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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22766/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] _IONIO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - 37-111-tt [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 31 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, pronunciata il 4 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata con l'applicazione della recidiva semplice.

Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'aver approfittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata difesa, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, respingendo le medesime censure proposte con l'atto di appello, con motivazione congrua ed esente dalle lamentate criticità giustificative, ha sottolineato come dal compendio probatorio si potesse affermare oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato, non assumendo rilevanza decisiva gli ulteriori accertamenti richiesti dalla difesa (si veda, in proposito, pag. 4 sull'attivazione della post-pay da parte dell'imputato il giorno prima della transazione e sull'invio dei documenti d'identità, dei quali non era stato denunciato alcun furto o smarrimento, e in relazione alla coincidenza della firma apposta sjl documento con quelle presenti sulla dichiarazione di ricezione del pagamento che il venditore aveva trasmesso alla vittima e sul verbale di identificazione di domicilio sottoscritto nel presente procedimento); considerato che le doglianze relative alla ritenuta sussistenza della minorata difesa risultano altresì manifestamente infondate, avendo la Corte compiul:amente rilevato come il pagamento anticipato del prezzo e la distanza tra il luogo in cui si trovava l'acquirente e quello in cui si trovava l'imputato, che impediva un controllo sull'effettiva esistenza del bene, lo avessero posto in una posizione di forza rispetto alla vittima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] _IONIO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - 37-111-tt [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 31 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, pronunciata il 4 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata con l'applicazione della recidiva semplice. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'aver approfittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata difesa, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, respingendo le medesime censure proposte con l'atto di appello, con motivazione congrua ed esente dalle lamentate criticità giustificative, ha sottolineato come dal compendio probatorio si potesse affermare oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato, non assumendo rilevanza decisiva gli ulteriori accertamenti richiesti dalla difesa (si veda, in proposito, pag. 4 sull'attivazione della post-pay da parte dell'imputato il giorno prima della transazione e sull'invio dei documenti d'identità, dei quali non era stato denunciato alcun furto o smarrimento, e in relazione alla coincidenza della firma apposta sjl documento con quelle presenti sulla dichiarazione di ricezione del pagamento che il venditore aveva trasmesso alla vittima e sul verbale di identificazione di domicilio sottoscritto nel presente procedimento); considerato che le doglianze relative alla ritenuta sussistenza della minorata difesa risultano altresì manifestamente infondate, avendo la Corte compiul:amente rilevato come il pagamento anticipato del prezzo e la distanza tra il luogo in cui si trovava l'acquirente e quello in cui si trovava l'imputato, che impediva un controllo sull'effettiva esistenza del bene, lo avessero posto in una posizione di forza rispetto alla vittima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.