenti, ma piuttosto al fatto che quella scheda informativa fu esibita all'indagato ad integrazione e completamento del contenuto dell'avviso orale. Per quanto esposto, anche il motivo di ricorso in esame è inammissibile. La difesa, infatti, lamenta il travisamento del contenuto di una deposizione testimoniale, ma fa riferimento a un dato che, nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, non presenta carattere di decisività. 4. Il ricorso è manifestamente infondato anche nella parte in cui lamenta che negli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero non vi fosse traccia della esistenza del "foglio illustrativo" di cui si tratta e sottolinea che il documento acquisito, estraneo al compendio procedimentale sulla base del quale era stato emesso il decreto penale di condanna poi opposto, non è stato sottoscritto dall'imputato. Con queste argomentazioni, la difesa si duole, nella sostanza, che la testimonianza del verbalizzante sia stata ritenuta da se sola sufficiente a provare che gli avvisi previsti dall'art. 114 d.lgs. 271/89 fossero stati dati pur non essendovi in atti alcuna traccia che ciò fosse realmente avvenuto. La giurisprudenza di questa Sezione è ormai consolidata nel ritenere che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, si possa ricavare anche per testimoni. Si è sostenuto, infatti che tale prova, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante (Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169; Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Tartaro, Rv. 278027; Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Minigrilli, Rv. 275148). Ne consegue che, in questi casi, «l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione» (Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169; Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976). Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto che dell'avviso dato oralmente sia stata raggiunta prova attraverso la deposizione del teste qualificato. La sentenza impugnata riferisce che, secondo quanto dichiarato dal teste, l'accertamento con alcoltest non fu eseguito perché gli operanti non avevano a disposizione un etilometro e Monforte - che aveva riportato escoriazioni al viso, presentava alito alcolico ed era risultato positivo al pre-test "alcol blow" - doveva essere trasportato in ospedale. La Corte territoriale dà atto che il teste ricordava bene l'episodio; si è detto certo di aver «formulato a voce l'avviso di potersi far assistere da un difensore»; ha spiegato la mancata verbalizzazione dell'avviso col fatto che al Monforte era stato fatto visionare il "foglio illustrativo" di cui si è detto. La motivazione è congrua e non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. La Corte territoriale, infatti, ha analizzato il contenuto della testimonianza e ha valutato attendibili le ragioni che hanno determinato la mancata verbalizzazione. Non rileva in contrario la circostanza che, erroneamente, si sia affermato che la scheda illustrativa mostrata a Monforte fu allegata al verbale di accertamenti urgenti da lui sottoscritto. Come si è detto, infatti, la sentenza impugnata, ha attribuito valore alla esibizione di quella scheda al fine di valutare il contenuto dell'avviso ricevuto da Monforte e la sua completezza. Le censure del ricorrente finiscono dunque per esaurirsi nella richiesta di una rilettura degli elementi di prova, inammissibile nel giudizio di legittimità. Ed invero, l'art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen. non consente, neppure dopo la modifica apportata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. Come è stato recentemente chiarito: «atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova» il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione di un dato probatorio decisivo nel ragionamento del giudice di merito e non ha rilevanza se incide sul significato della prova, ma solo se evidenzia una incontrovertibile distorsione del suo contenuto obiettivo « in termini quasi di "fotografia", neutra e avalutativa»; ciò che non è avvenuto nel caso di specie (cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). 5. Per quanto esposto, i motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. Pertanto, anche se dopo la sentenza di appello fosse maturata la prescrizione del reato, tale causa estintiva non dovrebbe essere dichiarata. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., v(,:1U r n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al